Questa che segue è la seconda parte dell’articolo pubblicato ieri (CLICCA QUI)
«Un’efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile», secondo il prefetto Vittorio Rizzi – Direttore centrale della Polizia criminale nella prefazione allo studio – «richiede la promozione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori», facendo rete per orientare i giovani verso altre «forme di impegno che esercitino una forza attrattiva, al fine di evitare l’avvio di percorsi criminogeni».
La normativa applicabile
Negli ultimi anni la giustizia minorile è stata interessata da numerosi interventi tra cui il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159, noto come “decreto Caivano”, che ha ampliato il ricorso agli strumenti cautelari, introdotto nuove ipotesi di arresto e rafforzato il peso delle esigenze di sicurezza nella disciplina penale minorile. Più recentemente, anche gli interventi contenuti nel cosiddetto “Decreto Sicurezza” hanno ulteriormente valorizzato la dimensione preventiva e anticipatoria della risposta penale.
Invero, l’attuale Ordinamento italiano non prevede una normativa specifica per le baby gang, ma affronta il fenomeno attraverso il D.P.R. 448/1988, che disciplina il processo penale a carico di minorenni con principi “a misura di minore”. Il sistema si fonda su pilastri fondamentali: l’adeguatezza alle esigenze educative, la minima offensività per evitare la marginalizzazione sociale, il divieto di diffondere immagini o il processo a porte chiuse e la residualità della detenzione.
La legge distingue nettamente tra i minori infraquattordicenni (mai imputabili per presunzione assoluta) e i minori tra i 14 e i 18 anni. Per questi ultimi, l’imputabilità non è presunta ma deve essere accertata caso per caso, verificando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il processo penale minorile italiano attuale non è diretto ad attenuare la responsabilità degli adolescenti ma nasce per renderla realmente personale.
Pertanto, di fronte all’aggravarsi del fenomeno, è apparso necessario un adeguamento della normativa in vigore.
La riforma dell’imputabilità minorile
Le norme sull’imputabilità non stabiliscono soltanto chi possa essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni. Esse esprimono, prima ancora, una determinata idea della persona, della sua capacità di autodeterminarsi e del livello di maturazione che l’Ordinamento ritiene normalmente raggiunto.
Per questa ragione modificare la disciplina dell’imputabilità non significa semplicemente intervenire su una regola processuale: significa ridefinire il modo in cui il diritto guarda all’essere umano e, nel caso della giustizia minorile, il modo in cui guarda all’adolescenza.
La proposta di Riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 sembra appartenere a questa categoria di interventi.
Il DDL interviene sull’art. 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni e modifica l’art. 9 del D.P.R. 448/1988, eliminando l’accertamento dell’imputabilità dagli approfondimenti che Giudice e PM sono chiamati a svolgere sulla personalità del minorenne, salvo che emergano elementi idonei a porre in dubbio tale capacità.
Per tale ragione, la gran parte del dibattito parlamentare si è concentrata sulle conseguenze processuali della Riforma in cantiere ed in particolare per la diversa distribuzione dell’onere dell’accertamento della citata capacità, per la possibile riduzione del ricorso alle perizie e per l’impatto sull’attività giudiziaria.
Si tratta di questioni importanti posto che ogni disciplina dell’imputabilità riflette infatti una precisa cultura giuridica. Per comprendere davvero il significato della Riforma occorre, quindi, spostare lo sguardo dalla tecnica processuale alla cultura giuridica che quella tecnica esprime.
Nel processo penale minorile, ancora più profondamente, essa riflette una determinata idea di adolescenza.
In realtà il D.P.R. n. 448 del 1988 costruisce un modello profondamente diverso, fondato sull’idea che la responsabilità non possa essere affermata prescindendo dalla conoscenza della persona atteso che l’art. 9 del Decreto attribuisce al Giudice il compito di acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore, come innanzi ricordato, e che, fino ad oggi, l’accertamento dell’imputabilità costituiva uno dei passaggi essenziali del procedimento penale minorile, sulla base delle scienze psicologiche, pedagogiche e criminologiche, ove si consideri che la maturità non sempre coincide con l’età anagrafica posto che adolescenti della stessa età possono presentare livelli differenti di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, comprendere il disvalore del medesimo comportamento in modo diverso, possedere differenti capacità di controllo degli impulsi, avere alle spalle percorsi educativi radicalmente eterogenei.
Questa variabilità emerge ogni giorno nella giurisdizione minorile, laddove coetanei autori di condotte analoghe possono mostrare risorse, fragilità e possibilità evolutive non sovrapponibili.
Il Legislatore del 1988 decise, quindi, di non trasformare questa variabilità in un elemento marginale del giudizio ma fece della conoscenza della persona uno dei cardini dell’intero procedimento minorile ed è questa la ragione per cui il modello italiano di giustizia minorile – che, per tale ragione, è stato a lungo considerato uno dei più avanzati nel panorama europeo – non tanto perché orientato alla clemenza, ma perché capace di tenere insieme responsabilità, garanzie processuali e finalità educativa.
Si trattava di una scelta coerente con gli artt. 27 e 31 della Costituzione, ma anche con il progressivo consolidarsi, nel diritto internazionale ed europeo, di un paradigma fondato sul superiore interesse del minore, sul reinserimento sociale e sulla necessità di assicurare procedimenti adeguati all’età e al grado di maturazione della persona.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, le Regole europee per i minori autori di reato adottate dal Consiglio d’Europa e, più recentemente, la Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori si collocano tutte all’interno di questa medesima prospettiva culturale.
Per oltre quarant’anni il diritto penale minorile ha assunto come punto di partenza la necessità di verificare la maturità dell’adolescente nel caso concreto mentre oggi il punto di partenza diventa opposto poiché l’adolescente viene considerato normalmente maturo, salvo prova contraria.
Per queste ragioni la Riforma dell’imputabilità del minore assume un significato che va oltre la modifica dell’art. 98 c.p.
Il Giudice continuerà a poter disporre gli opportuni approfondimenti ogniqualvolta emergano elementi capaci di porre in dubbio la capacità di intendere e di volere del minore ed è proprio su questo che si colloca il mutamento più significativo.
La Riforma dell’imputabilità del minore costituisce, quindi, una risposta all’esigenza di rendere più immediata l’affermazione della responsabilità penale stabilendo se un adolescente possieda una sufficiente capacità di intendere e di volere.
Comprendere perché un numero crescente di adolescenti entri in contatto con il circuito penale rappresenta invece una domanda educativa, sociale e politica che precede il diritto penale e che quest’ultimo, per sua natura, non può risolvere.
Per questa ragione il procedimento minorile non si limita ad accertare un fatto, ma cerca di comprendere la personalità del minore, il suo ambiente di vita, le risorse disponibili, le fragilità, le prospettive evolutive non rappresentano elementi accessori del giudizio.
La specificità della giurisdizione minorile risiede proprio in questo equilibrio: affermare la responsabilità del ragazzo senza rinunciare a interrogarsi sulle responsabilità del mondo adulto, condizione necessaria affinché la risposta dello Stato possa aspirare a produrre un cambiamento e non soltanto una sanzione.
La questione non è soltanto se un quattordicenne debba presumersi imputabile, ma se il diritto sappia ancora tenere insieme la responsabilità del ragazzo e quella della comunità adulta (!!)
L’estensione della competenza della Direzione Nazionale Antimafia
La vera novità più rilevante sul tema del disagio giovanile è costituita da un D.L. approvato di recente dal Governo, come afferma il sociologo M. Scaffidi Runchella a commento del provvedimento che attribuisce alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di esercitare i propri poteri anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Il Governo ha sottolineato la “straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del Procuratore nazionale, vista la sempre maggior rilevanza che assume il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave e non solo da parte dei clan di camorra o ’ndrangheta che li usano, bruciando giovani vite”.
Quindi, non si tratta solo di eliminare il fenomeno dei ragazzini reclutati dalle mafie, sfruttati sulle piazze di droga, usati per la manovalanza o “promossi” al ruolo di piccoli boss – fenomeni sui quali, di fatto, la Procura nazionale antimafia aveva sempre svolto il suo ruolo in raccordo con gli uffici delle Procure per i minori.
Oggi emerge un fenomeno nuovo cui far fronte: quello dei giovanissimi attratti dalla violenza del suprematismo online, oppure radicalizzati da cellule terroristiche.
L’azione di contrasto riguarda una forma subdola e nuova di affiliazione, ossia quella che si consuma attraverso i PC ed i tablet, nel silenzio, fino a generare casi eclatanti, come già segnalato su questa Rivista.
L’intervento normativo mira a consentire l’impiego, nei casi di procedimenti di particolare complessità, “di professionalità e strumenti”, come magistrati appartenenti alla DNA e antiterrorismo o PM esperti presso le Procure distrettuali, perché «È evidente – si legge nella relazione accompagnatoria – che, ragionando diversamente, si perverrebbe all’effetto paradossale di impedire l’operare di utili strumenti di coordinamento, impulso e collaborazione esclusivamente in ragione del fatto che l’indagato o uno degli indagati è minorenne».
Finora le funzioni di coordinamento investigativo e impulso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) si applicavano solo agli adulti mentre, a seguito della modifica apportata all’art. 105 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), le prerogative e i flussi di informazioni del PNAA si applicano ora “anche quando riguardano minorenni”.
In fondo il sentiero era già stato tracciato dalla Legge nota con il nome di “Liberi di scegliere”, approvata all’unanimità dal Parlamento un paio di mesi fa, che prevede l’introduzione di un sistema organico di protezione e di assistenza per i minorenni che vogliono sottrarsi ai contesti di mafia.
Conclusione
In conclusione, l’analisi delle baby gang rivela una crisi profonda che non può essere risolta solo attraverso la sanzione penale. Nondimeno, per comprendere le motivazioni sottostanti ai comportamenti deviati è sempre indispensabile ricorrere a un approccio multidisciplinare che integri la psicologia giuridica, le neuroscienze e la pedagogia, favorendo una reale integrazione e il superamento dei fattori di rischio individuali e ambientali con l’ausilio delle Famiglie e della Scuola.
Mario Pavone