La pandemia da Covid 19 ha imposto ai Governi misure di contenimento attuate mediante strumenti di natura giuridica che hanno limitato alcuni diritti fondamentali tra cui quello di libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, di iniziativa economica. L’emergenza sanitaria e la tutela della salute pubblica, che ne sono il presupposto di fatto, non possono farci dimenticare la necessità che i rimedi giuridici apprestati siano conformi a principi che rendano le limitazioni ragionevoli e equilibrate rispetto allo scopo che si intende perseguire. I detti criteri guida sono espressi da norme contenute, per quanto riguarda il nostro paese, nella Costituzione Repubblicana, che oltre a riconoscere e consacrare le predette libertà, ne stabilisce le modalità di tutela e le possibilità della loro compressione, oltre che i mezzi di produzione giuridica, attraverso cui tutto ciò può realizzarsi.

Inoltre, dalla Convenzione Europea dei diritti Umani che integra, per i paesi aderenti al Consiglio d’Europa, la Carta fondamentale Italiana. Il presente scritto intende intervenire nella discussione relativa ai modi in cui le norme di contenimento sono state emanate ed applicate dagli organi costituzionali italiani (Governo e Parlamento), soffermandosi sul dibattito corrente nell’ambito del diritto ecclesiasiastico italiano relativamente alle modalità con cui si è ridisegnato per effetto della su menzionata normativa, il diritto di libertà di religione regolato nell’art. 19 della Costituzione.

Le fonti e le norme italiane per il contenimento della pandemia; la quarantena

Con il decreto- legge 25 marzo 2020 nr. 19 il Governo ha cercato di adattare il diritto dell’emergenza Coronavirus ai principi costituzionali (nel paragrafo successivo vedremo fino a qual punto) sulle fonti di produzione giuridica, fornendo una base legale alle misure adottate e da adottare. Si sono tipizzate le fattispecie comportanti lesioni di diritti fondamentali, che possono essere prese dall’esecutivo, dalle regioni, dai comuni fino al 30 luglio 2020, con l’affermazione che ciò deve avvenire “secondo principi di proporzionalità e adeguatezza al rischio[1].

Si è introdotto l’istituto della quarantena con l’art. 1, comma 2 del d. l. 25 marzo n. 19, che ne individua due ipotesi. Quella precauzionale per i “soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva o diffusiva o che rientrino da aree ubicate al di fuori del territorio italiano” (art. 2, comma 1 lett. d) d. l. 19/2020.  Quindi il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposta alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” (art. 2, comma 1, lett. e) d. l. n. 19/2020. La inosservanza della prima forma comporta un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro, quella della seconda un reato punito con l’arresto da tre mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5000. Come per tutte le altre misure di contenimento la quarantena può essere adottata, sull’intero territorio nazionale o su parte di esso fino al 31 luglio 2020, con provvedimenti generali e astratti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) o in via d’urgenza del Ministero della Salute o dei Presidenti delle Regioni. Esiste inoltre una vasta normativa di fonte secondaria che disciplina l’istituto, un vero labirinto di d.p.c.m., ordinanze, circolari ministeriali. Per i positivi al virus viene regolamentata dalla circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che individua le autorità sanitarie competenti a stabilirne i presupposti e la ricorrenza e le modalità di attuazione.

Altre fonti sono rappresentate, per quella precauzionale, dalla ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, che ha valore per novanta giorni e prevede, per i soggetti che hanno avuto contatti con persone infettate o hanno soggiornato nei quattordici giorni precedenti al rientro sul territorio nazionale, in Cina nelle zone oggetto di epidemia, la “misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Questa forma di isolamento è stata   oggetto di nuova disciplina con d.p.c.m. 4 marzo 2020, ampliandosi la possibilità della sua irrogazione a tutti i soggetti rientrati dall’estero (e non solo dalla Cina) o che abbiano soggiornato nelle zone rosse italiane. Ulteriore regolamentazione dell’istituto è  avvenuta, per le persone provenienti dall’estero, con ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 28 marzo 2020, prevedendosi obblighi stringenti per i vettori dei mezzi di trasporto che conducono i soggetti dall’estero, come quello di misurazione della febbre, il rifiuto dell’imbarco se si manifesti uno stato febbrile, la ricezione di autodichiarazione, indicante ove il trasportato svolgerà l’isolamento una volta giunto in Italia. Il diritto a rientrare nel territorio italiano, a norma dell’art. 16 secondo comma della Costituzione, non può essere limitato “salvo gli obblighi di legge”, ma in questo caso questa conseguenza è stata regolata con ordinanza ministeriale e in assenza della previsione da parte di una fonte primaria, subordinandola alla presenza dello stato febbrile e alla non completezza della prescritta autodichiarazione.

Considerazioni critiche sulla disciplina adottata

Con la legislazione sul Coronavirus si sono verificate distorsioni e compressioni di diritti fondamentali a mezzo di atti che non potrebbero realizzarle, quali decreti del Presidente del Consiglio, decreti e ordinanze ministeriali, ordinanze dei Presidenti delle Regioni.[2], ordinanze sindacali. Questi decreti in pratica rimandano ad altri decreti, mentre la legge che li recepisce e li sana è generica, lasciando agli atti rinvianti piena discrezionalità nel riempirne il contenuto. Si incide su diritti costituzionali alcuni dei quali non limitabili neppure con legge (come la libertà di religione-ma su questo diritto si specificherà ulteriormente). Questo vale per la libertà di circolazione che viene intesa e definita in senso generale; si realizza una compromissione della libertà personale, dando luogo ad un arresto personale domiciliare per tutti i cittadini.

L’alternativa sarebbe stata quella di coinvolgere in via preventiva le Assemblee Parlamentari deliberando un previo “stato di emergenza” investendo così il Governo dei poteri necessari per farvi fronte. Si sarebbe potuto replicare lo schema previsto dall’art. 78 della Costituzione per lo stato di guerra. Un intervento Parlamentare anticipato avrebbe giustificato il potere governativo, più che interventi successivi di ratifica dei decreti-legge che li recepiscono. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono atti monocratici non seguiti o preceduti da passaggio parlamentare anche se incidenti sul contenuto di diritti costituzionali. Le Assemblee non possono determinarne o modificarne il contenuto.

Nel decreto-legge n. 19 del 2020 si è previsto che i provvedimenti governativi siano comunicati alle Camere ogni 15 giorni, con obbligo per il Ministro delegato o del Presidente del Consiglio di riferire su di essi. Per questi atti amministrativi dopo l’emanazione non è possibile un passaggio parlamentare successivo incidente su di essi, come avviene per gli atti normativi necessari e urgenti di cui è possibile la conversione con modifica. Ma vi è stato un vulnus della certezza del diritto anche per quanto riguarda i rapporti tra i d.p.c.m,,i decreti legge che li sanano o li caducano , le ordinanze dei Presidenti delle Regioni, le ordinanze dei Sindaci. Di questa confusione istituzionale si sta soffrendo nel delicato avvio della cosiddetta fase due”, in cui si dovrebbe procedere gradualmente alla riapertura delle attività del Paese. Gli atti regionali e sindacali non vengono portati ad alcuna cognizione assembleare, a differenza di quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi quanto detto a proposito dell’obbligo di riferire al Parlamento ogni quindici giorni).

Il decreto-legge nr. 19 del 2020 abilita gli organi regionali, con i loro atti, ad apportare misure di aggravamento rispetto ai decreti governativi sia pure “esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle strategiche per l’economia nazionale” (art.3). Le ordinanze dei sindaci a loro volta sono obbligate “a pena di inefficacia” a osservare le misure governative (art. 3, comma 2 d. L. nr. 19 del 2020). Sono dunque  nulle inesistenti, quando contrastino con gli atti del governo e pertanto immediatamente annullabili dai Prefetti in caso di contrasto con le fonti governative. Rimane però come presupposto la circostanza, che applichino e facciano riferimento alle ordinanze regionali, nel loro potere di disporre misure di aggravamento di quelle governative. In questo caso, se specificano o attuano quanto previsto a livello Regionale, possono discostarsi dai provvedimenti governativi.[3]

Alla luce della Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti umani, per comprimere i diritti fondamentali coinvolti, dovevano invece ricorrere alcuni requisiti che possono individuarsi nella  previsione per legge, nella chiara disciplina dei presupposti, nella ragionevolezza e idoneità rispetto allo scopo con minima compromissione delle libertà stesse, nella proporzionalità, temporaneità, nella possibilità di ricorso giurisdizionale (art. 24, comma 1 Cost. e art. 13 della C.e.d.u.) e se è coinvolta la libertà personale nella previsione della convalida di quanto   adottato in via d’urgenza (art. 13 Cost)[4].

Il nodo problematico della libertà religiosa

La normativa.

 Vi sono nelle norme ricordate, alcune disposizioni che restringono la libertà di culto, riconosciuta dall’art. 19 della Costituzione.[5]Il decreto- legge n. 6 del 2020 prevedeva, in via generale, che le autorità competenti potessero adottare provvedimenti volti alla sospensione di ogni manifestazione o evento, anche se di carattere religioso (art. 1, c. 2, lett. d). Su tale base il d.c.p.m. 8 marzo 2020 stabiliva all’art. 1,c.1 lett.g) la sospensione di tutte le manifestazioni e eventi anche se di carattere religioso. A tenore della lettera i) del medesimo articolo, l’apertura dei luoghi di culto “è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone” sempre con la garanzia della distanza interpersonale di un metro. Questo d.p.c.m. prevedeva tutto ciò, solo per le c.d. “zone rosse” (Lombardia e altre 14 province). Il d.p.c.m. del 9 marzo ha esteso i divieti, ivi compresi quelli relativi alle manifestazioni di culto, previsti per le zone rosse a tutto il territorio nazionale.

La situazione non è stata innovata dal d.p.c.m. 11 marzo 2020, che regola soprattutto quanto concerne le attività commerciali. Il decreto- legge n. 19, del 25 marzo 2020, che ha la funzione di regolare le nuove misure, che potranno essere assunte in futuro, prevede con riferimento alla libertà di religione le seguenti ipotesi all’art. 1 c.2 ; alla lettera g) di questo comma si stabilisce la limitazione o sospensione delle manifestazioni o delle iniziative di qualsiasi natura, degli eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso, alla lettera h) la sospensione delle cerimonie religiose e civili e limitazioni all’ingresso nei luoghi destinati al culto.

 Le reazioni del mondo ecclesiastico

La Chiesa Cattolica italiana e le altre Comunità religiose hanno applicato con grande senso di responsabilità la normativa concernente l’accesso agli edifici di culto, la celebrazione dei riti, consapevoli che il distanziamento sociale fosse indispensabile per contenere l’infezione. Sono state avanzate dalle varie comunità religiose soluzioni inedite, per assicurare lo svolgimento delle pratiche cultuali per esempio le preghiere e le celebrazioni in streaming. La quaresima si è celebrata per la Chiesa Cattolica sine populo, senza le processioni, la Via Crucis. Ricorda una autrice[6] che i simboli hanno una importante funzione evocativa e persino le porte della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme sono state sbarrate. Non capitava da settecento anni, dalla grande peste del Trecento.

Il Venerdì 27 marzo si è svolta officiata da Papa Francesco in una Piazza S. Pietro deserta, una celebrazione eucaristica per la fine della pandemia, con una diretta televisiva in mondovisione, grazie alla quale tutti i fedeli cattolici, in ogni continente, hanno potuto congiungersi idealmente in preghiera al Sacro Pontefice. Alcuno ha parlato, in un primo tempo sommessamente, di appiattimento della Chiesa sulle istituzioni civili, criticandosi un presunto atteggiamento remissivo della CEI. Ma il 26 aprile si è registrata una dura presa di posizione dei Vescovi italiani, dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio che annunciava la volontà di non consentire ancora le celebrazioni liturgiche coram populo e la riapertura degli edifici di culto. L’irritazione dei Vescovi proveniva anche dal sospetto che le limitazioni, ulteriormente riproposte per la c.d. “fase due”, si fondassero su una cultura della sottovalutazione dei valori che stanno alla base dell’esperienza religiosa.[7]

Il Papa il giorno successivo con una dichiarazione, poco prima della Messa a Santa Marta, è sembrato sconfessare la Conferenza Episcopale Italiana. Egli ha affermato “Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni dell’autorità civile”[8].In una nota del 26 Aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha dichiarato di prendere atto della comunicazione della CEI e confermato che quanto prima si sarebbe studiato un protocollo per consentire  la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di sicurezza.

Si è verificata una lesione non consentita del diritto di libertà religiosa o le misure apprestate dal Governo erano del tutto legittime?

La dottrina del diritto ecclesiastico italiano è divisa nel rispondere a questa domanda. Per una parte di essa, di cui l’esponente più significativo è Nicola Colaianni[9], le misure restrittive sarebbero del tutto legittime, per altra parte invece si è verificato un vulnus rispetto libertà costituzionalmente garantite.[10]Per il Professore dell’Università di Bari, il diritto ecclesiastico non è un hortus conclusus; se si indebolisce una libertà costituzionale tutte le altre ne hanno a soffrire e dall’emergenza esse non possono uscire singolarmente, se non in maniera privilegiata. Solo se vengono tutelate tutte insieme, si prende sul serio la Costituzione. Sottolinea che la ratio della sospensione delle cerimonie religiose di cui ai decreti governativi, è costituita dalla circostanza che possano rappresentare un “assembramento”.

Ma quando si verifichi un assembramento, non è pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza; dal punto di vista del nostro ordinamento lo è una riunione di poche persone, anche se non si considera la distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso ai templi di culto non è controllabile dalle autorità ecclesiastiche, che non dispongono di servizio d’ordine, al fine di prevenzione della limitazione del numero dei partecipanti e del rispetto della distanza interpersonale. Il costituirsi dello assembramento può realizzarsi anche fuori degli atti comunitari, per la casuale concomitanza di più persone per compiere atti devozionali ed è per questo che con uno degli ultimi atti del governo, si è aggiunta la possibilità di ulteriori limiti all’ingresso nelle Chiese. La possibilità di circoscrivere l’accesso ai luoghi destinati al culto presuppone sempre la possibilità di apertura.

Si fa riferimento alla nota ministeriale del 28 marzo 2020, in cui si richiede che l’edificio“sia situato lungo il percorso per raggiungere il luogo di lavoro o di soddisfacimento di comprovate necessità”; è sanzionato il raggiungere in immediatamente, l’edificio di culto. La preghiera pertanto non sarebbe riconosciuta dai decreti come esigenza meritevole di tutela.  Colaianni ritiene che se non è sindacabile la volontà di pregare in casa o in Chiesa, purtuttavia se si individua un criterio oggettivo e predeterminato, a fronte di una necessità esclusivamente spirituale essendo il suo soddisfacimento   collegato “ad un luogo particolare”, il raggiungere il detto luogo è apprezzabile, giustificato e non illegittimo[11]. Ribadisce che secondo Giurisprudenza Costituzionale, la sospensione delle messe e delle esequie o la persistente apertura degli edifici di culto, al solo limitato fine di svolgere celebrazioni “sine populo” vanno giudicate alla luce dei principi di “adeguatezza” e “proporzionalità” realizzando un confronto tra i due diritti fondamentali della “libertà di culto” (art. 19 Cost.) e “tutela della salute” (art. 32 Cost.). L’art.19 Cost. sembrerebbe non incontrare alcuna limitazione esplicita nella lettera della norma, a differenza di altri diritti costituzionali.

Ma come statuito dal Giudice delle leggi, nella sentenza 14 giugno 1956 n.1, il concetto di limite è insito in quello di diritto. La disciplina sulla libertà di culto regolata dai decreti del Governo, delle Regioni e dei Comuni, non costituisce lesione della libertà prevista nell’ art. 19 Cost., perché è funzionale alla tutela “del diritto alla salute”, che concerne il bene primariamente garantito dalla Costituzione, quello “della vita”, interesse collettivo che costituisce un “tratto che definisce ai sensi dell’art. 4, secondo TUE, l’identità nazionale italiana”

 Per quanto riguarda la esistenza di un Concordato tra Italia e Chiesa Cattolica ci si domanda se le determinazioni che incidono sull’ampiezza della  libertà religiosa, in funzione anche della tutela del diritto alla salute, andrebbero  prese in forma bilaterale previo accordo tra le due sponde del Tevere. Risponde l’autore che il Concordato non inerisce la tutela della salute e lo Stato può legiferare autonomamente[12]. Qui non vengono realizzati provvedimenti ablatori degli edifici di culto, quindi non si deve svolgere il previo accordo tra autorità civile e autorità ecclesiastica previsto dall’art. 5.1 dell’Accordo di revisione. Neppure ricorre l’applicazione del combinato disposto degli art. 2 e 14 dello stesso. La prima di queste norme (art.2.1) statuisce che “…..In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale…., la seconda (art.14.1) che “se in avvenire sorgessero difficoltà, di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiane affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata”. Si ribadisce che l’art. 2 non riguarda l’esercizio del culto da parte dei cattolici (libertas fidelium) ma il “pubblico esercizio del culto da parte della Chiesa Cattolica” (libertas Ecclesiae) per cui il riferimento alla norma in questione è inconferente.

Aderisce a questo punto di vista anche Giovanni Cimbalo[13]sulla base della circostanza che in via di fatto la violazione della bilateralità avrebbe potuto essere denunciata solo dalla Santa Sede, che invece si è ben guardata dall’elevare proteste avverso i provvedimenti adottati, ma  li ha recepiti senza emanarne di propri. Invece la CEI ha operato riconoscendo la competenza esclusiva dello Stato. Anzi la Conferenza dei Vescovi ha operato riconoscendo la competenza esclusiva del Governo scegliendo, per la definizione dei provvedimenti della fase due, di interloquire con il Ministero degli Interni.

Altra autorevole dottrina contesta queste impostazioni[14]ed è critica sull’operato del Governo relativamente al diritto di libertà religiosa. Priva di pregio sarebbe l’affermazione che il Concordato non riguardi la presente questione. Certamente, il Concordato non riguarda la tutela della salute ma ha altra funzione; quella di regolare lo status della Chiesa in Italia e disciplinare le garanzie fondamentali della libertà del culto cattolico, adattando il principio di bilateralità nei rapporti tra Repubblica Italiana e Santa Sede, intesa quest’ultima come soggetto interlocutore che deve garantirla.  Trattasi di un atto assimilabile ad un Trattato Internazionale che prevede specifiche garanzie tra cui“la piena libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.

Lo Stato può liberamente legiferare in materia di salute pubblica, ma se nel farlo interviene nei diritti e nelle libertà bilateralmente garantite e mette in discussione le situazioni di cui all’art. 7 secondo comma della Costituzione, deve rispettare il principio di diritto internazionale“Pacta sunt servanda”. Qualunque limitazione anche temporanea di tali situazioni, pur se diretta a tutelare diritti fondamentali, dovrebbe essere presa nel rispetto delle regole e delle procedure previste dalla normativa   pattizia di natura internazionale. Per quanto riguarda gli art. 2 e 14, dell’Accordo di Villa Madama il principio di conservazione degli atti impone di prestarvi applicazione; esso deve essere osservato anche nell’ambito della normativa sulle fonti. Proprio quando c’è una Pandemia è difficile garantire alla Chiesa la libertà di pubblico esercizio del culto (ipotesi letteralmente prevista dell’art. 14 del citato Accordo), per cui è proprio in questa circostanza che la disposizione dovrebbe avere naturale rilievo . Né si aggiunge, può ritenersi, a favore della tesi della disapplicazione dell’art. 14.1, che si tratti non della “libertas fidelium”, ma della “libertas Ecclesiae”. Non si tratta di due concetti autonomi e distinti, come se il fatto di non poter celebrare le messe “coram populo” non incida sulla libertà dei fedeli. La sospensione dell’art. 2 dell’Accordo di Villa Madama, invece, per i fedeli cattolici si traduce in un vulnus Canone 213 del Codice di diritto canonico e dunque in una grave limitazione della libertà religiosa stante il nesso inscindibile tra la celebrazione dei sacramenti e la professione della fede cattolica[15]

Conclusioni

La  vicenda del Covid 19 è emblematica di come il sistema delle fonti del diritto possa essere influenzato e modificato in situazioni eccezionali e di emergenza. La logica vorrebbe che gli strumenti normativi da utilizzare in questi casi, siano preventivamente determinati, secondo quanto accade in Paesi a noi vicini come la Germania. L’alternativa nella situazione italiana poteva essere  quella di utilizzare quanto stabilito, per situazioni assimilabili dalla nostra Costituzione (vedi la  deliberazione dello Stato di Guerra, ex art. 78 della Costituzione). Sarebbe infatti stato necessario che i poteri attribuibili,  fossero previamente stabiliti,  anche per quanto riguarda le fonti da utilizzare e la loro forza innovativa del sistema giuridico. Il modo in cui si è proceduto, in mancanza di quanto sopra, è stato invece caotico e si è prestato a facili critiche, soprattutto quando si sono sovrapposte fonti diverse di provenienza eterogenea anche per quanto riguarda i limiti delle rispettive competenze. Occorre però convenire che la situazione di fatto  è stata di grande drammaticità e fortemente imprevedibile, per cui il Governo ha agito in buona fede per fronteggiare avvenimenti che rischiavano di sfuggire di mano e con il fine ultimo esclusivo di tutelare il bene comune. Inoltre le misure sono state accettate da tutte le forze politiche di tendenza anche opposta. Semmai criticabile è non aver dato, almeno all’inizio della  pandemia piena contezza delle procedure e dei contenuti al Parlamento. Ma anche ciò è da mettere in conto alla iniziale mancanza di una chiara e moderna legislazione sulla materia.

Quanto alla tutela della libertà religiosa la Santa Sede ha accettato nel pieno spirito Concordatario le limitazioni imposte, per il bene della Collettività. Ne sono espressione i ripetuti interventi pubblici del Santo Padre, a sostegno e conforto delle autorità civili, pur quando una parte dell’episcopato ha criticato la mancata ripartenza dei riti e delle cerimonie. Ciò è forse stato giustificato, sul piano strettamente umano e del diritto ecclesiastico e canonico, ma doveva esser bilanciato dalla necessità che non si verificasse una ricaduta nella diffusione della infezione. Bisogna dare altresì atto che le dette critiche sono state fattivamente considerate dalle autorità civili. Come interpreti del diritto, se dobbiamo auspicare de iure condendo che le imprevedibili situazioni in cui l’autorità civile si è trovata vengano attentamente regolamentate per il futuro, come cittadini non possiamo che auspicare che detti presupposti non abbiano più a verificarsi e che il Paese riprenda il suo percorso di crescita e sviluppo.    

Cesare Augusto Placanica

BIBLIOGRAFIA.

  1. Prisco – F. Abbondante, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in Federalismi .it Osservatorio emergenza Covid 19, 24 marzo 2020,3
  2. Carrer, Salus Rei Publicae e salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato : gli art. 7 e 19 Cost.: ai tempi del coronavirus in BioLawJournal, n.2, 2020,1

[1] In Gian Luigi La Gatta in I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena in Consulta online del 6 aprile 2020, Rivista on line

[2] In Antonio Ruggeri in Il Coronavirus, la Sofferta Tenuta Dell’Assetto Istituzionale E La Crisi Palese, Ormai Endemica Del Sistema Delle Fonti in Consulta On-Line del 6 Aprile 2020, Rivista on-line

[3] Vedi Antonio Ruggeri op. cit. pag. 211

[4] Vedi a conferma, Giovanni Bianconi in Cartabia “Nella Costituzione le vie per uscire dalla crisi Possibili limitazioni ai diritti ma proporzionate e a tempo” Intervista alla presidente della Corte Costituzionale appena uscita dalla convalescenza per il Covid-19 “Con la malattia ho riscoperto essenzialità e creatività” in Corriere della Sera di Mercoledì 29 Aprile 2020, pag. 9

[5] Vedi Lorenzo Cuocolo in I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid 19. Una prospettiva comparata, in federalismi.it, 13 marzo 2020, Rivista on line

[6] Vedi Daniela Milani in Fede e salute al tempo del Coronavirus: per un primo bilancio a un mese dal lockdown in Olir, 8 aprile 2020, Rivista On-line

[7] Vedi Sergio Valsania in I vescovi contro le restrizioni alle liturgie in Il Dubbio di Martedì 28.04.2020, Pag.4

[8] Vedi Massimo Franco in Una telefonata a Casa Santa Marta Così il Premier ha disarmato la Cei in Il Corriere della Sera di Mercoledì 20 Aprile 2020, Pag. 6

[9] Vedi Nicola Colaianni in La libertà di culto ai tempi del coronavirus in Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 7 del 2020, Rivista on-line

[10] Ne è esponente significativo Vincenzo Pacillo in La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche in “A chiare lettere – Confronti” in Stato,Chiese e pluralismo confessionale n. 8 del 2020, Rivista on-line.  

[11] In Nicola Colaianni, op cit. pag.36

[12] Vedi Nicola Colaianni, op cit. pag 31-34.

[13] Vedi Giovanni Cimbalo in Il Papa e la Sfida della Pandemia in “A Chiare lettere- Confronti” in Stato e Chiesa e pluralismo confessionale, n.9 del 2020, Rivista On-line

[14] Vedi Vincenzo Pacillo, op. cit. pag. 89-91

[15] Vedi a questo proposito Vincenzo Pacillo in Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l’emergenza da COVID-19 e la struttura teologico giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia in Olir del 6 aprile 2020, Rivista on-line

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