1. La Corte Costituzionale tedesca ha reso nota oggi la sua attesa pronuncia sulla conformità alla legge fondamentale della Repubblica di Germania del programma denominato QE–quantitative easing (in formis, PSPP–Public Sector Purchase Programme, Programma di Acquisto del Settore Pubblico) della BCE–Banca Centrale Europea. Il Programma prevede l’acquisto di titoli pubblici sovrani degli Stati membri dell’Unione da parte della Banca Centrale: formalmente per mantenere l’inflazione entro il 2%; nella realtà, per stabilizzare il sistema economico finanziario dell’area euro mediante la sottoscrizione delle obbligazioni di Stato dei Paesi in maggiore difficoltà, al fine di garantire tassi di rendimento compatibili col mercato e con le capacità di restituzione dei Governi emittenti.

Per tale Programma il precedente presidente della BCE Mario Draghi nel 2015 aveva pronunciato il whatever it takes. L’attuale presidente Christine Lagarde, dopo un iniziale tentennamento, ha dapprima annunciato l’integrazione con il PEPP-Pandemic Emergency Purchase Programme (Programma di Acquisto per l’Emergenza della Pandemia, fino a 750 mld) e l’eliminazione del c.d. capital key, cioè della sottoscrizione limitata fino al 33% di emissione, o comunque in proporzione alla quota detenuta nell’azionariato della stessa Bce da parte dello Stato emittente; quindi si è spinta a dichiarare che esso avrebbe avuto ad oggetto anche i junk bond, titoli di Stato dal rating “spazzatura” BBB—.

2. Il QE parrebbe avere superato lo scrutinio del Giudice delle Leggi di Karlsruhe: questi sono stati i primi commenti. Ma la lettura della sentenza, per un cui più diffuso necessario approfondimento rinvio ai prossimi giorni, spinge invece a conclusioni opposte, come dimostra lo stesso titolo utilizzato nella comunicazione della pronuncia: “Le decisioni della BCE sul PSPP eccedono le competenze dell’UE”!

La Corte Costituzionale della Repubblica Federale ha concluso nel senso di dichiarare che “non è affermabile che il PSPP violi l’identità costituzionale della Legge Fondamentale in generale o la complessiva responsabilità di bilancio del Bundestag tedesco in particolare”. Ma poi ha accordato al Governo federale ed al Parlamento di Berlino tre mesi perché il direttivo della BCE “adotti una nuova decisione che dimostri in un modo comprensibile e sostanziale che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dalla PSPP non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale che risultano dal programma. Alla stessa condizione la Bundesbank deve assicurare che le obbligazioni già acquistate e detenute nel suo portfolio siano vendute sulla base di una strategia -possibilmente di lungo termine- coordinata con l’Eurosistema”.

3. La decisione, simile nella struttura a quella con cui la Consulta italiana aveva sospeso la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 580 cod. pen., relativamente alla necessità di scriminare la punibilità dell’aiuto al suicidio, e aveva invitato il Parlamento a legiferare conformemente al riguardo, in realtà già contiene la declaratoria di non conformità del programma di aiuti finanziari della BCE al principio di proporzionalità previsto dall’art. 5 TEU – Trattato Unione Europea -: “e, quindi, eccede il mandato di politica monetaria della BCE”.

Quel che più colpisce nella pronuncia in esame è la critica serrata che il Giudice costituzionale tedesco pone alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, la quale, con pronuncia preliminare richiesta dalla stessa Corte di Karlsruhe nel dicembre del 2018, aveva escluso la lesione del principio di proporzionalità, ritenendo che il PSPP rimaneva “nell’ambito delle competenze della BCE”: applicando in modo opinabile l’art. 19 TEU, e facendo prevalere il comma 2 rispetto al comma 1, la Corte Costituzionale federale afferma che “il mandato conferito dall’art. 19 I co. cpv.  TEU è in eccesso laddove i tradizionali metodi europei di interpretazione o, più generalmente i principi legali generali, comuni alle leggi degli Stati Membri, sono manifestamente trascurati”, per cui “il punto di vista (del giudizio del 11/12/2018) non considera l’importanza e la finalità del principio di proporzionalità (art. 5 I co. cpv. e IV co. TEU) – che si applica alla divisione delle competenze tra l’Unione Europea e gli Stati Membri – ed è semplicemente insostenibile in una prospettiva metodologica che completamente trascura i reali effetti della politica economica del programma”.

4. Tale pretesa di sovraordinazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi tedesco rispetto alla Corte Europea di Lussemburgo è resa manifesta dal richiamo alle norme della Grundgesetz assuntivamente lese dal QE: art. 38, in combinato disposto con l’art. 20, e art. 79, i quali licitano la sovranità esclusiva dei cittadini tedeschi e dei relativi corpi elettivi. Non appaia curioso che il Paese guida della UE manifesti, per tali vie, una conclamata dichiarazione di sovranismo, coerente con la sua storia come Stato Nazionale. Gli scenari aperti dalla sentenza tedesca, adombrati con le precedenti analisi che l’hanno preannunciata, già pubblicati sul questo sito ( CLICCA QUI ), da un lato danno conto del perché alti esponenti del Governo germanico, tra cui la stessa Merkel, si siano negli ultimi giorni dichiarati disponibili per il diverso programma denominato recovery fund, ciambella di salvataggio connotata dal controllo (ritenuto insufficiente per il QE) della Commissione europea sulle condizioni di politica economico-fiscale che possono essere imposte ex art. 122 TFUE agi Stati indebitati. Dall’altro aprono ad una crisi potenzialmente esplosiva della configurazione dell’Europa sancita da Maastricht in poi, e al suo stesso venir meno; e dimostrano l’inconsistenza della dialettica europeisti/sovranisti, piuttosto riconducibile alla strutturale equivocità del processo di formazione dell’Unione: costituita sulla moneta comune invece che su princìpi autenticamente federativi.

Renato Veneruso

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