Inutile oggi un confronto sulla legge elettorale?
C’ è una osservazione, apparentemente di “buon senso”, condivisa mi pare da ampi settori dell’opposizione, che non sia il momento per affrontare un argomento che “non interessa il Paese ed i comuni cittadini” e che perciò la legge elettorale non possa essere una priorità su cui confrontarsi. Il livello dei salari, i problemi dell’occupazione, della salute, del debito pubblico, dell’energia, della scuola, gli effetti delle guerre in corso coi tagli alle spese ed i rincari inflattivi, sarebbero gli argomenti su cui intervenire. Verissimo. Ma con quali strumenti intervenire, se non con quelli delle leggi, dei decreti o dei regolamenti che dagli esiti elettorali dovrebbero dipendere? E tra le emergenze italiane non esiste un disastroso e crescente astensionismo politico (di solito derubricato a semplice “disaffezione”), che certo non è avulso dal ruolo svolto dalle leggi elettorali succedutesi dal 1993? La personalizzazione del voto non era funzionale a favorire la partecipazione?
Che strano! Se guardiamo i dati l’affluenza elettorale scesa per la prima volta sotto il 90% nel 1983 essa è crollata sistematicamente dal 1990 ad oggi, dal 90% al 64% del 2022, guarda caso in connessione proprio con il periodo delle nuove leggi elettorali miranti ad introdurre un modello bipartitico, sia pure con vari temperamenti e aggiustamenti, ispirato alla tradizione culturale anglosassone, al classico maggioritario uninominale. Una coincidenza fortuita? O piuttosto un “astensionismo indotto” dalle leggi medesime e poi “incoraggiato” dalla riduzione del conflitto politico a scontro tra tifoserie opposte, che ovviamente devono essere solo due, escludendo chi non è disposto a “tifare”?
La legge elettorale come “zona franca”, dal 2005 al 2026
Diciamolo apertamente. Le ultime leggi elettorali hanno contribuito notevolmente a peggiorare le condizioni della vita pubblica. Il crollo della partecipazione politica- una delle basi della nostra democrazia in Costituzione- ha assunto un andamento sempre più preoccupante nell’ultimo ventennio, specie a partire dal 2005, quando si è ampliato lo spazio del sistema proporzionale entro il sistema misto già esistente maggioritario/proporzionale, introducendo però contemporaneamente le liste bloccate, le liste cioè in cui gli eletti sono scelti dai partiti e imposti agli elettori. A partire dalla Legge n. 270/2005 (il famoso Porcellum) abbiamo avuto una successione di leggi elettorali riconosciute in seguito incostituzionali addirittura con sentenze della Corte Costituzionale oppure a forte o fortissimo sospetto di incostituzionalità come lo è attualmente anche la nuova proposta di legge il cosiddetto STABILICUM. Una incostituzionalità “invisibile” e che non suscita sdegno, per due motivi, sia perché la legge elettorale non è legge costituzionale ( almeno in senso formale, ma lo è in quello sostanziale) sia perché è tecnicamente molto arduo far valere una tale incostituzionalità per via giudiziaria incidentale, sia infine perché di fronte ad una incostituzionalità dimostrata prevale ovviamente il principio della continuità dello Stato ed un Parlamento eventualmente eletto con legge incostituzionale resta in piedi.
La Legge elettorale del 2005 infatti è potuta arrivare alla Corte Costituzionale soltanto dopo la storica Ordinanza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2013, in cui la Corte medesima contestava l’asserzione sino all’epoca prevalente che “le leggi elettorali sfuggano di per sé al sindacato di costituzionalità rappresentando una sorta di zona d’ombra o zona franca sottratta al giudizio di costituzionalità”. La sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale avrebbe poi rilevato i profili di incostituzionalità della legge. Siamo così arrivati alla successiva legge elettorale n. 165/2017 ( il “Rosatellum”) anche essa fortemente sospetta di incostituzionalità.
La proposta governativa e il parere dei 140 costituzionalisti
La nuova proposta di legge elettorale dovrebbe, tra le altre cose, introdurre entro la legge vigente un premio di “maggioranza” alla coalizione che esce maggioritaria dal voto per garantire la stabilità necessaria, laddove il rischio “pareggio” metterebbe a rischio la solidità della coalizione di governo, che, si sostiene, deve avere una forte prevalenza di seggi.
Ancora una volta ceno anni dopo la legge Acerbo del 1923 si torna a proporre una legge che propone non un sistema misto proporzionale-maggioritario, come quelli introdotti dagli anni novanta in poi, ma un sistema ibrido, che rende maggioritario ciò che è proporzionale, realizzando una sorta d quadratura del cerchio. E’ molto difficile ibridare due principi non compatibili come quello maggioritario ( è eletto soltanto il primo candidato nel collegio) e quello proporzionale ( sono eletti i candidati in proporzione ai voti ricevuti nel collegio). I proporzionali corretti da premi elettorali rilevanti- che vanno a minoranze non a forze che sono già maggioranza assoluta- creano, anche se non si dice, “maggioranze artificiali” tanto più lontane dalla realtà effettiva del Paese quanto più è alto l’astensionismo.
Quando poi la “maggioranza” costruita con fictio juris si avvicina ai due terzi di ogni Camera si finisce per confondere il fondamento legislativo del potere legislativo con quello del potere costituente, che dovrebbe invece riflettere una base che include maggioranza e minoranza, si conferisce un potere inusitato a quella maggioranza.
I 140 costituzionalisti che hanno pubblicamente espresso in un documento (TORNIAMO ALLA COSTITUZIONE) le loro osservazioni hanno rilevato che la nuova proposta di legge prevede un premio di governabilità o di maggioranza sproporzionato, come pare essere quello previsto, che si avvicinerebbe al 60% dei seggi incidendo sulla “maggioranza di garanzia” prevista per le modifiche costituzionali e perle istituzioni di garanzia. Hanno poi osservato che le liste bloccate unite alla pluricandidature (in cinque collegi!) finirebbero per “consegnare ancora una volta la selezione dei parlamentari alla leadership di partito e svuotare il rapporto tra elettori ed eletti”. Non trascurando poi che l’indicazione preventiva del candidato Presidente del Consiglio contrasta coi principi del nostro ordinamento per cui “ la nomina del Governo …dipende dagli equilibri parlamentari risultanti dalla composizione delle Camere, oltre che dall’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione e del successivo rapporto fiduciario col Parlamento”.
Le due stabilità: quella del potere e quella dell’azione di governo
E’ evidente il groviglio di rischi costituzionali che si profilano in questa proposta. Ma cosa sta a monte di questa proposta? L’esigenza della stabilità, assieme a quella di una corretta ed effettiva rappresentanza, si sostiene, è ineludibile. Qui si annida un equivoco clamoroso. Stabilità di cosa ? Stabilità del potere ? E’ necessaria una sorta di “assicurazione semipresidenziale o un imprecisabile premierato- non può avere ex ante una garanzia del genere. Un governo parlamentare come sinora è il nostro – non un governo presidenziale- con un consenso garantito per il quinquennio dalla legge senza alcun contrappeso ( come è la sfiducia), potrebbe anche esistere senza governare, cioè senza scegliere tra alternative elettoralmente costose, limitandosi a soddisfare lobbies clientele e consorterie di grandi elettori. Non sarebbe difficile giustificare una tale auto-limitazione, di fronte al peso dei poteri dell’ UE ai vincoli europei e ad altri vincoli esterni. Su molte questioni il governo potrebbe semplicemente glissare o rimandare all’ Europa o persino alle sentenze dei TAR.
Un governo dotato di tali garanzie potrebbe vivere tranquillamente anche senza governare, dichiarando magari di dover governare in nome di altri, più potenti di lui. Tirare a campare senza tirare le cuoia in gergo romanesco. Oppure passando al linguaggio fiorentino e rinascimentale un po’ più elegante fare come quei governanti che “ Hanno sudditi e non li governano….e li sudditi, per non essere governanti, non se ne curano né pensano né possono alienarsi da loro”. Come Machiavelli descriveva le modalità di governo dei Papi in epoca rinascimentale ( i “principati ecclesiastici” nel Principe).
Conservare immutata la legittimazione consensuale ottenuta alle elezioni, whatever it takes, costi quello che costi, questa è la stabilità del potere, che tanto piace soprattutto a chi guarda continuamente e teme i sondaggi di opinione. Non del potere che mira al “servizio” al bene comune e alla democrazia. Il potere infatti non è un bene in sé, neppure se ha con sé il consenso, di cui nel XX secolo hanno disposto anche le peggiori dittature, il potere è solo un bene solo in relazione ad altro, un bene se è un mezzo, uno dei tanti, per garantire il progresso effettivo dei cittadini e la coesione della società.
Vi è però un’altra stabilità, una stabilità davvero virtuosa. Quella disegnata e perseguita, ma non purtroppo portata a pieno compimento dai nostri padri costituenti quando scelsero per l’ Italia la forma di governo parlamentare. Nella seduta del 4 settembre 1946 dell’ Assemblea Costituente si formulò nella seconda sottocommissione ciò che è ricordato come l’emendamento Perassi : “La seconda Sottocommissione[…] ritenuto che né il tipo di governo presidenziale , né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare , d disciplinare tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”.
La stabilità voluta dai costituenti era la stabilità-continuità dell’azione di governo, non quella del potere che può anche astenersi dall’azione progettuale. Se il “governante” (gubernator lat.) è un “timoniere” che conduce la nave dello Stato deve dare coerenza e trasparenza alla rotta che segue evitando ogni deviazione e tantomeno ogni inversione di rotta. Non può in campagna elettorale sostenere un obiettivo e poi fare l’opposto. L’azione di governo, non semplicemente il potere del governo, ha bisogno di continuità dovendo operare mutamenti strutturali che comportano fasi successive tra loro collegate.
E’ vero allora che la stabilità o continuità dell’azione di governo è essenziale. E lo era anche quando i governi, dominati da logiche partitiche, non duravano oltre l’anno. Tra il 1948 e il 1988 si sono succeduti oltre 40 governi. E tuttavia si faceva il possibile per salvare quella continuità dove essa era più importante. I governi cambiavano ogni anno ma, per fare un esempio, Moro era in continuità Ministro degli Esteri dei diversi governi. Non si può negare che grandi riforme siano state intraprese in mezzo a quella fortissima instabilità, anche se bisogna ammettere che alcuni grandi problemi sfuggivano alla governabilità, come quello, non piccolo, del debito pubblico.
Va riconosciuto che il problema della stabilità dell’azione di governo non ha trovato soluzioni all’altezza dei tempi. Altre repubbliche parlamentari hanno trovato meccanismi costituzionali sicuramente adeguati a risolvere questo problema. E forse un meccanismo costituzionale ci vorrebbe, potrebbe essere la cosiddetta “sfiducia costruttiva”-presente nell’ordinamento tedesco- che dà continuità all’azione di governo e inibisce “le degenerazioni del parlamentarismo”, quale era un tempo il trasformismo, ed oggi è piuttosto l’azione di filibustering dei mini partiti –di solito one man parties– del 2 e 3% abilissimi nel sabotare coalizioni e decisivi col loro potere di ricatto, individuando nel “centro” il luogo naturale per svolgere il loro ruolo. Un meccanismo quello della sfiducia costruttiva che contrasta queste degenerazioni e al tempo stesso consente l’interruzione anticipata ma solo se esiste una maggioranza alternativa che fornisca il programma del nuovo governo.
Back to the future – Tornare ai Costituenti
Questa modifica costituzionale potrebbe probabilmente in Italia risolvere il problema endemico. Ma in questa legislatura non c’è spazio per questo. C’è spazio però ed anche la necessità per discutere sul serio di legge elettorale, ma non nell’interesse dei partiti, ma dei cittadini.
Non si tratta di cercare un compromesso arlecchinesco che tenga insieme le ragioni d bottega dei contendenti politici ( io do il voto di preferenza a te e tu abolisci i collegi uninominali per me) ma un compromesso che sia un confronto sui principi e produca una sintesi sensata. Molto difficile da realizzare in Parlamento. Ma necessario da proporre al paese. Quali i principi da tradurre in legge e come conciliarli? Quale stabilità riconoscere, e come restituire sostanza ad una rappresentatività che è stata distrutta per ritornare a quella partecipazione popolare che dovrebbe essere obiettivo di tutti i partiti. Non di una sola parte politica.
Le aberranti e grottesche soluzioni proposte nella formulazione attuale sarebbero invece disastrose e preluderebbero ad una nuova Legge Acerbo a cento anni dal una fase tristissima del nostro passato ed ancor peggio , ad una introduzione per via extra costituzionale di un “premierato di fatto” improponibile per via costituzionale, uno “sbrego che servirebbe solo a mettere in difficoltà i poteri costituiti e ad eroderli dall’interno
Per andare verso il futuro e ridare speranze al Paese bisogna tornare all’opera dei Costituenti riprendendola laddove essi non l’hanno portata a compimento. Potrebbe essere un impegno da assumersi già da ora in vista delle elezioni del 2027 eliminando subito almeno i vulnera indiscutibili che sono nella legge attuale. Ma bisogna sbarazzarsi dal totem della “stabilità del potere” cui i Costituenti mai si erano piegati.
Umberto Baldocchi