1.Uno studio aggiornato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dell’UNICEF informa che milioni di bambini rischiano di essere spinti verso il lavoro a causa della crisi economica innescata dalla pandemia, che potrebbe portare a un incremento del fenomeno dopo 20 anni di risultati positivi conseguiti. Secondo il rapporto “Covid-19 and child labour:  A time of crisis, a time to act” ( CLICCA QUI ), il numero di bambini che lavorano in età precoce è diminuito di 94 milioni rispetto al 2000, ma si rischia una inversione di marcia[1].

Lo studio rivela che i bambini e i ragazzi già impiegati potrebbero essere costretti a lavorare più a lungo o in condizioni peggiori. Un numero crescente fra loro potrebbe trovarsi coinvolto nelle peggiori forme di lavoro, quelle che causano danni significativi alla salute e alla sicurezza personale. La chiusura delle scuole a causa del Covid, con l’impossibilità per molti studenti di accedere alla didattica a distanza, avrà un effetto devastante anche in Italia. L’ultima ricerca nazionale, curata dall’Associazione B. Trentin della Cgil ( CLICCA QUI ) e da Save the Children, risale al 2013 e stima circa 340.000 minori di 16 anni con qualche esperienza di lavoro, cioè il 7% della popolazione coetanea. 2 su 3 dei 14-15enni sono maschi. Il 7% è di nazionalità straniera. Anche l’Organizzazione internazionale del lavoro valuta per l’Italia l’area del lavoro minorile intorno alle 300.000 unità, pur essendo esso vietato dal 1967.

Sul fronte delle verifiche l’Ispettorato nazionale del lavoro ( CLICCA QUI )[2] ha riscontrato nel 2019 complessivamente 502 illeciti, di cui 243 hanno riguardato la “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”. Dal 2013 fino al primo semestre del 2018 i casi di violazioni penali accertate sono stati 1.437. Non si tratta di bambini schiavi sfruttati più ore al giorno, come nelle miniere africane o nelle industrie tessili asiatiche. La definizione di lavoro “minorile” o “infantile e adolescenziale” valida a livello internazionale fa riferimento alla Convenzione n. 138 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro  che raccomanda “un’età minima lavorativa che non deve essere inferiore all’età stabilita per completare la scuola dell’obbligo, e comunque non inferiore a 15 anni”.

2. Nel dibattito internazionale viene utilizzata la distinzione tra child labour e child work: la prima espressione indica il lavoro sfruttato, svolto solitamente all’esterno del nucleo familiare, con modalità tali da impedire la frequenza scolastica e caratterizzato da basso salario e mansioni pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore. La seconda espressione si riferisce invece a lavori non lesivi, realizzati dal bambino per la propria famiglia, non impeditivi della frequenza scolastica. Nel mezzo è presente una vasta zona grigia.

Per analizzare il lavoro minorile è necessario, quindi, fare riferimento alla dimensione sociale nel suo complesso: alla scuola, alla famiglia, al territorio e all’ambiente di vita, alle carenze di risorse e al crescente bisogno di formazione. Le numerose forme oggi esistenti di lavoro minorile possono essere suddivise in sei tipologie principali, nessuna delle quali risulta confinata in una sola regione del mondo. Si tratta di lavoro domestico; lavoro forzato o in condizione di schiavitù; sfruttamento sessuale a fini commerciali; lavoro nelle industrie e nelle piantagioni; lavoro di strada; lavoro in famiglia. È inesatto pensare che il lavoro minorile sia esclusivamente un problema delle aree sottosviluppate e/o in via di sviluppo, che esso rappresenti la conseguenza naturale ed inevitabile della povertà, che la maggior parte dei minori sia impegnato in aziende che producono beni a basso costo destinati all’esportazione, che istruzione e lavoro siano antagonisti. Il lavoro minorile è una realtà presente anche nel mondo “avanzato”.

3. Lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia conosce un’adeguata tutela normativa[3], ma l’efficacia è limitata perché sono ancora scarse le azioni per applicare la normativa nazionale e internazionale, così come sono state scarse fino ad oggi le misure adottate nei confronti di coloro che violano le disposizioni. Ancora grande è la lacuna di conoscenza del fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Si tratta certamente di un fenomeno difficile da definire, essendo sommerso e mutevole, e i tentativi oggi effettuati per stimare il fenomeno portano a cifre discordanti. Ciò su cui vi è unanimità di vedute è che si tratta di un fenomeno complesso, diffuso in forme e modalità diverse in tutto il territorio nazionale.

Le inchieste svolte in Italia sul lavoro minorile evidenziano come alla povertà materiale, laddove esiste come fattore condizionante il lavoro minorile, si associa e spesso prevale la povertà culturale; quando il lavoro coinvolge bambini e ragazzi stranieri per una significativa quota, la loro condizione è di “invisibilità”: non vanno a scuola, non usufruiscono del sostegno dei servizi socio-sanitari del territorio, sono per lo più in una condizione di irregolare presenza sul territorio italiano. Vivono una condizione di soggezione, abbandono, precarietà e a volte di vera e propria riduzione in schiavitù. Per loro si può parlare di negazione dell’infanzia e dell’adolescenza. Il bambino che lavora può essere pertanto facilmente vittima di trascuratezza, maltrattamento, abusi psicologici, abusi fisici e anche abusi sessuali, ed è a forte rischio di incidenti sul lavoro.

4. In Italia il lavoro minorile non è prerogativa del Sud del Paese, e non assume solo la fisionomia della schiavitù e del lavoro forzato. Minorenni italiani sono impiegati soprattutto in aziende piccole. Nel Centro-Nord il minore lavora in prevalenza nella micro impresa familiare, mentre nel Sud spesso lavora per terzi. Se sono molteplici le cause che spingono il bambino a lavorare precocemente, molte volte è lo stesso tessuto socio-economico e produttivo a favorire il fenomeno.

Oggi il fenomeno in Italia si è ulteriormente diversificato per la presenza di bambini e di adolescenti stranieri, spesso vittime di vere e proprie forme di schiavitù e di lavoro forzato. L’entità del coinvolgimento dei minori stranieri risulta di difficile quantificazione: infatti, nella maggior parte dei casi si tratta di lavori svolti all’interno di un’economia informale o del “sommerso”, e non si conoscono in modo approfondito le condizioni di quei minori irregolari che sfuggono al contatto con le istituzioni.

Oltre alla povertà economica si constata una povertà culturale, determinante nella scelta di inserire precocemente il minore nell’ambito lavorativo. Esiste sicuramente un rapporto tra l’istruzione, le famiglie e il lavoro minorile. Nelle famiglie in cui è basso il livello di istruzione dei genitori si riscontra una propensione favorevole al lavoro precoce dei minori, ritenendo che per i loro figli sia meglio lavorare che stare in strada e che il lavoro possa risultare più utile della scuola nell’inserimento sociale del proprio figlio. Non sono, però, rare le situazioni in cui un’iniziale scommessa sul lavoro – talvolta in alternativa alla scuola – si trasformi in alcuni casi in una delusione delle famiglie stesse, segnata da una difficoltà a tornare indietro per puntare nuovamente sul reinserimento a scuola.

5. Come si diceva, non sono solo le famiglie povere o con basso livello di istruzione a sostenere l’ingresso precoce dei figli nel mondo del lavoro. Le famiglie benestanti del Nord-Est inseriscono i minori precocemente nelle imprese familiari già avviate, riconoscendo tale esperienza formativa per il figlio, in termini di strutturazione non solo di un’identità professionale, bensì pure personale.

Il ruolo della scuola ha un’importanza fondamentale nella prevenzione, grazie a progetti con i responsabili delle istituzioni locali, con i direttori didattici delle scuole materne e primarie, con i presidi delle scuole secondarie, docenti e amministratori pubblici, che pongano al centro il supremo interesse del minore e la sua tutela da qualsiasi forma di sfruttamento che ne leda i suoi diritti. Le politiche internazionali e nazionali dei governi dovrebbero sostenere la scuola nella sensibilizzazione al tema dei diritti dei bambini e nella lotta contro il lavoro minorile.

Daniele Onori

 

 

[1] Vedi https://www.unicef.it/doc/9928/dal-covid-rischio-lavoro-minorile-per-milioni-di-bambini.htm

[2] Vedi https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx

[3] LEGISLAZIONE NAZIONALE:

Art. 37 Costituzione: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione». Art. 600 C.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù): «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativacostringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Legge 977/1967 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”: per fanciullo si intende il minore che non abbia compiuto i 15 anni e per adolescente i minori di età compresa tra i 15 anni e i 18 anni compiuti. L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al compimento dei 15 anni e scende a 14 anni nel caso si tratti di lavori in agricoltura, nei servizi familiari, nelle attività industriali (limitatamente ai lavori leggeri), nel settore dello spettacolo, fatto salvo il rispetto dell’obbligo scolastico e la tutela della salute del minore. Per l’impiego di minori al di sopra di tali limiti di età sono previste particolari misure di tutela in ordine alle visite mediche e agli orari di lavoro. La legge fornisce un elenco delle attività pericolose, faticose, o insalubri che i fanciulli o gli adolescenti non possono svolgere o possono svolgere solo dopo i 16 o i 18 anni a seconda del sesso. I fanciulli dai 14 anni possono essere ammessi dagli uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro.

Legge 176/1991 ratifica della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York, 20/11/1989).

D.lgs. 345/1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” che modifica la legge 997/1967. Legge 285/1997: disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l ́infanzia e per l’adolescenza. «È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia (…)» [art. 1/1].

Legge 148/2000 ratifica della Convenzione Oil n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, e della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento

Pubblicato su Centro Studi Livatino ( CLICCA QUI )

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