Ho letto, giorni fa, questa affermazione in un testo pubblicato su un quotidiano locale che sosteneva le ragioni del SI: “ La verità è che il punto qualificante della riforma è di natura eminentemente culturale e riguarda la figura e il ruolo del giudice”.

Mi pare una affermazione seria, lontana dai sacri furori delle opposte “tifoserie”: ciò che il semplice cittadino deve ponderare per esprimere un SI o un NO ragionato alla riforma  è una valutazione sulla complessiva cultura della giurisdizione- non solo in relazione al ruolo del giudice forse- espressa dalla nuova legge. I sistemi giudiziari interagiscono con mentalità, aspettative, convinzioni ideali, timori diffusi ed è certo legittimo che una parte politica intervenga per meglio stabilire una correlazione tra realtà normativa e realtà socio-culturale diffusa. I cittadini hanno quindi dinnanzi una decisiva e forse irreversibile  scelta “culturale”, non una scelta, reversibile, di convenienza politica, magari pro o contro un governo. Questo dovrebbe capirlo anche l’area che si batte per il NO. Che non può limitarsi a sostenere che la riforma Nordio non serve a risolvere i problemi veri della giustizia. Ma che deve denunciare anche le prospettive che di fatto sta aprendo. E’ questo il momento di RIPENSARE LA GIUSTIZIA nella percezione diffusa. L’accelerazione della corsa a firmare per il NO forse è indice di una nuova consapevolezza.

Ma gli Italiani, tempestati ultimamente da scandali reali e virtuali concernenti i  magistrati,  sanno a cosa deve servire il giudice a partire da quello penale?  Per il cittadino comune oggi in Italia la magistratura serve essenzialmente a  combattere criminalità e corruzione con la “deterrenza” della sanzione, a rendere la società più sicura, a garantire l’ ordine pubblico. Che essa serva non come strumento di governo, ma, al contrario, come limite al potere di governo attraverso la garanzia della imparziale traduzione della norma generale in comando concreto può venire in mente forse ad un diligente studente di diritto. Al cittadino comune, ed anche al politico che lo “rappresenta” , no.  Come potrebbe altrimenti un magistrato che opera correttamente in fedeltà alla legge essere incolpato di intralciare l’azione di governo, come spesso si sostiene, se magistratura e polizia operano su piani diversi?

E’ una triste anomalia italiana cui ci siamo assuefatti da tempo, ignorare il sistema giudiziario nella sua vera natura di strumento di difesa del cittadino, considerare il “giudice” come garante del disciplinamento della società. Così a lungo hanno pensato sia le Destre sia le Sinistre: un potere lontano e temibile, che per gli uni garantisce l’ordine, per gli altri “fa giustizia solo per chi non ha niente”, in genere con criteri classisti. Come tantissimi italiani hanno sempre pensato sino alla fase più recente della repubblica, quasi ignorando la Costituzione,  sino ai giudici anti mafia e a Mani Pulite. Una triste anomalia replicata poi in forme diversamente aberranti e grottesche nella strumentalizzazione dei PM “usati” dalla “politica” e nella rappresentazione mediatica di un sistema travolto dagli scandali, da ricondurre sotto controllo esterno.

Il fatto è che il  sistema giudiziario è stato da noi impiantato con una concezione profondamente illiberale rimasta inalterata fino al fascismo ed al suo crollo.  Nel liberalismo stato-centrico, e governo-centrico,  dell’ Italia unita il sistema giudiziario era nato quasi come organo di trasmissione , dall’alto in basso, dai governanti ai governati, delle norme effettive contenute nelle leggi dello Stato , più che come organo di mediazione tra le classi, e non come potere tra i poteri dello stato, secondo la concezione classica del liberalismo costituzionale che non riuscì a passare  nella democrazia di massa.  Le garanzie di indipendenza reale che potevano fare di essa un vero potere dello Stato e non sua una mera funzione erano perciò debolissime. Erano deboli per gli stessi magistrati giudicanti, ma ancora di più per quelli requirenti. La separazione delle carriere ereditata dalla legge sabauda ( “La carriera della Magistratura giudicante e del Ministero pubblico sono parallele e distinte ”Legge Rattazzi 3781/1859, art. 152)   favoriva questa dipendenza , sdoppiando e indebolendo il corpo giudiziario . Se il giudice  infatti aveva alcune garanzie di inamovibilità il PM come “rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria” ( art. 129, Decreto 2626/1865 ) era tenuto a seguire le direttive ministeriali e finiva per divenire tendenzialmente il sorvegliante, se non  il controllore, dei magistrati giudicanti dovendo raccogliere le informazioni sulla carriera da fornire al Ministro. Si trattò di una magistratura fortemente condizionata dalla classe politica cui i gradi alti del corpo erano contigui e che si prestò poi anche ad un atteggiamento compiacente verso il fascismo e che si rinnovò solo lentamente e faticosamente in età repubblicana nelle linee di una Costituzione che delineava la costruzione di un potere autonomo solo gradualmente e faticosamente realizzato intervenendo sui meccanismi di carriera, di disciplina e di organizzazione che la rendevano possibile.

C’è una riflessione di oltre un secolo fa di un giurista italiano che mi pare attualissima.  Oggi in Italia, in un momento in cui le esigenze di ordine e sicurezza sembrano farsi sempre più spasmodiche e conflittuali con le esigenze della libertà ed alla giustizia penale sembra chiedersi ancora una volta una separazione netta delle culture della garanzia e della deterrenza., o meglio, della prevenzione ( evitare i “ PM Javert”).    “Non è più possibile una scienza penale se la facoltà di punire non si mantiene rigorosamente staccata dalla facoltà di prevenire. Questo è il faro della libertà civile: la quale è irremissibilmente perduta , tostochè un codice penale si converta in un codice di polizia. Dire che lo sciopero deve punirsi per i pericoli emergenti da un numero di operai disoccupati  non è altro che fare polizia col mezzo della giustizia . E la santa Diva si atteggia a donna da bordello. Né per queste parole so creda che noi vogliamo che si lasci la società indifesa in faccia a tali pericoli. No: la polizia provvegga, ma come polizia ordinandosi nel modo meglio moderato e meglio sindacabile . Ma non faccia a sé strumento la punitiva giustizia” (Francesco Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, ossia Esposizione  dei delitti in  specie, vol., II, Lucca, Canovetti, 1882, p. 519)

Chiediamoci allora, ragionando con Francesco Carrara: nel contesto in cui ci troviamo la riforma la riforma Nordio aiuta o non aiuta a realizzare meglio la distinzione tra il “prevenire” e il “punire”, tra la difesa dell’ordine pubblico e la tutela giurisdizionale delle libertà? E’ questa separazione il fine che conta, quella delle carriere è solo un mezzo, che sinora però non ha garantito quel fine.  E’ questa addirittura la separazione che addirittura tiene in vita, se Carrara ha ancora ragione,  la “scienza penale”, la stessa giurisdizione.  Questa la posta in gioco.

Umberto Baldocchi

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