Quesito n. 5 – “ Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana “

Testo del quesito:” Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?

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Il detto popolare “Cittadini non si nasce, ma si diventa” sta a significare  che per ottenere la cittadinanza occorre una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica, culturale e sociale della comunità ma  che  sia resa anche possibile o non eccessivamente gravosa.

La prima attiene alla categoria dei doveri, la seconda a quella dei diritti.

In base alla disciplina attuale ( la Legge è del 1992) un cittadino extracomunitario può richiedere la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni e viene concessa dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell’Interno.

Se si raggiunge il quorum e vince il “ SI ” il cittadino extracomunitario può fare richiesta della cittadinanza italiana dopo cinque  anni; se non si raggiunge il quorum o vince il “ NO“ non cambia nulla.

In entrambi i casi la procedura non cambia: necessità della residenza continuativa e legale, conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1, possedere un reddito minimo, non aver subito condanne per reati gravi.

Non cambia nulla per i rifugiati o apolidi, stranieri maggiorenni adottati, per chi presta servizio nei cinque anni alle dipendenze dello Stato. Nulla cambia neppure per i minori stranieri i quali possono richiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno (tuttavia il dimezzamento dei tempi indirettamente li riguarda in quanto i loro figli minori conviventi acquistano la cittadinanza a loro volta).

Per quale ragione, dunque, un cittadino extracomunitario non potrebbe diventare cittadino italiano in un tempo minore rispetto a quello attualmente in vigore se al termine della medesima procedura viene accertato il possesso di tutti i requisiti ?Evidentemente la logica sottesa non è  securitaria come certa propaganda intende sostenere.

In definitiva la concessione della cittadinanza è e resta un atto discrezionale di “alta amministrazione” che deve valutare  il bilanciamento tra i diritti e i doveri ma il legislatore  non può ignorare la necessità e l’urgenza di rimuovere le cause che rendono eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto.

Primo Fonti 

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