La motivazione della  soppressione, a tutti i costi, dell’ente intermedio attraverso la legge n. 56 del 2014 , che si ricava dalle dichiarazione  degli esponenti del Governo  dell’epoca , si può sintetizzare nella necessità irrinunciabile di ridurre i costi della politica.

Pertanto non era necessario fare un’attenta verifica dei costi-benefici, così come non era importante  simulare un ipotesi di scenario credibile del nuovo assetto istituzionale delle autonomie locali.

Tutto questo nella considerazione che successivamente il referendum costituzionale  del 2016 relativamente al quesito concernente ” disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del  Cnel e la revisione del titolo I della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 “ è stato  respinto con ampia maggioranza.

Con la conseguenza che la riforma delle province attuata con la ” Legge Delrio”  attraverso norme  pensate come transitorie, in vista di una abolizione mai avvenuta, perchè bocciata  con il  referendum del 2016,  ha creato notevoli problemi nel riallocare le competenze che prima spettavano alle stesse province.

Oltretutto  ciascuna regione ha intrapreso una propria strada nello spacchettare le funzioni delle vecchie province tra comuni, regione ed enti intermedi.

In Sicilia l’art. 15 dello Statuto siciliano prevede che “Le circoscrizioni provinciali, gli organi ed
 enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi spetta alla Regione la legislazione esclusiva e la esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.

Attraverso il varo della l.r. n. 9 del 06/03/1986, il legislatore siciliano aveva avviato le procedure per la costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni denominandoli “Province Regionali” ed abrogato giusto art Art. 61 gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell’Ordinamento Regionale  degli Enti Locali della Regione siciliana, approvato della legge regionale del 15 marzo 1963 n. 16

L’art.3 della l.r. n. 9 del 1986, riprendendo quanto già previsto dall’art.17 dell’O.R.E.E.L.L., infatti così recita: “L’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati province regionali”.

L’Assemblea Regionale Siciliana, con l’approvazione della successiva l.r.n.17 del 12/08/1989, all’art.1, costituisce quindi “Le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani, risultanti dall’aggregazione in liberi  Consorzi dei comuni residenti nell’ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle amministrazioni straordinarie provinciali, e coni medesimi capoluoghi”.

Con la l.r.n.48 del 11/12/91 vengono introdotte nell’ordinamento regionale alcune discipline contenute nella l. n. 142 del 1990  ,in materia di statuti, regolamenti, servizi pubblici, forme associative ecc.

Il legislatore regionale estende alle Province Regionali tali istituti facendo salve le disposizioni già contenute nella l.r. n.9/86.

L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali.

Successivamente, l’art. 33 della l.r. n. 10 del 15/05/2000, rubricato “Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale”, introduce il  concetto di “area vasta”

L’attuale art. 114 della Costituzione, come riformato con la legge cost. n. 3/2001, equipara il rango costituzionale di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, che insieme allo Stato, costituiscono la Repubblica, ed espressamente al comma 2 prevede che “…le Provincie…sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

Insomma, “la pari dignità politico costituzionale si traduce qui in una parità di regime giuridico di tutti gli enti del governo territoriale”

Ci si deve muovere in questo contesto Costituzionale, tra norme statutarie e legislazione  statale  e regionale .

Lo Statuto siciliano, prevede  (articolo 14,comma 1) che la competenza legislativa primaria si esercita nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

Non si è mai dubitato quindi che la competenza primaria della Regione siciliana dovesse osservare i principi della Costituzione, così come anche i principi fondamentali delle leggi di riforma economico-sociale .

Con la legge  regionale 24 marzo 2014, n. 8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e  con la successiva legge regionale 4 agosto 2015, n. 15. Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane , sono state abolite  le province siciliane sostituendole con liberi consorzi di comuni e città metropolitane, enti rappresentativi cosiddetti di secondo grado i cui vertici avrebbero dovuto essere eletti non dai cittadini ma dagli amministratori dei comuni che li compongono.

Oggi i liberi consorzi sono amministrati da commissari regionali, con  fondi certamente insufficienti per fare fronte alla manutenzione ordinaria di scuole e strade e per l’erogazione dei servizi fondamentali .

Quindi si può affermare senza tema di smentita che questa riforma ha prodotto certamente  inefficienze e ritardi nella macchina amministrativa del nuovo ente.

Le responsabilità di questa impasse derivano dai gravi difetti di progettazione sia della riforma regionale che di quella statale , ma anche da un certo  disimpegno finanziario dello Stato.

Ad oggi possiamo notare un risveglio di attenzione sull’argomento sia a livello statale che regionale , al riguardo è stato depositato in Senato un disegno di legge  per “ripristinare la sovranità popolare sancita dall’articolo 1 della Costituzione”.

In Sicilia, il Presidente della Regione ha dichiarato che uno  dei primi atti del Governo dovrà essere quello di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le vecchie Province e con elezione diretta,  infatti oggi mancano gli interlocutori per alcuni servizi di base ed è necessaria una presenza istituzionale sul territorio più efficace e  più capillare.

In tale contesto di presa di coscienza di una situazione ormai giunta al capolinea,  il Gruppo del Partito Democratico dell’ARS  prendendo atto che in Sicilia la riforma Delrio  non ha dato i risultati sperati e che la riforma è di fatto rimasta a metà bloccando , con le continue proroghe dei commissariamenti che si sono succedute, enti che di fatto dovrebbero gestire servizi essenziali come l’edilizia scolastica delle medie superiori e la costruzione e gestione delle strade provinciali , ha presentato un DDL  per ripristinare l’elezione diretta, a suffragio universale, del presidente dei Liberi Consorzi, del sindaco metropolitano e dei componenti dei consigli dei Consorzi e delle Aree metropolitane.

Ma il problema non è solo il sistema elettorale per la formazione degli organi ma l’organizzazione e l’assetto amministrativo dell’ente provincia, non si può più procrastinare una decisione in merito ad un argomento  cosi importante e basilare nell’assetto istituzionale dello Stato

Pietro Luigi Matta

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