APSILEF – Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi e NRC – National Rescue Council, hanno
prodotto alcuni spunti relativi alle competenze infermieristiche e alla responsabilità in capo al professionista che opera su ambulanze a leadership infermieristica. Nel merito si ritiene opportuno puntualizzare alcune situazioni legalmente rilevanti, così fugare dubbi e alterate interpretazioni.

Sul Web circolano tesi e articoli che, seppur ricco di spunti, propagano una visione dell’autonomia infermieristica obsoleta, giuridicamente fragile e profondamente limitata per una professione che il Diritto comunitario ed italiano hanno emancipato da decenni. La tesi centrale richiama l’agire dell’infermiere a un mero “stato di necessità”, peraltro estensibile a qualunque cittadino, o ancora peggio, all’adempimento meccanicistico di “protocolli” medico-centrici.
Il quadro normativo è tuttavia diverso: nell’arco di trent’anni il Legislatore ha ridisegnato la professione rendendola autonoma, intellettuale e responsabile; la stessa definizione di “professionista” richiamata dal Codice Civile1, esprime un agire guidato da competenze specifiche, l’iscrizione ad un Ordine Professionale da cui discende un preciso inquadramento Deontologico.

Il fondamento giuridico attuale sposta l’attenzione dallo “Stato di Necessità” al concetto anglosassone di “Duty of
Care” (Dovere di Cura), definendolo come “l’obbligo giuridico ad esercitare ragionevole sollecitudine per evitare l’insorgere di un danno”2. Non si tratta di un’esimente, ma di un orientamento culturale e professionale che anteponga la sicurezza delle cure erogate rispetto alla protezione giuridica del singolo lavoratore. Il richiamo ai protocolli quali unico strumento risolutivo è inoltre completamente fuori tempo, se il DPR del 27 marzo 1992, istitutivo del servizio di emergenza territoriale è ancora all’avanguardia per certi aspetti, il medesimo risale comunque ad un’epoca di ausiliarietà degli infermieri.

Anche se i Decreti non si estinguono per “desuetudine”, la dicitura “protocolli decisi dal responsabile medico del
servizio”, contenuta nel quarto e nel decimo articolo del Testo Unico, è stata più volte rimessa in discussione,
in particolare dalla Sentenza 2541/20163 . Sarebbe quindi decisamente più appropriato parlare di “competenza”
definita come “caratteristica intrinseca individuale causalmente collegata ad una performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione che è misurata secondo un criterio prestabilito.”4

Il termine ha una “triplice valenza che un protocollo non potrebbe mai consentire: è riferita alle capacità operative
richieste, alle situazioni dove è necessario astenersi dal compiere determinati atti e ai confini delineati dagli
obiettivi del sistema”. L’infermiere non è un esecutore di checklist, ma un professionista che opera per processi e
competenze gestendo l’unicità del caso concreto di giurisprudenziale riferimento.

In ultimo, si sottolinea l’importanza della formazione, come requisito fondamentale nel processo evolutivo del
professionista: l’attivazione ormai quasi decennale di percorsi accademici specifici per l’emergenza territoriale, istituiti dall’Università di Torino e dalla Libera Università del Mediterraneo – LUM è ulteriore garanzia di qualità per
gestire emergenze ordinarie e straordinarie. In sintesi, l’infermiere di emergenza territoriale è un professionista ad alta specializzazione il cui agire è fondato su un “corpus di conoscenze” universitario e postuniversitario.

Per quanto finora asserito la filosofia presente nell’articolo rischia di ingabbiare la professione in un dibattito incardinato su paura e subalternità a cui le evidenze scientifiche si contrappongono con una visione opposta: responsabilità, non paura; autonomia, non subalternità; competenza, non protocollo. Il fondamento dell’agire infermieristico da anni non è più l’eccezione (lo stato di necessità), ma la norma, costituita da Leggi, Direttive comunitarie, contenuti didattici universitari, un Codice deontologico e competenze certificate; considerazioni a cui ogni Regione dovrebbe adeguarsi.

Agli albori del Sistema il Testo Unico del 1992 esprimeva contenuti già dirompenti per l’epoca e tuttora disattesi; tra
questi la competenza del 118 in materia di soccorso sanitario estesa sul suolo nazionale 5 ; il sistema di emergenza territoriale non può più permettersi una frammentazione fatta da procedure e protocolli emanati a livello locale, difformi tra loro e spesso contrastanti con i dettati del nostro ordinamento.

La costruzione di un modello di risposta uguale per tutti i cittadini, al pari di quanto accade in tutte le realtà europee
e mondiali deve riconoscere l’infermiere per quello che in realtà è: il primo e fondamentale decision-maker clinico in
scenari dove la vita è in pericolo, cominciando dalle Centrali Operative, per proseguire sui mezzi di soccorso terrestri, anfibi e a pala rotante.

Siamo tutti consapevoli come la divulgazione di informazioni, condotta con accuratezza possa rovesciare narrazioni distorte ed aumentare la fiducia dei cittadini nel Sistema sanitario; il riconoscimento professionale transita anche da questi aspetti in particolar modo da quelli culturali, dal momento che quelli normativi possiamo considerarli già assodati.

Dott. Luigi Cristiano Calò – Infermiere Legale Forense Comitato Scientifico APSILEF
Dott. S. Agostinis – Infermiere 118, Responsabile Affari Istituzionali NRC

 

1. La Legge determina le professioni intellettuali [2068,
2956, n. 5] per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi [2061] ↩︎
2. Rientra nel principio generale della responsabilità
civile sancito dall’articolo 2043 del Codice Civile. ↩︎
3. La Corte afferma che il personale con training
specifico, non mero esecutore, (…)agisce da medico,
essendo in grado di agire terapeuticamente in
autonomia nell’immediatezza anche senza la
presenza del medico”. Il Direttore di Struttura
Complessa non risponde dei piani di lavoro e della
formazione degli infermieri. ↩︎
4. Profilo di Posto dalla Concettualità al metodo e
all’operatività – Gavetti Russo Marmo; pag.23 nota 17.
Spencer S.M. Spencer L.M. Competenze nel lavoro,
modelli per una performance superiore. Franco
Angeli Milano 1993. ↩︎
5. DPR 27 marzo 1992 articolo 5. ↩

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