La nomina dei giudici ausiliari presso le Corti d’appello previsti dal decreto n. 69/2013 ( quello del “fare”), pubblicato in G.U. in data 21 giugno 2013 è da considerarsi anticostituzionale. Non possono perciò svolgere le funzioni loro affidate nel corso degli ultimi dieci anni. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con una sentenza largamente attesa. Si perché questo è un paese in cui si promulgano leggi che si sanno anticostituzionali, ma intanto si va avanti.

La figura dei giudici ausiliari presso le Corti d’appello era stata introdotta per cercare di smaltire l’enorme arretrato che pesa come un macigno su tanti tribunali italiani. Secondo il comma 3 dell’art. 63 della legge in questione stabilisce che questo ruolo di giudice ausiliario può essere svolto da magistrati ordinari e avvocati dello Stato a riposo, da avvocati e notai a riposo e in attività, da professori universitari in materie giuridiche (1° e 2° fascia) a riposo e in attività, e da ricercatori universitari. Per loro è prevista un indennità determinata nella misura di € 200 per ciascun provvedimento che definisce il processo. La ricevono ogni 3 mesi, con un tetto massimo di € 20.000  all’anno, ed è cumulabile con eventuali trattamenti pensionistici.

Molti di questi giudici, però, possono stare tranquilli per qualche anno ancora. La Corte costituzionale ha infatti stabilito che questa figura di giudici scomparirà solamente il 31 ottobre 2025, termine entro il quale il Parlamento è invitato a cimentarsi in una riforma organica della magistratura onoraria.

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