Il dibattito in vista del referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati si sta facendo sempre più acceso. C’è chi sostiene che il “Sì” garantirebbe maggiore imparzialità del giudice e un processo più equilibrato. A mio avviso, invece, una lettura rigorosa e sistematica della Costituzione italiana conduce a una conclusione opposta: la separazione delle carriere non rafforza, ma rischia di indebolire l’architettura costituzionale della giurisdizione.
La mia posizione è un convinto NO, fondato non su appartenenze ideologiche ma sulla coerenza con i principi supremi della Carta.
- L’unità della magistratura come presidio costituzionale
L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
La scelta dei Costituenti è chiara: la magistratura è un ordine unico, non una somma di corpi separati in competizione tra loro. Pubblico ministero e giudice appartengono allo stesso ordine, condividono formazione, cultura della giurisdizione, vincoli di indipendenza e soggezione soltanto alla legge (art. 101). Spezzare questo ordine significa alterare un equilibrio voluto come garanzia contro ogni forma di subordinazione dell’azione penale al potere politico. Non è un dettaglio tecnico: è un principio di sistema.
- Obbligatorietà dell’azione penale e uguaglianza dei cittadini
L’articolo 112 della Costituzione sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale. Questa previsione è strettamente connessa all’articolo 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e all’articolo 24 (diritto di difesa). Se il pubblico ministero viene collocato in un corpo distinto, potenzialmente soggetto a logiche diverse di governo o controllo, il rischio è evidente: si potrebbe passare da un modello di obbligatorietà costituzionale a uno di discrezionalità di fatto.
La separazione delle carriere, in sé, non implica automaticamente subordinazione all’esecutivo. Ma apre uno spazio che l’attuale assetto costituzionale ha voluto chiudere con forza dopo l’esperienza del regime fascista, quando la magistratura requirente era gerarchicamente dipendente. La memoria storica conta. La Costituzione nasce per impedire il ritorno di quel modello.
- Il giusto processo non richiede la separazione
L’articolo 111 della Costituzione, riformato nel 1999, introduce il principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti. Ma il contraddittorio non è sinonimo di “separazione ordinamentale”. Il pubblico ministero è già oggi parte processuale, mentre il giudice è terzo e imparziale. La terzietà del giudice è garantita dalla sua funzione, non dall’appartenenza o meno allo stesso ordine del PM.
La cultura comune della giurisdizione non compromette l’imparzialità: al contrario, la rafforza, perché assicura che anche l’accusa sia formata nel rispetto delle garanzie costituzionali e dei diritti della persona.
- Indipendenza e bene comune
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è definito universalistico e solidaristico. Allo stesso modo, la Magistratura è stata concepita come istituzione al servizio del bene comune, non come apparato funzionale a interessi di parte.
Nel Project Plan del Premio dedicato al Bene Comune si ricorda che la dimensione politica del bene comune implica trasparenza, responsabilità e partecipazione democratica
Applicando questo paradigma alla giustizia, il bene comune si realizza quando:
- l’azione penale è sottratta a pressioni politiche;
- il giudice è indipendente;
- il sistema è coerente e non frammentato.
Separare le carriere può apparire come una riforma di equilibrio, ma rischia di trasformarsi in una riforma di frammentazione, indebolendo l’unità dell’ordine giudiziario che costituisce una delle garanzie strutturali contro gli abusi del potere.
- La lezione dei Costituenti
I Padri costituenti conoscevano bene il rischio di un pubblico ministero dipendente dall’esecutivo. Per questo hanno voluto:
- un unico Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104);
- magistrati inamovibili (art. 107);
- autonomia e indipendenza piena.
La separazione delle carriere modifica profondamente questo impianto, incidendo su un equilibrio che non è casuale ma frutto di una precisa opzione costituzionale.
Quando si interviene su un pilastro della Carta, occorre chiedersi non solo “cosa migliora?”, ma anche “cosa si rischia di perdere?”.
Perché il mio NO è un SÌ alla Costituzione
Dire NO alla separazione delle carriere significa dire:
- SÌ all’unità dell’ordine giudiziario;
- SÌ all’obbligatorietà dell’azione penale;
- SÌ all’indipendenza reale e non formale del pubblico ministero;
- SÌ alla coerenza sistemica della Carta del 1948.
La Costituzione non è un testo neutro: è una scelta di civiltà giuridica.
E quella scelta ha posto al centro l’autonomia della magistratura come garanzia dei diritti, dell’uguaglianza e della libertà.
In un’epoca in cui le istituzioni sono sottoposte a tensioni crescenti, il vero riformismo non è quello che smonta gli equilibri, ma quello che li comprende e li rafforza.
Per questo, davanti al referendum di marzo, il mio voto sarà un convinto, responsabile, argomentato NO.
Rosapia Farese