L’uso indiscriminato dei Social Media, specie tra i più giovani, sta producendo nuovi fenomeni delinquenziali quanto discriminatori, mai conosciuti in passato ma che generano una nuova schiera di Vittime.
Un’analisi di questi nuovi fenomeni mediatici aiuta a comprenderli e, ove possibile, ad evitarli a causa dei gravi effetti che possono avere sulla libertà individuale nell’agire quotidiano. In particolare, il “callout” di ingiustizia mediatica è una pratica social in cui si espone pubblicamente una persona o entità per condannare comportamenti ritenuti scorretti, nati come attivismo per la responsabilità sociale ma che spesso degenerano in gogna mediatica
Il “callout” è definibile come l’atto di puntare i riflettori sui presunti torti altrui sui social, ma può facilmente degenerare in una forma di giustizia extragiudiziale e persecuzione, con conseguenze spesso sproporzionate, al di là delle intenzioni iniziali Il “cancel culture”, invece, riguarda i comportamenti asociali posti in essere tramite attacchi denigratori, ostracismo ed ingiustizia somma- ria sui social, che soffocano il dibattito e l’espressione libera, pur potendo avere origini nobili, come avvenne qualche anno fa nel movimento #MeToo per quanto si dirà più avanti.
In conseguenza, si tratta, in entrambi i casi, di nuovi fenomeni, generati attraverso i social che causano effetti gravi sulle Vittime di veri e propri odiosi reati quali:
- Gogna Mediatica Digitale:
Esporre qualcuno per una presunta colpa, portando a una condanna pubblica e sommaria, spesso senza prove o un giusto processo, come, ad esempio, nel caso Garlasco.
- “Cancel Culture”
L’ostracismo e l’attacco denigratorio mirato a eliminare la presenza mediatica di una persona, danneggiandone la reputazione anche offline.
- Bullismo di Branco
Il clamore mediatico che può trasformarsi in una forma di bullismo collettivo, in cui .la paura e l’autocensura soffocano la libertà di espressione del desiatario delle pretese accuse.
- Distorsione e Aggressività:
Anche se nasce con intenti virtuosi, in pratica può diventare critica, distorta e molto più aggressiva, trasformandosi in un linciaggio virtuale della Vittima di turno. La Dottrina più autorevole ha cominciato ad interessarsi di recente del fenomeno cercando di individuare le caratteristiche ed i limiti sempre superati nella esperienza quotidiana sino a degenerare in comporta- menti aggressivi verso terzi, con gravi riflessi sulla civile convivenza. .
- Il “callout”
Come innanzi anticipato, il termine “callout” fa riferimento ad una pratica attuata all’interno delle piattaforme social per attirare, o veicolare, l’attenzione pubblica nei confronti di illeciti o, il più delle volte, condotte non allineate con la morale comune. In origine, questa modalità d’azione è stata scelta da parte di attivisti con lo scopo di porre sotto i riflettori talune ingiustizie verificatisi o ritenute tali provocando accaniti quanto inutili dibattiti dell’opinione pubblica su determinate tematiche.
Sebbene per gli intenti perseguiti essa possa facilmente rientrare nel novero delle pratiche nobili e virtuose fino a diventare un meccanismo di responsabilità sociale, non è possibile però ignorarne taluni aspetti particolarmente critici e distorsivi. Invero le forme più distorte, in cui esso si esprime, consistono nello esporre in maniera artata i contenuti del fatto oggetto di discussione sui social per condannare, attraverso una gogna mediatica, gli autori (veri o presunti) di determinate azioni illecite, avvalendosi dei canali dei nuovi media.
La sua realizzazione deviata si svolge attraverso un’azione coordinata da parte di soggetti con un elevato potere di influenza mediatica che può comprendere attacchi diretti o allusioni al fine di provocare una reazione da parte del pubblico ed aumentare così le conseguenze detrimenti nei confronti della reputazione del soggetto o dei soggetti individuati come obiettivo creando una vera e propria cassa di risonanza di episodi spesso marginali ma che vengono utilizzati per raggiungere scopi del tutto illeciti.
Di fatto, la vittima viene così condannata, senza alcuna possibilità di difesa dalle accuse improprie allo stesso rivolte, alla morte sociale e lavorativa che colpisce, sovente, anche i familiari esposti al pubblico ludibrio. Questo sistema è caratterizzato da un’aleatorietà intrinseca degli effetti, che sono prevedibili e possono avere una rilevanza penale che non può di certo essere trascurata. Nel merito, l’elemento di maggiore criticità deriva da quel senso di ingiustizia, percepita dagli utenti dei social, della condotta della Vittima designata che va considerata come un fondamento dell’azione dannosa svolta o ritenuta tale. In effetti, la scelta di esporre alcuni soggetti, in quanto autori di opinioni o condotte divergenti rispetto al comune senso morale, segue esclusivamente logiche punitive che non contemplano gli esiti di un giusto processo che, in taluni casi, risulta assolutorio
Inoltre, questo impeto punitivo e giustizialista si colloca su una posizione ben distante anche dall’idea dissuasiva o retributiva della pena, dal momento che il carattere pur afflittivo della sanzione non trova dei contrappesi.
L’avvelenamento del senso di giustizia si attua così in più passaggi assumendo la forma di un processo spettacolarizzato, tutt’altro che terzo ed imparziale e, pertanto, del tutto ingiusto ingiusto che finisce con il formare nell’Opinione pubblica un giudizio di valore in negativo sulla vicenda e sulle persone che ne sono parte. Il contemperamento e la valutazione oggettiva cedono il passo alla volontà di attuare un’esecuzione pubblica che tradisce il senso stesso della giustizia, così come la conosciamo, che non pretende d’essere perfetta ma certamente il meno imperfetta possibile. Quella che viene, invece, favorita è una giustizia sommaria accelerata, la cui realizzazione è in parte demandata alle dinamiche dei social per l’esecuzione di pene totalmente arbitrarie e sproporzionate e comunque prive di contraddittorio da parte della Vittima e senza possibilità di appello.
Lo scopo perseguito, infatti, non è quello di fare giustizia, ma di aumentare al massimo un castigo già predeterminato e con un quantum affidato al criterio del più dirompente possibile. In questi casi, la vendetta si svolge secondo un canone inverso che rappresenta il presupposto e lo scopo dell’azione e la pena comminata sui social prescinde da ogni processo a carico tranne che non si voglia considerare come giudizio un accordo all’interno di un gruppo più o meno ristretto in assenza di alcun contraddittorio e procedura che è inimmaginabile anche per le forme più spinte del processo cosiddetto kafkiano. Ne consegue che, procedendo in tal modo, il ruolo del Giudice non ha più alcun motivo di emergere e l’intero sistema si giova delle regole degli algoritmi, senza richiederne di ulteriori sul piano processuale. Ovviamente, il tutto accade senza alcuna possibilità di appello e ben oltre lo Stato di diritto ed i principi sanciti dalla nostra Costituzione.
Il funzionamento di questo nuovo sistema di processo e condanna mediatica non si propone di colmare i punti ciechi dello Stato di diritto, bensì al di fuori di esso poiché trova le proprie coordinate all’interno di un meta-verso sistematicamente costruito, che segue solo ombre di un’idea di giustizia le cui conseguenze producono in concreto una serie di condotte illecite, ma anche penalmente rilevanti, come si dirà infra, tanto nelle fasi di coordinamento dei partecipanti quanto di attuazione delle campagne di “callout” in danno delle Vittime in un contesto meramente digitale in cui queste azioni si svolgono.
La selezione degli obiettivi, così come le modalità di svolgimento, sono un momento funzionale all’attuazione delle azioni lesive successive, esprimendone il necessario inizio programmatico.
- La “cancel culture”
Dopo aver analizzato il primo dei due nuovi fenomeni mediatici, passiamo ad un’analisi sia pure sintetica del secondo ma non meno grave.
L’espressione inglese “cancel culture” descrive quel fenomeno sociale per cui una persona diviene oggetto di pubbliche manifestazioni di ostilità, aperto dissenso, attacchi denigratori e, più in generale un forte ostracismo nei confronti dei destinatari diretto ad eliminarne la presenza mediatica dai social media, da cui deriva il nome “cancel culture”, con la finalità di danneggiarne la reputazione anche nel mondo offline. Si tratta, quindi, di una moderna forma della “damnatio memoriae” ,già nota ai Romani, che ha luogo principalmente negli spazi digitali e che ha lo scopo di costituire una sorta di punizione sociale, amministrata dagli utenti di una piattaforma, a seguito di un comportamento ritenuto problematico, sbagliato, offensivo o illegale messo in atto dalla persona che si decide, pertanto, di cancellare.
Il fenomeno nasce in origine con il nome di “call-out culture”, ovvero la “cultura del richiamare”, che costituisce un termine meno aggressivo rispetto a quello di “cancellare” che, nondimeno, aveva all’incirca la stessa funzione di richiamare l’attenzione pubblica su un soggetto macchiatosi di una colpa di cui si voleva informare la comunità virtuale, per incitarne la condanna. Per tale ragione, si può affermare che la “cancel culture” sia la versione portata all’estremo della “call-out culture”, che costituisce una sorta di deriva che si concentra meno sul condannare la gravità dell’azione commessa ma finisce per porsi come unico obiettivo quello di cancellare la persona colpevole sebbene senza nemmeno verificare la fondatezza delle accuse allo stesso rivolte. Il risultato di questa deriva finisce per essere una semplificazione della natura della call-out culture delle origini, divenendo, in sostanza, un coacervo di giudizi denigratori sulla polemica del giorno, destinata a essere dimenticata e rimpiazzata dalla controversia successiva in un brevissimo lasso temporale.
La cultura del richiamo e della cancellazione nascono come strategia di vigilanza “dal basso”, con lo scopo di esporre e riequilibrare le dinamiche di potere che si celano dietro agli abusi di natura sessista, razzista, religiosa etc … In sostanza, lo scopo perseguito è quello di intervenire in massa quando una persona in una posizione di potere attua un comportamento lesivo verso qualcuno che si trova in una posizione più svantaggiata (o verso una minoranza discriminata in generale) in modo da impedire, con un’azione dimostrativa sui social media, che la persona colpevole abbia alte probabilità di rimanere impunita proprio grazie al suo privilegio.
In particolare, la “call-out culture” si fa portavoce di una feroce critica al sistema giudiziario, che troppo spesso riproduce le stesse dinamiche di potere ed è incapace di auto-correggersi e porre rimedio alle proprie mancanze o è troppo lento nel farlo. Si innesca, quindi, un meccanismo di giustizia popolare che mira ad attaccare il potente di turno per screditarlo e richiamare l’attenzione pubblica sulla gravità delle sue azioni, nel timore che la cattiva condotta rischi di rimanere impunita. Ne costituisce un esempio palmare la campagna mediatica contro il Produttore Americano Weinstein da parte del Movimento MeToo, che era un personaggio di grandissimo potere, difficile da perseguire legalmente proprio a causa della sua influenza.
Pertanto, si è cercato di aggredire la sua controversa figura dal punto di vista mediatico come strategia di contrasto della possibilità di denunciarlo da parte delle Vittime delle gravi molestie sessuali subite. La necessità di azioni che vadano a scalfire il privilegio di personaggi potenti è stata chiarissima in questo caso ed ha prodotto un risultato notevole nei confronti dell’uomo di potere che è stato condannato anche grazie alla campagna mediatica ma, solo successivamente, a seguito di un giudizio innescato dalla stessa prima ancora dell’esito dello stesso.
- Gli aspetti sanzionatori delle condotte
Mentre l’abuso degli strumenti disponibili sui social per farne un uso strumentale serve per danneggiare l’attività della Vittima designata, che costituisce una condotta che si colloca ai limiti del penalmente rilevante, le azioni di disturbo possono facilmente dar luogo ad una pluralità sdi ipotesi di reato quali la diffamazione,la calunnia,la molestia,la minaccia, il cyberstalking e l’istigazione a delinquere.
Sul piano sanzionatorio, nel caso in cui si faccia ricorso all’impiego di contenuti alterati o generati con sistemi di intelligenza artificiale, è possibile incorrere nel novello reato di deepfake, previsto e punito dall’art. 612-quater c.p. rubricato come “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.
Per contro, qualora i sistemi di intelligenza artificiale siano impiegati o come mezzo insidioso o per aggravare le conseguenze del reato, dovrà essere accertato se ricorra l’aggravante contemplata dall’art. 61 c. 1, n. 11-undecies c.p. e non un titolo autonomo di reato. Nel caso in cui ricorra ’ipotesi di reato in forma associativa il quadro risulta aggravato sul piano sanzionatorio.
Sul punto, va ricordato che l’azione di “callout” richiede anche una realizzazione attraverso la condivisione tramite social con una molteplicità di soggetti agenti che intervengono per effetto di essere stati sollecitati dall’azione degli organizzatori e promotori della campagna mediatica diffamatoria. Tali soggetti ulteriori intervengono con condotte del tutto autonome, spesso, anche inconsapevoli di un disegno criminoso di base che non esclude la loro qualificazione come autori materiali di quelle singole condotte di aggressione o diffamazione per le quali saranno chiamati a risponderne individualmente. Tuttavia, è indubbio che l’azione abbia un disvalore penale ben differente rispetto a chi ha organizzato e promosso la campagna mediatica illecita.
Per i soggetti che hanno organizzato e promosso la campagna di callout si può infatti parlare non solo di una partecipazione a titolo di concorso ma anche ipotizzare la commissione del reato in forma associativa previsto e punito dall’art. 416 c.p. che potrà essere contestato qualora ne ricorrano i presupposti.
Ovviamente, la mera partecipazione ad un gruppo o ad una chat non è un elemento di per sé sufficiente, dal momento che la soglia di responsabilità soggettiva può emergere solamente in seguito ad un apporto materiale effettivo riferito anche ad una sola delle fasi di organizzazione e attuazione del disegno criminoso.
Certamente, è possibile ipotizzare un reato in forma associativa qualora ne ricorrano quei presupposti specifici già ampiamente definiti dalla giurisprudenza, quali il vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima ma idonea a realizzare gli obiettivi criminosi.
L’esistenza del vincolo associativo può certamente emergere anche dalla appartenenza ad una chat o un gruppo, ma il quid pluris deve essere ricercato nell’attribuzione o assunzione di ruoli e compiti nello organizzare e dare esecuzione, anche tecnica, alle azioni di “callout”.
La condivisione del programma criminoso e del metodo da impiegare nei .confronti di una o più Vittime diventa l’elemento di prova ulteriore da ricercare affinché possa emergere una forma associativa che deve trovare un riscontro all’interno dei messaggi scambiati all’interno del gruppo o delle azioni illecite svolte in coordinamento.
- Conclusioni
Alla luce di quanto innanzi esposto, sia pure in sintesi, e della poten-zialità dannosa nei confronti delle singole Vittime, entrambi i fenomeni dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione.
A livello di prevenzione generale non è possibile trascurare come il mutamento dei tempi e dei contesti richiedano una capacità di adattare le norme già esistenti alle fattispecie che possono emergere ancora in concreto. Questo non vuol dire che ci sia la necessità di introdurre nuove fattispecie punitive, bensì l’applicazione o l’adattamento alla dimensione digitale di una serie di tutele cui provvede la normativa vigente anche in tema di uso abnorme dell’Intelligenza artificiale. Non è accettabile, infatti, che venga sostanzialmente riconosciuta la vigenza di uno stato di ingovernabilità all’interno dei contesti o contenuti digitali laddove essi siano lesivi di un diritto altrui.
Va sottolineato che alcune delle pratiche descritte hanno già avuto conseguenze di elevato impatto non solo nei confronti della dignità e reputazione delle Vittime, per cui tutta l’antigiuridicità di tali condotte è emersa in modo lampante. Le più gravi sono state attestate da fatti di cronaca, comprendenti non solo la perdita di lavoro o l’isolamento sociale, ma anche depressione, suicidi tentati o realizzati.
Appare doveroso domandarsi se il problema sia più da ricercarsi nei punti ciechi del diritto penale o altrimenti dell’educazione digitale. Tuttavia, a parere di chi scrive, la “cancel culture” ha ragione di esistere, nel senso che la motivazione originaria posta a base della stessa, ovvero la sua funzione di esporre le dinamiche di potere che si celano dietro episodi gravi di discriminazione e di critica al sistema giudiziario, è del tutto legittima. Tuttavia, la cancellazione di un individuo non dovrebbe essere lo scopo ultimo, ma quello di suscitare l’attenzione di chi si dovrebbe concentrare piuttosto sull’ esame delle azioni di una persona se siano contra legem. In questo senso si ritiene che sia più utile ricorrere a termini come “call-out culture” o “culture of accountability”, termini meno carichi di violenza e che si rifanno a un modello più positivo-propositivo di educa re le persone a prendersi la responsabilità delle proprie azioni.
Investire tempo ed energia nell’educare sul perché certe azioni sono sbagliate invece può essere una strategia molto più efficace per creare un vero cambiamento culturale, che abbia un impatto su un numero molto più grande di persone rispetto al singolo colpevole.
In definitiva, sulla “cancel culture” è doveroso sottolineare che la critica del fenomeno non deve essere usata come pretesto dietro cui ripararsi da coloro che non sanno stare al passo coi tempi e assumersi la responsabilità del proprio comportamento ma che rivelano solamente l’incapacità di rendersi conto che le proprie azioni hanno un impatto sulla collettività e che le azioni compiute da una persona che, intenzionalmente o meno, danneggiano o feriscono chi si trova in una posizione più svantaggiata, non sono in alcun modo accettabili neppure in un mondo virtuale a cui siamo tutti, ormai, relegati.
Mario Pavone