Le sgangherate reazioni all’ordinanza della Prima sezione civile della Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso del Ministro dell’interno contro il provvedimento della sezione specializzata  in materia di immigrazione del Tribunale di Roma del 18 ottobre u.s. ,  che non ha convalidato il trattenimento in Albania di una persona egiziana, ripropongono la necessità di una lettura della realtà più aderente ai fatti, sgombrare il campo da pregiudizi, faziosità e luoghi comuni.

Va chiarito che la Corte di Cassazione non ha emesso una sentenza  chiudendo così il processo; ha optato invece per una ordinanza interlocutoria  rinviando la causa a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia UE previsto per il prossimo 25 febbraio (alla quale hanno rinviato, oltre al Tribunale di Roma , anche quello di Firenze e Bologna).

La Corte di Cassazione ha voluto così risolvere alcune questioni sorte nel corso del processo, e lo strumento dell’ordinanza è senz’altro idoneo proprio perché interlocutoria.

“Il giudice ordinario – si legge nell’ordinanza – sebbene non possa sostituirsi all’autorità  governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo Paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa vigente in materia”. 

A maggior chiarimento scrive ancora la Corte che  “ il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo Paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale”.

E’ sufficiente sfogliare qualsiasi manuale di Diritto amministrativo per comprendere che  l’amministrazione può esercitare il potere discrezionale nei limiti della norma di conferimento e dei principi generali dell’azione amministrativa e che sul rispetto di tali limiti può sindacare il giudice perché è superata da tempo immemore la teoria ottocentesca che sottraeva integralmente la discrezionalità al sindacato da parte del giudice.

Quindi  “nihil sub sole novum ”

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