Sui quotidiani di domenica sono apparse le prime notizie di un nuovo Decreto Legge che sarà presto portato in Consiglio dei Ministri dal titolo molto affascinante, “Semplificazioni del Sistema Italia”. La “bozza” del DL che è stata diffusa contiene 48 articoli suddivisi in quattro titoli.

Il Testo degli articoli non è ancora definitivo ed i giornali riportano anche qualche dissenso tra i partiti della compagine governativa, e quindi è bene aspettare la deliberazione del Consiglio dei Ministri, prima di esprimere un commento dettagliato e completo. Ci limiteremo, pertanto, solo ad una disamina di alcune disposizioni che destano preoccupazione per come potranno essere applicate e che potrebbero ridurre fortemente il “fascino” suscitato dal titolo del Decreto.

Il Titolo I° si occupa di “Semplificazioni” in materia di contratti pubblici (artt. 1-9) ed edilizia (art. 10). Con due articoli distinti si modificano le procedure di aggiudicazione dei contratti: l’art. 1 per quelli “sotto soglia” e l’art. 2 per  quelli “sopra soglia”. La “soglia” è quella stabilita a livello comunitario e richiamata dall’art. 35 del “Codice dei contratti” (D.Lgs. 50/2016)[1]. E’ previsto per gli appalti  un anno di regime straordinario fino al 31 luglio 2021, con affidamenti senza gare non solo per tutte le piccole e medie opere  (sotto soglia comunitaria), ma anche per quelle sopra soglia che faranno parte di specifichi elenchi, individuati con DPCM. Gli elenchi riguarderanno “opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica”. L’articolo specifica anche che si debba trattare di “situazioni di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini anche abbreviati previsti dalle disposizioni ordinarie e derivanti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi”. Si prevede inoltre che le stazioni appaltanti possano operare “in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia”. L’articolo specifica che gli elenchi delle opere che andranno in deroga al codice degli appalti saranno presentati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e quindi riguarderanno prevalentemente infrastrutture stradali o ferroviarie. In teoria è possibile che anche una “grande opera” come il “Ponte sullo stretto di Messina” o l’Alta velocità ferroviaria tra Bari e Bologna potrebbe essere affidata senza gara.

Si nota che giustamente sono previste semplificazioni per “interventi di sicurezza  di dighe esistenti” (art.38) oppure “interventi contro il dissesto idrogeologico” (art. 41) ma desta enorme preoccupazione il fatto che non sono affatto menzionati gli interventi urgenti di manutenzione dei ponti e delle gallerie per garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e sulle ferrovie oltre che per conservare un patrimonio pubblico rilevantissimo. E’ notizia pubblicata in questi giorni sui quotidiani che il direttore del Demanio ha predisposto un “piano di 8 miliardi per riqualificare il patrimonio di edifici pubblici” utilizzando anche fondi europei. Anche le strade e le ferrovie costituisco “patrimonio pubblico” ed anche per questo motivo, oltre che per evitare pericolosi crolli come quelli che sono avvenuti in questi ultimi anni, andrebbero mantenute. Il Ministro delle infrastrutture nel predisporre gli elenchi delle “opere nazionali urgenti” dovrebbe dare la precedenza agli interventi di manutenzione dei ponti e delle gallerie, rispetto a qualsiasi nuova grande opera infrastrutturale.

Qualche perplessità suscita anche l’art.15 che riguarda la “responsabilità erariale” dove il “dolo” viene visto solo in “chiave penalistica” e non più in “chiave civilistica” che rimane solo per le “omissioni”. In tal modo i pubblici dipendenti avranno maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di “non fare” (omissioni e inerzie) rispetto al “fare”. La disposizione desta qualche perplessità: gli adempimenti errati dei funzionari che producono danno erariale, anche se non c’è dolo in chiave penalistica, sono parimenti gravi come le omissioni. Perché punire solo le omissioni? Non si comprende, poi, perché anche questa disposizione abbia un carattere “transitorio” fino al 31 luglio 2021.

Qualche preoccupazione applicativa suscitano anche le “semplificazioni” in materia edilizia e in materia ambientale, quest’ultime con particolare riguardo alle procedure di Valutazione d’impatto Ambientale (VIA).

Pasquale Cialdini

 

[1] La “soglia” comunitaria per i lavori è fissata in 5.225.000 Euro, mentre per le forniture è 135.000 Euro e per i servizi (comprese le progettazioni) è pari a 209.000 Euro.

 

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