L’avvento nel 1989 della Riforma del Codice di Rito segnò un passaggio epocale del Processo che divenne, da quel modello fino ad allora utilizzato  nelle Aule di Giustizia, a quello che, nelle intenzioni del Legislatore,avrebbe dovuto velociz- zare i tempi  della Giustizia con la introduzione della c.d. “Cross Examination”, importata in Italia ma di origine statunitense, che impegnava le Parti (Avvocati e PM) ad un sereno confronto alla ricerca della verità processuale e sostanziale dinanzi ad un Giudice terzo, arbitro della decisione.

L’esperienza di applicazione del nuovo codice ha spento, negli anni successivi, ogni speranza di ottenere quella Giustizia che consentisse all’imputato,ma ancor più alle Vittime del Reato,di vedere riconosciuta, al primo, la propria innocenza e, all’altra, le proprie ragioni lese ed una equa riparazione per i danni sofferti.

L’introduzione nel 1999 della Riforma dell’art 111 della Carta Costituzionale fu salutata come l’avvio di un “Giusto Processo”, in linea con i dettami europei.

Ben presto la Classe Forense si rese conto che anche tali speranze rimanevano lettera morta stante la ferma opposizione dei Magistrati alla introduzione della c.d.” separazione delle carriere” che, sin da allora, è apparsa come la panacea di una situazione divenuta insostenibile per l’allungarsi dei tempi del giudizio specie per i reati più gravi, che non hanno mai avuto una corsia preferenziale,  neppure ricorrendo ad una depenalizzazione ed  attribuendo alcune fattispecie minori, non meritevoli di un processo, alla nuova competenza penale del Giudice di Pace.

La situazione, a parere di alcuni autorevoli commentatori,non è destinata a migliorare con la introduzione della ennesima Riforma del 2022 che appare essere solo un palliativo rispetto alla vera ragione della lentezza della Giustizia  costituita dalla mancanza di Magistrati e di Cancellieri, questi ultimi il vero motore di ogni Tribunale, stante la mancanza di assunzioni negli anni.

A tanto va aggiunto che, per varie ragioni legate a nuovi reati individuati e penalizzati dal Legislatore, la crisi del Sistema Giudiziario si è fatta pesante anche a causa delle innovazioni introdotte con l’ennesima Riforma di cui, alcune, mal gradite dalla stessa Classe Forense dovute al continuo svilimento del ruolo degli Avvocati che finisce con l’indebolire i diritti di tutti, come ormai si afferma da più parti.

E’ opinione comune che tale situazione risalga alla emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 begli Uffici Giudiziari ed al conseguente obbligo del deposito telematico degli atti e documenti, a cui si è aggiunta la trattazione telematica dell’udienza, ossia lo svolgimento della stessa, appunto, mediante l’inoltro telematico di note scritte.

Un siffatto sistema, istituzionalizzato per effetto della riforma Cartabia nel nome della accelerazione dei Processi, ha sensibilmente ridotto, fino quasi ad eliminare del tutto, qualsiasi spazio di confronto diretto sia tra le parti che tra queste e il Giudice.

Non solo. Il principio del contraddittorio, a cui viene pacificamente accordato rilievo costituzionale, è stato ritenuto superfluo proprio in ordine al momento più significativo del processo, ossia all’udienza.

La trattazione cartolare, infatti, fa sì che ciascuna parte formuli le proprie istanze e deduzioni al buio, ossia senza conoscere il contenuto delle note avver-sarie, e, pertanto, senza potervi replicare,in modo tale che ai è caduti in un sistema che potremmo definire di “contraddittorio claudicante” sulle tematiche più rilevanti da trattare.

Ma vi è di più.

E’ stato ridotto il contenuto degli atti da sottoporre al Magistrato ad un mero calcolo di righe di scrittura, che limitano, in tutta evidenza, la possibilità di citare fatti,osservazioni, norme di diritto e sentenze da cui dipende spesso la decisione del giudizio.

Continuando a procedere in questa direzione la difesa diviene monca e priva di strumenti rilevanti per la decisione del Giudice.

La stessa cosa vale anche nel senso di ridurre le possibilità di definizione bona-ria delle controversie depotenziando lo sforzo conciliativo del Giudice, che, ovviamente, non può prescindere da un contatto diretto con le parti e spendere i suoi buoni uffici per una conciliazione della lite.

Per quel che interessa affermare in questa sede, inoltre, è indubbio che la ridu- zione di spazi di confronto dialettico con l’avversario ed il Giudice comporti uno svilimento del ruolo dell’Avvocato, così come l’abbiamo conosciuto sino ad oggi.

Se pure sia possibile,in astratto, ipotizzare nel Processo Civile un’acquisizione telematica degli atti processuali, stante la trattazione scritta delle difese, è inpensabile che l’Avvocato Penalista possa assumere la Difesa di un imputato o di una Vittima in via telematica,senza che venga violato quel principio di “oralità” che ispirò il Legislatore del 1989 proprio a sostegno dell’accelerazione dei processi.

Tanto meno è percorribile l’introduzione,ai fini della accelerazione dei procedimenti,di limiti dimensionali degli atti giudiziari quando è in gioco la libertà o il ristoro dei danni di una delle parti in causa sulla base de deposito di note scritte in  luogo della discussione in pubblica udienza alla presenza delle parti stesse.

La stessa regola dovrebbe valere anche per il P.M. che, spesso, si dilunga sulle motivazioni del rinvio a giudizio senza alcun contraddittorio delle ragioni del difensore in quella fase.

Quanto lamentato lascia intravedere un futuro non troppo lontano in cui basterà compilare dei moduli forniti dal Ministero, stando attenti a fare entrare tutte le parole negli appositi spazi a tal fine concessi, il tutto nell’ambito di un processo attento sempre di più alla forma e sempre di meno alla sostanza ed alla qualità.

È sotto gli occhi di tutti l’aumento di cause di inammissibilità o improcedibilità, molto spesso, anche di creazione giurisprudenziale gazie all’avvento della IA, al fine di utilizzarle come scorciatoie per i Giudici per evitare la fatica di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il Giudice è sempre meno arbitro del fatto e sempre di più controllore del procedimento seguito dalle parti e degli errori d’impostazione.

Non a caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la nota sentenza del 28.10.2021,ha lamentato l’eccessivo formalismo dei Giudici della stessa Corte di Cassazione, che attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanzadel caso sottoposto al suo giudizio di legittimità.

Appare, del resto, di immediata percezione il paradosso di un sistema in cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente (ossia contenere la chiara indicazione ed esaustiva esplicazione degli elementi necessari a deciderlo) ma, allo stesso tempo, rischi di essere dichiarato inammissibile perché troppo lungo e prolisso, come avvenuto in questi giorni con una delle prime sentenze emanate sul punto.

Quello che assume rilievo decisivo è come e dove notificare a mezzo Pec, come attestare quel che si è notificato,come depositare quello che si è fatto ed attestato.

In un sistema in cui sono oramai queste le cose da cui usualmente dipenda l’esito di un giudizio, non c’è da sorprendersi se lo spazio per il confronto dialettico,per il contraddittorio e, dunque, per lo stesso ruolo degli Avvocati, vada riducendosi sensibilmente in danno non delle ragioni da difendere ma della  celerità del processo.  .

La prospettiva che ci attende, potrebbe divenire quella di ridurre la Classe Forense al rango di ausiliario impiegatizio del sistema giudiziario, forse a supporto del nuovo c.d. Ufficio del Processo, istituito in ossequio alle esigenze della produttività degli Uffici Giudiziari e calata dsll’alto per dopperire alle gravi  carenze o insufficienza di personale attetto, ma di cui si registra, comunque, un imminente fallimento per inesperienza degli operatori.

Il problema non è che in questo modo il lavoro degli avvocati divenga meno affascinante se privo del confronto in Aula.

Il problema vero è che la principale funzione degli Avvocati è la tutela dei diritti individuali che non possono essere affidati ad un Computer(!!).

Ed è questa la vera ragione per la quale lo svilimento della funzione degli Avvocati non può che indebolire questa tutela, così divenendo allora un proble- ma che riguarda tutti, non solo gli Avvocati.

  • I nuovi strumenti della Giustizia Digitale

Si tratta, comunque, di un’opinione generalmente condivisa da alcuni Illustri Giuristi.

Giuseppe Zaccaria afferma che alle tecnologie dell’IA “si lega una trasforma zione profonda dei modi di costituzione del senso stesso del diritto, una sua ridefinizione simbolica ed un’incidenza sulla stessa educazione del giurista”, e per questo “occorre evitare che chi fabbrica calcolatori resti alla fine da loro “costruito”, e “che i progettisti divengano i progettati”, mantenendo la responsa- bilità della scelta in capo all’uomo.

Luciano Floridi, da parte sua, esclude che possano essere addatati modelli propri dell’azione umana a quella artificiale, per la quale occorrerebbe riservare nel suo sviluppo una propria distinta tipologia, senza mirare a replicare l’intelligenza umana e,petanto propone “di evitare fallacie antropomorfiche e di mantenere aspettative realistiche riguardo alle capacità e ai limiti della IA. Il futuro dell’Agency artificiale non risiede in un vano tentativo di trascendere la sua natura costitutiva, ma nell’ottimizzazione delle sue caratteristiche specifiche per ricavarne applicazioni vantaggiose”.

Floridi ritiene, inoltre, che l’IA sia caratterizzata da obiettivi programmabili e adattabilità guidata dai dati e funzionalità distribuite posto che “A differenza degli agenti umani, l’IA è priva di coscienza, intenzionalità e intelligenza, drbbrnr,,grazie alla sua precisione, scalabilità e riproducibilità, è in grado di eccellere in ambiti circoscritti e ben definiti, configurandosi come un potente complemento alle capacità animali e umane”.

Lo studio sulla Giustizia Digitale pubblicato da Antoine Garapon e Jean Lassègue si interroga sulla tensione tra determinismo tecnologico e libertà, che è una conseguenza evidente dei processi di digitalizzazione e della applicazione dei sistemi di IA, che mettono in discussione molte strutture teoriche e collaudate impostazioni sistematiche elaborate nell’ambito della giustizia negli ultimi due secoli.

Si tratterebbe,in definitiva, “di una rivoluzione simbolica, ovvero di una trasformazione delle mediazioni tramite le quali costruiamo i significati sociali”in cui la “giustizia digitale” si viene a collocare come una fonte alternativa di normatività giuridica.

La c.d. “Legaltec”, come viene definita, “agisce quindi come una iper-percezione del reale, non del reale del mondo vissuto, ma di un reale quantificabile che si sostituisce o si sovrappone alla percezione spontanea della giustizia che esisteva prima della comparsa del digitale”.

Ne consegue che il processo di rappresentazione della realtà che si opera nel “giudizio” soccombe rispetto alla ricreazione della realtà da parte del digitale, che, oltretutto non appare al Giudice nella sua evidenza, rendendolo “cieco sulla propria imparzialità”.

Inoltre, come afferma Dante Grossi nella sua ampia analisi (v. La giustizia digitale e il fondamento umano in Riv Judicium, Gen 2026) “la centralità del Giudice come essere umano, presupposto non detto ma evidente del giudizio, risulta un elemento al quale, se si vuole mantenere la dimensione del processo connessa all’uomo, non può essere rinunciata, perché è una dimensione elastica, in cui l’esperienza giuridica include il cambiamento e l’evoluzione delle condi- zioni umane. L’altro sistema non accoglie correzioni o trasformazioni, se non quelle previste all’origine dal dato algoritmico introdotto o elaborato dal sistema di intelligenza artificiale, autonomamente, ma sempre sulla base di una prospet- tiva che acquisisce la realtà umana per come risulta eternamente fissata nel processo mate matico”.

E continua.”Se viene manomessa la capacità di interpretazione del dato norma- tivo e dei fatti che vengono prospettati ed acquisti nel processo sia come prove che,come comportamenti umani,si ribalta anche la costruzione della interpre- tazione come argomentazione del ragionamento giuridico.

Così procedfendo si interferisce con il principio della Carta costituzionale secondo cu i provvedimenti dei giudici devono essere motivati, cioè, giustificati, per consentire la valutazione ex post della attività di ragionamento seguita dal decidente che è, allo stesso tempo, elaborazione linguistica, comprensione del dato giuridico in rapporto alla dimensione sociale, alla morale ed alla politica.

E si finisce per alterare l’equilibrio che poggia sulla figura del Giudice nella giurisdizione, al quale è stata attribuita dalla cultura giuridica la funzione, intimamente collegata con il decisum, di regolazione del tempo del processo”.

Con la dimensione telematica sono, quindi, palesemente scosse le strutture del processo giurisdizionale ed il suo futuro appare nebuloso.

  • La disciplina normativa introdotta

Meritano,tuttavia,di essere segnalati alcuni correttivi alla impostazione della materia.

L’Unione Europea, con recenti interventi sulla IA di notevole rilievo per la loro vocazione antropocentrica, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la diffu- sione dei sistemi tecnologici ed i loro limiti per la loro adozione ed impiego anche in ambito giudiziario paventando i rischi di un loro uao improprio.

In particolare, il 13 giugno 2024, l’UE ha approvato il Regolamento n. 2024/2689 “AI Act” che stabilisce “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” e modifi ca i regolamenti (CE), mentre l’Italia, con la legge del 23 settembre 2025 n. 132, ha individuato disposizioni e conferito deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che  prevedono, per entrambi,un’entrata in vigore progressiva delle disposizioni per l’articolazione delle discipline introdotte, in via di definizione, e per consentire l’ assimilazione delle novità previste.

Nello specifico, il Regolamento UE “AI Act”, nel considerando n. 1, definisce i propri plurimi scopi, in questo modo: “Migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovendo la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA), antropocentrica e affidabile, garantendo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) compresi la democrazia, lo stato di diritto e la protezione dell’ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione ,nonché promuovere l’innovazione”.

Si evidenzia dal testo la esplicita visione antropocentrica del Regolamento, la cui disciplina è rivolta a “migliorare”, “uniformare”, “promuovere”, e soprattutto ad “assicurare” e “proteggere” la dimensione umana.

Tra i valori da presidiare vi è quello, essenziale, che riguarda “le tutele giuridiche apprestate dallo Stato di diritto” (v. anche l’art.1 del Reg.) che lascia intendere che si tratta sia delle tutele sostanziali poste dall’Ordinamento sovranazionale e da ciascuno Stato riguardanti le protezioni dei diritti offerte dal diritto sostan- ziale,da quelle processuali ed organizzative.

In tal senso il Regolamento (al considerando n. 61) precisa che alcuni sistemi di IA destinati all’Amministrazione della Giustizia e ai processi democratici dovreb-bero essere classificati “ad alto rischio”, in particolare quelli “destinati a essere utilizzati da una Autorità Giudiziaria o per suo conto per assisterle . nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti”, di cui occorre prevenire i rischi “di potenziali distorsioni, errori e opacità” degli Operatori.

Lo stesso trattamento viene riservato nel Regolamento ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.

I sistemi di IA, di alto rischio, così definiti all’art. 6, paragrafo 2, sono individuati nell’All.III, che vi inserisce quelli per la “Amministrazione della giustizia e dei processi democratici”, fissando un binomio oltremodo significativo.

Viene, inoltre, riconosciuto che gli strumenti di IA possono offrire sostegno “al potere decisionale dei Giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana”.

In quest senso la normativa chiarisce che “nessuna decisione automatizzata può sostituire in modo integrale l’intervento dell’uomo nelle procedure amministra tive e giudiziarie, posto che tutti i processi devono essere tracciati, documentati e sottoposti a controllo”. (segue)

Mario Pavone

 

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