Il progetto elaborato dalla Prima sottocommissione dell’Assemblea Costituente viene presentato alla presidenza il 31 gennaio 1947.

In Marzo, quando prende il via la discussione del testo costituzionale si verifica una netta contrapposizione tra la vecchia guardia liberale (Nitti accusa i membri della prima sottocommissione di unire il catechismo al marxismo) e i nuovi; si manifestano inoltre tensioni interne sia nella DC che nelle sinistre.

In tale cotesto, La Pira -nel suo intervento dell’11 Marzo- ritiene che alla base del progetto di costituzione italiana (da approvare senza riserve) c’è una scelta determinante: quella del pluralismo per la quale si ha “una base teoretica- quella della persona umana- una struttura sociale pluralistica e finalmente un assetto giuridico che è conforme a questo pluralismo sociale….Questa persona umana che ha questa gerarchia di valori che si appunta in Dio e non è isolata; è in relazione reale- come affermano gli Scolastici- con gli altri e si articola organicamente in una serie ordinata e crescente di entità sociali che vanno dalla famiglia alla comunità religiosa, dagli organismi di classe alle comunità di lavoro e che si coordinano nello stato”.

Indica l’influenza sua e dei deputati cattolici nella stesura degli art. 2,7, 29 e quelli relativi all’ordinamento regionale; ribadisce il riconoscimento di un finalismo nell’impresa che “va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pur con diverse funzioni, di quest’unica comunità che trascende l’interesse dei singoli, quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione…”

In conclusione nella nostra Costituzione- afferma La Pira- “vi sono delle acquisizioni di ordine naturale le quali sono dovute al cristianesimo che ha una doppia funzione: una funzione rivelatrice dell’ordine della grazia sovrannaturale, una funzione rivelatrice dell’ordine della natura : gratia non destruit naturam…il vangelo ci rivela l’uomo nella grazia ed anche l’uomo quale è nella sua natura….Io come uomo, come persona, indipendentemente dalla mia funzione produttiva, sono membro di questa collettività politica perché sono portatore di una concezione della vita che trascende l’ordine economico e che faccio valere architettonicamente nella politica.”

Nel lavoro di costruzione della “nuova casa sulla pietra (venne la tempesta e la casa non crollò)….una casa umana, fatta per fratelli, per uomini che cooperano per uno stesso fine”, l’apporto di La Pira è individuabile in una serie di articoli (2,3,5,7,10,11,29,33,35,39,43), redatti dalla sottocommissione di cui faceva parte.

In particolare l’apporto del giurista siciliano è stato determinante nel secondo articolo : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica, e sociale”;

e nel settimo articolo : è la traduzione letterale di una espressione dell’Enciclica “Immortale Dei” di Leone XIII: “ Chiesa e Stato utraque est in suo genere maxima (tutte e due nel loro genere) sono sovrani”.

Il nostro Costituente fu aiutato nella stesura di questo articolo dal suo grande amico mons. Montini, futuro Paolo VI, e nell’approvazione dell’articolo, fu debitore a Togliatti che lo fece ben votare dai comunisti.

L’amicizia e la stima sincera che intercorreva tra i due costituenti diede buoni frutti.

Il 22 dicembre 1947 il giurista siciliano prese la parola un’ultima volta per chiedere che fosse posta in qualità di preambolo alla Costituzione la formula: “In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione”.

Alla proposta seguì un dibattito ferratissimo che mise in pericolo l’unità dell’assemblea.

La Pira, pallido in volto, si fece un ampio e devotissimo segno di croce e ritirò la proposta, dicendo: “Se tutto questo dovesse produrre la scissione dell’Assemblea, io per conto mio non posso dire che questo: che ho compiuto secondo la mia coscienza il gesto che dovevo compiere”.

La sofferenza del mistico non gli permetteva mai l’arroganza: la carità anzitutto e soprattutto. L’intera assemblea, per dimostrare la sua stima, si alzò in piedi.

Fanfani racconta che, anche se la proposta non fu accettata “suscitò emozione in molti e rispetto in tutti, per l’idea in sé e per la franca professione di fede di chi l’aveva fatta”.

Quel segno di croce lasciò davvero un segno in tutti i padri della Costituzione.

Nel 1976, molti democristiani, a partire dal segretario provinciale Mario Signorini e da Benigno Zaccagnini, segretario politico della Dc., si dettero da fare per convincerlo a presentarsi come capolista della DC a Firenze.

In questo contesto inviò una significativa lettera a Zaccagnini : “tu mi inviti a riprendere  il progetto della casa comune che noi costituenti concepimmo con una architettura armoniosa e, in certo senso unica e originale”.

Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana Giorgio La Pira scriverà un articolo, pubblicato sul n. 2/1948 di Cronache sociali, nel quale si interroga su Il valore della Costituzione italiana. “C’è in questa nuova Costituzione italiana un principio che la finalizza, rendendola perciò organica – almeno potenzialmente e nonostante alcune deficienze – in tutte le sue parti? E per via di

questo principio finalizzatore che la organizza, si può dire che la Costituzione si presenti – nel quadro delle più recenti esperienze costituzionali – come una Costituzione nuova? E infine, può dirsi che la nuova Costituzione – sempre in virtù del principio che la informa – sia uno strumento giuridico storicamente vitale?”

Alla prima domanda il Professore La Pira rispondeva che la Costituzione effettivamente “è dominata da un principio dal quale deriva la sua organicità e la sua architettura” e che tale principio è affermato nell’articolo 2, nel riconoscimento di ciò che, appunto, precede ed è originario, cioè nel riconoscimento dei diritti inviolabili degli uomini, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e nei conseguenti

doveri inderogabili di solidarietà.

Tale principio trova la sua giustificazione metafisica, come abbiamo visto, poiché “esiste una anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato, l’uomo ha valore di fine e non di mezzo perché la natura dell’uomo è spirituale e trascende, quindi, tutti i valori del tempo”.

E la ragione storica del diritto, come insieme di norme che regolano la convivenza umana, scaturisce in La Pira proprio da questa visione: “La personalità umana si svolge attraverso l’appartenenza organica a successive comunità sociali nelle quali essa è inclusa ed attraverso le quali essa ordinatamente si sviluppa e si perfeziona”. E ancora: “il fine dello Stato (in quanto ordinamento giuridico) non è altro: riconoscere, garantire e, ove è necessario, incrementare e promuovere questi fondamentali diritti dell’uomo. Hominum causa jus constitutum. Il diritto positivo (lo Stato, quindi), non è il «creatore» dei diritti dell’uomo; né questi diritti sono, perciò, i «riflessi» di quell’azione creatrice; quei diritti preesistono ad ogni statuizione positiva perché si radicano nella natura e nella struttura  della persona umana e della società umana”.

Quanto alla seconda domanda, se cioè la Costituzione appena approvata potesse considerarsi davvero nuova, secondo La Pira si era davanti ad un “tipo caratteristico”, che si differenziava tanto dalle costituzioni “di destra”, quanto dalle costituzioni “di sinistra”; “e se ne differenziava proprio in virtù di quel principio organico (pluralista) che dà il dovuto rilievo giuridico e costituzinale alla persona, allo Stato ed ai gruppi intermedi che si pongono fra la persona e lo Stato”.

Risposta positiva dava, infine, anche al terzo ed ultimo interrogativo: è la nostra Costituzione uno strumento giuridicamente vitale? Si lo era perché aveva saputo rispondere al “problema storico del nostro tempo: un «ordine» fondato sul lavoro; un «ordine» nel quale ogni uomo abbia una funzione costruttiva ed organica nel corpo sociale; un «ordine» dove l’eguaglianza, la libertà, la proprietà siano per tutti una realtà e non soltanto un nome”.

La Pira conclude l’articolo ribadendo che è questo “sano principio (di intrinseca ispirazione cristiana)” che attribuisce alla Costituzione il suo fine: “perché questo principio finalizzatore dà alla Costituzione un marcato carattere tipico che la differenzia chiaramente dai tipi estremi (di «destra» e di «sinistra»); perché in virtù di questo principio finalizzatore – fondato su premesse filosofiche, sociologiche e giuridiche di ispirazione cristiana e perciò diverse sia da quelle «borghesi» che da quelle «marxiste» – la Costituzione si presenta come uno strumento proporzionato a quella costituzione di un ordine sociale nuovo al quale dovrà tendere, con tutte le sue energie, il Parlamento futuro.”

Nino Giordano

 

 

 

 

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