Giorgia Meloni, esatto dire un “capo di governo”?
Nella polemica giornalistico mediatica sul “caso Almasri” e sulle incriminazioni giudiziarie che hanno “risparmiato” la sola Giorgia Meloni c’è un aspetto che è generalmente sfuggito. La complicazione straordinaria delle attribuzioni e delle responsabilità che si è determinata, il groviglio “gordiano” entro la maldestra decisione governativa, affidato di necessità alle mani della Magistratura, stavolta evidenziano un nuovo problema.
Un problema che più che nei fatti è nelle parole che adoperiamo tranquillamente. Si tratta di questo: ma Giorgia Meloni “capo del governo”. come noi tutti la definiamo correntemente e come lei stessa pare essersi definita, anche in relazione a questo caso, è davvero un “capo di governo”? ( e se non lo è, è una “Alice nel paese delle meraviglie” ovvero una “premier a propria insaputa” ?)
Diciamolo chiaro e tondo. “Capo di Governo” non è sinonimo di “Presidente del Consiglio”, come purtroppo spesso crediamo. Ed il termine “capo di governo” non compare MAI in Costituzione. Tutti però usiamo i termini come sinonimi, senza che un solo giornalista, a mia memoria, abbia mai rilevato in questo alcuna problematicità.
Naturalmente è più che criticabile la nostra forma di governo parlamentare “a debole razionalizzazione”, come il governo parlamentare delineato dalla nostra Costituzione, un governo in cui “il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile” ma “ i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri”.
Ma, piaccia o non piaccia, questa è la nostra Costituzione e questo l’assetto istituzionale e legittimo dei poteri. E anche l’imbarazzante conflitto verificatosi tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sull’apertura dei porti ai migranti rientrava pienamente in questa logica. Giuridicamente non era affatto una anomalia, anche se certo piacerebbe ad ogni “Presidente del Consiglio” poter realizzare la maggior coesione interna dei ministri e la condivisione di tutte le scelte. .
Ma un pio desiderio non fa la realtà. Nel sistema italiano non esistono le prerogative e le attribuzioni del Cancelliere tedesco, anche lui alla guida di un governo parlamentare, per cui sarebbe meno improprio usare il termine “capo di governo”.
Il cancelliere federale tedesco, infatti, essendo eletto personalmente nel Bundestag , ha una preminenza sul governo, nominando e revocando i singoli ministri, che invece non hanno alcuna investitura tratta da una elezione parlamentare. Il Cancelliere è poi titolare di importanti poteri, tra cui quello di determinare le “direttive” della politica del governo assumendosene la responsabilità. La solidità/stabilità del suo potere, che pur non si sottrae alla dialettica parlamentare, è infine protetta dall’istituto della sfiducia costruttiva.
Un “premierato” anomalo esattamente un secolo fa
Niente di tutto questo nel caso italiano. E quindi il comportamento anomalo di un ministro che operi in disaccordo col suo presidente, per quanto politicamente sconveniente, può esistere fino ad essere sanzionato, se in violazione di legge, indipendentemente dal vertice dell’esecutivo.
L’ Italia del 1948 non aveva alle spalle una esperienza storica come quella tedesca, l’ esperienza di un Cancelliere che da Bismarck in poi governava utilizzando dei segretari di Stato che svolgevano il ruolo dei ministri.
L’ Italia ha avuto invece alle spalle, prima, un sistema parlamentare imperfetto o ambiguo, oscillante tra governo di gabinetto, cancellierato e monarchia costituzionale, un sistema che non si riuscì mai a stabilizzare con una vera riforma. Nel 1920 cadde nel nulla il tentativo dello stesso Giolitti.
Subito dopo l’ Italia ha avuto un’ altra esperienza realizzatasi nel caos istituzionale del primo dopoguerra, quando un coacervo di poteri di fatto, supportati dalla violenza politica, si tradusse, esattamente cento anni fa, nei poteri di diritto di un anomalo “capo del governo” con poteri privi di contrappesi, di strumenti equilibranti e persino di limitazioni temporali, senza passare da una Costituente o da una procedura equilibrata che garantisse i diritti dei governanti e dei governati, della maggioranza e dell’opposizione.
Fu allora che il termine “capo del Governo ” fu per la prima volta costituzionalizzato con la legge, di modifica scritta dello Statuto, sulle attribuzioni e prerogative del Governo, la Legge n. 2263 del 24 dicembre 1925. Era la prima delle note “ leggi fascistissime”.
L’antica denominazione di “Presidente del Consiglio” fu rimpiazzata da quella di Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato posto al di sopra dei ministri e investito della piena autorità esecutiva. Si fece allora del Governo un organo a conduzione monocratica grazie all’attribuzione al capo del governo , insieme alla responsabilità, del potere di decidere e attuare l’indirizzo della politica governativa. Consiglio dei ministri e ministri perdevano la qualità di organi costituzionali e divenivano organi di semplice collaborazione del capo di governo, che poteva infatti anche revocarli.
Al vecchio “Presidente del Consiglio” alla guida di un governo parlamentare, si sostituì così un potere di fatto che con le astuzie e l’uso della forza aveva costruito un sistema monocratico che si apprestava a cancellare il ruolo della rappresentanza parlamentare e dei vincoli costituzionali.
Lo notò con coraggio l’unica voce parlamentare che osò criticare la legge, al Senato ( la Camera fu acquiescente) quella del senatore e giurista Gaetano Mosca, che dimostrò che dietro il rovesciamento del governo parlamentare non si perseguiva affatto il ripristino di un governo costituzionale, del “governo del Re” come in un primo momento sembrava.
“ E detto chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge che il Capo del Governo non corrisponde all’antico Cancelliere germanico e che non resta perciò al potere finché piaccia al Re di farvelo restare. Ed è detto pure che il capo dello Stato lo manterrà al potere finché quel complesso di forze economiche, politiche e morali che lo hanno portato al Governo non lo abbandonerà. Ora fino a quando questo complesso di forze economiche, politiche e morali che sosteneva il gabinetto e che qualche volta lo disfaceva, si manifestava coi voti del Parlamento , la cosa era chiara. Ma se questo complesso di forze non è più rappresentato da Parlamento , allora si domanda da chi è rappresentato? In fondo non si vuole accordare al Re la libera scelta del suo governo e non si vuole che questa scelta sia influenzata dai voti del Parlamento. Tutto questo avrebbe un rebus indecifrabile se non si sapesse leggere attraverso le righe della relazione e del disegno di legge”. ( M. Delle Piane, Gaetano Mosca, classe politica e liberalismo, Napoli, 1952, p.368 e segg)
Il Re come noto avrebbe sfiduciato il Capo di Governo diciotto anni dopo, nel 1943. Il più lungo caso di stabilità governativa nella storia italiana, con i risultati a tutti noti.
Poteri di fatto che conformano i poteri di diritto
Questo del rapporto governo rappresentanza era il grande nodo storico su cui era intervenuto il fascismo cento anni fa. In una fase in cui il problema epocale era conciliare i poteri di fatto -nati allora dall’imprevisto sommovimento delle masse conseguenza della grande guerra- con la sanzione del diritto. Il problema fu “risolto” dal fascismo dando sanzione ai poteri che di fatto si erano accentrati in un governo che si poneva in continuità con un movimento eversivo che agiva in nome di un “popolo” inteso come entità omogenea concorde e indifferenziata. Quel governo conformava il diritto ai poteri di fatto utilizzando la crisi istituzionale della democrazia rappresentativa italiana e rimuoveva in contemporanea i vincoli della rappresentanza popolare ( e dei diritti civili e politici) e del controllo regio.
Oggi viviamo una condizione diversissima, ma per certi veri analoga. Da un lato, a livello globale, esistono poteri di fatto colossali generati dalla tecno finanza ( IA + finanza) insediata senza mediazioni al potere negli Stati guida del mondo, ed in grado di creare e costruire un diritto pura trascrizione dei rapporti di forza. Un diritto iniziato come una nuova lex mercatoria ma poi fattosi “diritto di dominio e di conquista”.
D’altro lato, in Italia come nel 1925 abbiamo la crisi di un sistema di governo parlamentare che è ancora privo di quegli strumenti di razionalizzazione previsti dai padri costituenti ma mai realizzatisi e appesantiti da “riforme” insulse, inutili o peggiorative. Attualmente esiste un governo “stabile” a prezzo però dell’immobilismo su tutte le questioni rilevanti del paese e dell’irrilevanza assoluta sul piano geopolitico. Un governo che sarà tentato di cercare la sopravvivenza, ancora una volta, solo attraverso la “liberazione” dai vincoli costituzionali.
Oggi non servono violenze interne, “bastano” social, servilismo mediatico e incultura diffusa per lanciare le nuove parole orwelliane strumentali , ipnotizzanti e demagogiche che spingono verso questa trasformazione. Una di queste è appunto l’espressione “capo di governo” da ripetere come un mantra quotidiano che spinga ogni cittadino a valutare il governo e lo Stato come un azienda dove sta alla capacità del “capo” prevedere i problemi e risolverli. .
L’ obiettivo vero delle nuove oligarchie tecno-finanziarie, sostenute dalla demagogia delle Destre, ormai subentrate in Europa alle Sinistre affascinate da mercato e concorrenza, ma incapaci di raccogliere i consensi per questo, è non la solidità/stabilità del governo, come si dice, ma la rimozione dei vincoli a partire dal vincolo della rappresentanza cioè del fondamento della democrazia dei moderni, dal 1776.
E’ una trappola in cui in Italia e non solo è stato costretto l’elettorato dei cittadini comuni. E’ l’ora di uscire dalla trappola delle parole di tornare ad usare il linguaggio della democrazia costituzionale, che non conosce i sinonimi, sa dire sì al sì e no al no, sa disarmare le parole e usarle per costruire comunità fondate sul dialogo e sul confronto sui problemi reali ( oggi tutti espunti dall’agenda), non per costruire società competitive che usano la forza per riconfigurare il diritto, hanno bisogno di “capi” in cui identificarsi, e che vedono lo sbocco inevitabile della competizione nella guerra ibrida, globale e permanente.
Umberto Baldocchi