Ha dell’incredibile il commento del Governo Meloni alla sentenza della Corte Europea sui paesi da considerare sicuri in materia di migranti.

Il sito web della Presidenza del consiglio ha pubblicato una risposta stizzita ed irrispettosa cui sottace l’idea che le decisioni politiche possano essere avulse da un rispetto delle norme (CLICCA QUI). Anche quelle che risalgono alle Direttive europee. In ogni caso, dilatando pure sul piano internazionale quella insofferenza che il Governo e la sua maggioranza esprimono nei confronti della Magistratura italiana. Noi eravamo abituati a sentire precedenti governi che prendevano atto delle sentenze senza tanti commenti. Ma i tempi ci offrono quel che ci offrono … purtroppo.

La Corte è stata interrogata da magistrati italiani convinti che il criterio sulla cui base viene considerato “sicuro” un paese non possa non meritare una valutazione di merito fondato su elementi certi e non opinabili come quelli che, spesso, la politica stiracchia come più le conviene.

Il Governo Meloni ha provato a spacciarci per “sicuri” paesi che non sono affatto tali. Magari, il cui Governo è persino frutto di un colpo di stato. Oppure, come dimostra il caso Regeni per l’Egitto, calpestando il Diritto internazionale  senza che il paese in questione adempia ai propri compiti con trasparenza e collaborazione in materia di giustizia e di rispetto dei Diritti umani. Oppure, ancora nel caso della Libia, terra di scontri tra fazioni e grande campo di reclusione a cielo aperto per i migranti sottoposti ad ogni sorta di violenza, che solo gli interessi economici ce lo possono spacciare per quello che non è.

Dopo la collocazione dell’improvvido comunicato di Giorgia Meloni sul sito del Governo, è intervenuto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere in modo perentorio le “motivazioni” di una simile sentenza che, secondo la Primo ministro, “ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche”.

Presto detto. Le motivazioni sono proprio state rese note dalla Corte con la sentenza la quale, facendo riferimento alla direttiva UE, ha ribadito che:

1) gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

2) gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:

– lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

– il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio“.

3) l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

Anche a chi è digiuno di diritto, tutto sembra abbastanza chiaro. E smentisce sia Nordio, perché le motivazioni sono chiaramente espresse nel richiamo alla direttiva Ue,  sia la Meloni perché quelle direttive sono frutto della politica europea e risalgono addirittura al 2013. I giudici a quelle decisioni politiche devono attenersi. E lo hanno fatto.

L’inusitato comunicato di Palazzo Chigi si spiega solo perché le decisioni della Corta smontano tutto il bel “film” che la Meloni aveva girato in Albania. Peccato che quella ” produzione” ci è costata, e ci sta  costando, quasi un miliardo di euro.

Ora tutto è rinviato a nuove norme che dovrebbero essere emanate da parte della UE. E vedremo come, e se, queste si concilieranno con Direttive consolidate che vincolano politici e magistrati.

 

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