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La legge n. 132/2025, che esclude all’art. 3, punto 5, la produzione di nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689, si occupa dei diritti fondamentali della persona e sulla loro tutela, della trasparenza degli algoritmi, delle responsabilità del fornitore e delle garanzie di un livello elevato di cybersecurity sui sistemi e modelli di IA.
Il testo normativo, ispirato come il Regolamento n. 1689 alla centralità dell’uomo nel sistema, definisce all’art. 1 le finalità e l’ambito di applicazione individuando principi, criteri di promozione dell’IA e di vigilanza.
La legge ne promuove l’utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”, “volto a coglierne le opportunità”; “Garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali della intelligenza artificiale e sull’impatto sui diritti fondamentali”.
Inoltre, essa stabilisce i precetti in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.
L’art 3 fissa i “principi generali”, tra cui include tre indicazioni fondamentali: la riserva di umanità, la salvaguardia della vita politica e istituzionale e la demo-crazia, con l’applicazione del metodo democratico.
L’assetto normativo riguarda, tra l’altro: la natura giuridica dei prodotti della IA; la protezione autoriale e la centralità e riconoscibilità dell’apporto umano; l’individuazione di nuovi reati per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale; l’esigenza di valorizzazione della dimensione educativa e culturale con una encomiabile attenzione alla tutela delle persone disabili (come nel Regolamento UE n.1689).
Parte rilevante del provvedimento è assegnata alla costituzione di due Autorità di vigilanza sulla IA (art. 20): l’Agenzia per Italia Digitale- AgID e l’Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale – ACN, con il compito di garantire l’applicazione e attuazione della Direttiva UE in materia di intelligenza artificiale, sebbene sul piano della regolamentazione e del controllo, sussista un evidente rischio di frammentazione e di sovrapposizioni per la ripartizione delle competenze tra le Autorità AgID e ACN, il Garante Privacy, la Presidenza del Consiglio, e i vari Comitati di settore.
Inoltre, l’art. 15 della Legge stabilisce che:
a)“nel caso di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al Magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione dei provvedimenti”;
b) la competenza esclusiva in materia di IA, è quella del Tribunale per le controversie civili salva, naturalmente, la competenza delle sezioni specializzate di cui alla disciplina introdotta con l’art. 16 della legge;
c) sono previste per i Magistrati iniziative formative sull’IA e sui suoi impieghi nell’attività giudiziaria. Non altrettanto dicasi per gli Avvocati che, pertanto, sono affidati alle attività di formazione del CNF o dei singoli Ordini.
d) come professionisti, gli Avvocati sono tenuti, in base all’art. 13, ad utilizzare l’IA solo per l’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale ed a comunicare ai clienti le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, come già previsto nell’art. 46 delle Disp. Att. al Codice di rito, secondo il qualetutti “i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile”.
Va, comunque, evidenziato che la normativa introdotta non modifica la disciplina processuale con riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei Giudici e degli Avvocati poiché non specifica quali siano le sanzioni derivanti da un’utilizza zione impropria dei sistemi di IA, né chiarisce quali potrebbero essere gli effetti concernenti la validità delle decisioni dei Giudici che abbiano dato per buone informazioni, elementi di fatto, pareri e atti giudiziari nei quali abbia avuto parte essenziale nella redazione l’intelligenza artificiale.
Infatti, i meccanismi indicati dalla Legge n.132 di controllo, verifica, revisione e opposizione non riguardano specificamente la tutela in sede giurisdizionale né garantiscono una adeguata accessibilità e rapidità, con il rischio di una tutela priva di reale efficacia.
Va ancora sottolineato, tuttavia, che la nuova disciplina ancora incompleta e la cui applicazione è stata differita, si muove in un contesto in cu i nuovi sistemi di IA risultano purtroppo già ampiamente utilizzati nell’attività forense.
In effetti, sia il Consiglio Superiore della Magistratura che il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) hanno fornito una guida sull’uso di intelligenza artificiale generativa da parte degli Avvocati, pubblicata il 2 ottobre 2025. Entrambi i vademecum, dopo avere brevemente illustrato l’utilità degli strumenti di GenAI per l’Amministrazione Giudiziaria e per gli Avvocati, indicando la maggiore efficienza operativa il miglioramento della ricerca digitale e la migliore qualità del lavoro con risparmi di costo, tempi di gestione ridotti e ottimizzazione del lavoro e delle risorse, hanno concentrato l’attenzione sui significativi rischi nell’uso della GenAI in rapporto ai loro obblighi professionali, soprattutto sulla esigenza di riservatezza riguardo alle informazioni dei clienti e sulla necessità di una acquisizione di conoscenze tecniche specifiche degli strumenti utilizzati.
Infine, nelle Guide si pone l’attenzione sui rischi concernenti le minacce alla obiettività professionale, sul dovere per gli Avvocati di trasparenza e di informa-zione al cliente circa l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e sulle sanzioni disciplinari, a cui, più che per il passato, gli Avvocati sono esposti.
Gli Ordini professionali, a loro volta, per prevenire l’impiego anche da parte degli Avvocati, senza sufficiente consapevolezza o capacità tecniche, dei sistemi di intelligenza artificiale hanno cominciato a pubblicare vademecum e guide] che illustrano i doveri, le accortezze e le competenze necessarie per il loro uso, con esplicazione dei precetti di cui all’art. 9 del Codice deontologico. Lo stesso CNF, ha avviato una consultazione di mercato (art.77 D.lgs. 36/2023) per l’affidamento dei servizi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività professionale degli Avvocati.
Le indicazioni all’uso della IA, esplicative ed operative, di molte delle guide si collegano all’incremento esponenziale dell’uso dell’intelligenza artificiale nella pratica legale ma che, di fatto, lascia intravedere un accesso ancora difficoltoso nell’approccio con i nuovi sistemi della Giustizia Digitale.
- Le prime decisioni
Sul punto, la giurisprudenza ha cominciato a sanzionare atti redatti del tutto o con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
La questione merita di essere esaminata sotto diversi aspetti perché, se per effetto dell’impiego dei sistemi artificiali intelligenti si produce una invalidità sanzionabile ai sensi dell’art. 152 del Codice di rito, poiché l’atto inficiato risulterà viziato o nullo.
Infatti, la riferibilità dell’atto al soggetto che abbia impiegato sistemi di intelligenza artificiale, sia in modo ausiliario che in modo diretto, non viene meno per l’uso dell’IA, come anche restano fermi i requisiti formali previsti dalla normativa.
Da ciò che emerge dalla prime pronunce giudiziarie sulla invalidità dell’atto prodotta dall’impiego dei servizi intelligenti, viene riconosciuta la riferibilità dell’errore all’uso del sistema artificiale(!!), con buona pace eigli strenui fautori . dei nuovi sistemi digitali. In particolare, il TAR Lombardia, nella sentenza n. 3348 del 2025, ha censurato l’utilizzazione incontrollata dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti giudiziari. Nella fattispecie si trattava dell’indicazione di una giurisprudenza inesistente o, comunque, non pertinente, generata dai sistemi di intelligenza artificiale.
Il TAR ha, quindi, stabilito che “la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”.
In conseguenza, il Giudice Amministrativo ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato aggiungendo che, oltre a determinare il vizio processuale, la con- dotta errata del difensore nell’utilizzazione dell’intelligenza artificiale costituiva una violazione del dovere di lealtà e probità in giudizio censurabile ai sensi dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 9 del Codice deontologico forense, perché l’inserimento di riferimenti errati aveva introdotto “elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contradditorio processuale e la fase decisoria rendendo peraltro più gravosa l’attività di controllo del giudice e delle controparti”.
Dalla importante decisione innanzi citata emerge con chiarezza che l’attività umana (nel caso specifico del difensore),in presenza di un uso non corretto e consapevole del sistema di intelligenza artificiale, può produrre l’invalidità dell’atto ma può anche gravare sul piano deontologico sul professionista che l’ha utilizzata sia pure a scopi difensivi.
- Conclusioni
Per concludere, merita, in proposito, di essere ricordato quanto affermava Giovanni Leone, prima grande Avvocato processualista e successivamente chiamato a ricoprire la carica di Presidente di una Repubblica. Secondo l’illustre Giurista “Gli Avvocati concorrono all’accertamento della verità ed alla attuazione della Giustizia”e, si ritiene, che senza di loro la Giustizia perderebbe un elemento fondamentale. Vale la pena di ricordare anche le parole del Carnelutti quando afferma che “….la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l’ordine sociale stesso che ha fornito l’investitura. Ma il costume giudiziario non è riservato ai soli rappresentanti dell’Autorità, bensì anche agli Avvocati, che difendono interessi privati, Pubblici Ministeri, Giudici Presidenti e Cancellieri che indossano tutti una toga molto simile. […] Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell’ordine che sia dato immaginare. […]”
Potrebbe apparire una cosa antistorica e non a passo con i tempi che sono mutati, ma non è così. Si parla di crisi dell’Avvocatura di fronte alle nuove sfide dettate dall’avvento della Giustizia Telematica che costringe molti professionisti del Diritto a lasciare la professione verso attività più redditizie e meno afflittive.
E’ stato anche affermato che appare normale che determinate professioni, oggi rendano di meno, o di più, che in passato. Viviamo in un tempo in cui il Mondo corre sempre più velocemente e saranno molte le occupazioni che nel giro di qualche anno addirittura non esisteranno più, ma l’Avvocatura non è destinata a scomparire almeno fino a quando esisteranno i Tribunali.
Quello che non è più tollerabile è, invece, la crisi della funzione dell’avvocato, costituzionalmente protetta come Diritto alla Difesa, ed il suo ruolo che appaiono sempre più residuali nell’ambito del processo, proprio alla luce della spersonalizzazione operata con una insensata introduzione della Telematica nelle Aule di Giustizia. Invero, l’avvento dei Computer, al posto delle obsolete macchine da scrivere, e lo sviluppo di Internet e della circolazione del sapere ha aperto negli anni ’80 un nuovo orizzonte per l’esercizio dell’attività ma, per altri versi, ha reso inutile la consultazione delle Riviste Giuridiche cartacee per l’aggiornamento professionale.
Nessuno avrebbe immaginato, allora, come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardina- re i fondamenti di una professione fondata, da sempre, sui rapporti umani con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti.
Viene da chiedersi allora: può esistere un processo senza Avvocato che difende il proprio assistito dinanzi ad un Giudice? E nella indagine preliminare è divenuto superfluo spiegare de visu al PM le ragioni difensive e chiedere mezzi di prova a discarico mai presi in considerazione o emersi successivamente ma che sono utili ad evitare il processo??
La storia del liberalismo giuridico, ossia dall’idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura e che pertanto nessuna Autorità può mettere in discussione, è anche la storia di un’Avvocatura forte e consapevole del proprio ruolo nella Società e nelle Istituzioni. Non a caso, l’art. 1 del Codice Deontologico Forense sancisce che “l’Avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita”. E non può essere oggetto di discussione la tenuta di principi fondamentali quali primo fra tutti, il diritto di difesa.
Occorre quindi trovare il modo di ostacolare questo maldestro tentativo di ridurre il processo a mera sequenza di passaggi procedimentali, magari con l’obiettivo finale di sostituirci con un algoritmo, laddove l’essenza della funzione attribuita alla Classe Forense, in fondo, è semplicemente quella di uomini che difendono altri uomini.
E non basta indossare la toga, non basta palare di libertà, indipendenza se gli Avvocati non siano nella coscienza liberi, indipendenti nell’esercizio della professione, come dispone l’art. 10 del Codice deontologico forense “Dovere di indipendenza” in cui si afferma che “Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.
Come scriveva Hobbes “Se non vi fossero i Giudici e Le Leggi (e, aggiungo, gli Avvocati) gli Uomini si sbranerebbero per le strade come le bestie”.
Mario Pavone