Questa settimana cinque giudici della Corte d’Appello d’Inghilterra e Galles hanno ribaltato la decisione della High Court che, nel febbraio scorso, aveva stabilito illegale la proscrizione del gruppo Palestine Action. Si tratta di un passaggio importante in una vicenda che ha visto, in pochi mesi, oscillare la valutazione ai massimi livelli del sistema giudiziario britannico sugli stessi temi affrontati da diversi tribunali.
Già il fine settimana precedente, quattro attivisti di Palestine Action, i cosiddetti FiltonFour, sono stati condannati con l’accusa di “connessione al terrorismo”. Le pene variano da circa cinque a quasi otto anni di reclusione a seconda delle circostanze individuali. Si tratta di condanne legate ad azioni di danneggiamento, ma che, a sorpresa anche per la giuria che li aveva trovati colpevoli in un primo passaggio, sono state trattate attraverso il quadro giuridico della “terrorist connection” (connessione al terrorismo). Con conseguenze rilevanti anche sul piano delle restrizioni successive alla pena.
A rischio sono anche più di 3.000 altre persone arrestate nel Regno Unito dal luglio 2025, legate alle proteste proprio contro la proscrizione di Palestine Action. La maggior parte dei casi, va specificato, non ha riguardato atti di violenza, ma solamente la partecipazione a manifestazioni e l’esposizione di cartelli con scritte come “I support Palestine Action”. Oggi, nel contesto della legislazione antiterrorismo, queste azioni possono comportare pene che, nei casi più gravi previsti dall’attuale quadro normativo, arrivano fino a 14 anni di reclusione per accuse di supporto a un’organizzazione proscritta. Non è ancora chiaro cosa possano aspettarsi le migliaia di britannici che da un giorno all’altro potrebbero venire processati in quanto considerati terroristi solo per aver espresso un’opinione.
Spostandosi sul Continente, dinamiche comparabili emergono anche in Germania, dove negli ultimi anni alcune manifestazioni pro-Palestina sono state accompagnate da divieti di lanciare specifici slogan e mostrare taluni simboli, oltre a restrizioni preventive su cortei e raduni. Le autorità hanno vietato, o quantomeno limitato, l’uso di espressioni considerate potenzialmente in grado di incitare all’odio o di mettere a rischio l’ordine pubblico.
In Italia, nello stesso periodo, è stata introdotta una nuova legge sulla Sicurezza che rafforza gli strumenti a disposizione delle autorità nella gestione delle proteste e nella tutela delle infrastrutture considerate strategiche. In particolare, quando coinvolgono blocchi o interruzioni di attività economiche e logistiche. Pur non essendo direttamente sovrapponibile ai casi britannici o tedeschi, per intensità o applicazione, il provvedimento si inserisce in una più ampia tendenza europea di irrigidimento delle condizioni normative che regolano le forme di protesta.
Non si tratta soltanto di un cambiamento relativo alle sanzioni o alle pene previste. Una parte crescente della legislazione in materia di sicurezza viene oggi giustificata richiamandosi alla prevenzione: prevenzione dei reati, prevenzione dei disordini, prevenzione delle minacce all’ordine pubblico. In questa prospettiva, l’obiettivo non è soltanto intervenire dopo che un illecito è stato commesso, ma sviluppare strumenti che consentano di identificare, monitorare e gestire situazioni considerate potenzialmente problematiche prima che esse si verifichino.
In molti contesti, incluso quello italiano, la gestione delle manifestazioni non assume la forma dell’arresto di massa, ma quella più silenziosa e sistematica delle identificazioni e del controllo continuo dei partecipanti ad eventuali manifestazioni di protesta. Ciò che emerge con crescente chiarezza non riguarda soltanto la gestione delle proteste in sé, bensì il progressivo ampliamento delle infrastrutture di controllo attraverso le quali queste proteste vengono lette, registrate e classificate dalle istituzioni.
È proprio in questo contesto di trasformazione che si colloca un secondo livello, meno visibile ma potenzialmente più strutturale: quello che riguarda l’identificazione digitale e la regolazione dell’accesso agli spazi online. L’identificazione, infatti, sta diventando problema centrale per governi e società che spesso vedono la questione da due angolature diverse.
L’identificazione digitale arriva in un momento in cui l’internet e i social sono diventati il principale spazio attraverso cui i cittadini possono organizzarsi e diffondere idee che sfidano governi, istituzioni e media tradizionali. Nel Regno Unito, ad esempio, l’implementazione dell’Online Safety Act ha introdotto un rafforzamento significativo degli obblighi per le piattaforme digitali. Entro la primavera del 2027 il Governo britannico prevede di limitare l’accesso alle piattaforme di social media per i minori di 16 anni. Tutti i cittadini che non hanno già effettuato i “verification checks” previsti dall’Online Safety Act saranno obbligati a effettuare controlli tramite riconoscimento facciale o di verifica dell’identità per accedere a piattaforme utilizzate quotidianamente da milioni di persone. Attraverso il portale gov.uk il Governo afferma che Ofcom (l’autorità di regolazione e concorrenza per le industrie delle comunicazioni nel Regno Unito) sta ancora valutando i metodi di implementazione. Queste misure si inseriscono in un dibattito più ampio, che nel Regno Unito non è certo nuovo.
L’idea di un sistema centralizzato di “digital ID” e di riconoscimento facciale era stata avanzata come strumento di semplificazione amministrativa già dal governo di Tony Blair, oramai archiviato nel 2007. Il progetto, rilanciato in forme diverse anche quest’anno dall’amministrazione attuale del Primo ministro, Keir Starmer, aveva incontrato una forte opposizione politica e sociale, culminata in una petizione che ha raccolto circa tre milioni di firme in poco tempo, rallentandone l’adozione in forma più integrata.
Gli oppositori a queste misure non mettono in discussione l’intento dichiarato dei governi — misure preventive, protezione dei minori da contenuti inappropriati, tutela dell’ordine pubblico — né tantomeno indicano necessariamente una rottura netta con i principi dello Stato di diritto, ma piuttosto una progressiva riconfigurazione di categorie giuridiche interpretate e gestite in maniera sempre più elastica.
Il timore è che si vada verso la costruzione graduale di un apparato normativo in cui “l’eccezione” finisca per diventare l’ordinario e che, attraverso una convergenza nell’uso di strumenti giuridici e tecnologici, pur nati con finalità distinte, si arrivi ad una situazione per cui lo Stato ampli la propria capacità di intervento discrezionale su comportamenti, espressioni e forme di partecipazione politica.
Il caso di Palestine Action è, in questo senso, emblematico in tal senso: la crescente ambiguità nella definizione di ciò che può essere interpretato come “terroristico” o come supporto a un’organizzazione proscritta. La stessa logica preventiva, applicata in contesti diversi — dalla piazza alla regolazione degli spazi digitali — rischia di riprodurre proprio questo effetto.
È nell’interazione di questi meccanismi nel tempo che si gioca la questione più ampia: la possibilità di distinguere tra sicurezza e restrizione delle libertà individuali.
Edoardo Matteo Infante