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Lombardia: il “centralismo” regionale e i ritardi della Sanità territoriale- di Antonio Troisi

La discussione sulle modalità di ristrutturazione della L.R.n. 23 /2015, promossa dal Ministero della Salute con il Rapporto  Agenas,  deve  rispettare la pregiudiziale di Paolo Gentiloni : senza riforme nessun finanziamento. Poiché il PNRR ha dimenticato il capitolo delle riforme è necessario ricorrere ad un “attaccapanni “(per dirla con Luigi Einaudi) capace d’individuare la riforma  del SSN, atta a  tradurre  l’utilizzo del Recovery Fund  in  crescita Quale può essere l’esatta logica riformatrice?

Il problema e stato risolto dal Presidente Mario Draghi che, nel Programma illustrato alle Camere, ha indicato la necessita di una riforma della sanità intesa a rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale realizzando una forte rete di servizi di base. Questo schema è l’applicazione del metodo che lo stesso Mario Draghi ha proposto in precedenza (Financial Time del 26/03/2020) per affrontare le disastrose conseguenze dell’epidemia e della recessione economica : la questione chiave non è se, bensì come lo stato debba utilizzare al meglio il suo bilancio.

E’ dunque necessario chiedersi se i ritocchi proposti alla L.R. n.23/2015 abbiano utilizzato al meglio le possibilità offerte dal bilancio. A mio avviso certamente no essendo detta normativa espressione del  “Buon Andamento ”della P.A basato  sull’osservanza della legalità come unico parametro  di efficienza., Pertanto, non dovendone valutare i risultati, non si avverte neanche l’esigenza delle riforme che servono ,appunto, ad individuare ed eliminare le diseconomie   gestionali…

Questa carenza ha determinato  il metodo “eterogeneo” della L.R. n.25/2015 che, non tenendo conto dell’impossibilita di contemperare le risorse finanziarie scarse con i bisogni sanitari illimitati   ha determinato una struttura  “ospedalo- centrica” nella quale ospedale e  territorio sono vissuti come soggetti diversi, mentre sono attori che fanno parte  dello stesso sistema. Ne è derivato  l’insuccesso di efficienza ed equità  del sistema sanitario lombardo ,costretto a rimediare con tagli selvaggi agli squilibri determinati dal non essere riuscito a vincere la difficile sfida    del vincolo di bilancio.

In effetti non si può ignorare la riforma costituzionale del 2012 che, introducendo il Comma 1 dell’art 97, ha riconosciuto anche una nozione economica della P.A.  ove l’equilibrio del bilancio e il concorso alla stabilizzazione del debito pubblico assumono la funzione di veri e propri “parametri finanziari “  del principio del “Buon Andamento “della P.A:”

Questa  duplice valenza  è stata tradotta dalla legge n.56/2014 in un profondo rinnovamento del rapporto Stato regione, realizzato dalla  sostituzione del Patto di Stabilità Interno con la  traduzione di detta valenza  nel nuovo bilancio degli enti locali in vigore dal 1 /01/2016

Ne è derivata una produzione di “beni comuni territoriali “rafforzata in una logica d’interdipendenza e di mutuo vantaggio che consente    al  piano strategico di estendere anche alle aree esterne i risultati  ottenuti nell’area metropolitana , contribuendo all’aumento della loro competitività   e, quindi ,dell’intera Lombardia. Viene così realizzato il ruolo di Motore dello sviluppo economico regionale attribuito ai nuovi Enti di Area Vasta dalla legge istitutiva e non ancora realizzato in tutte le altre Città Metropolitane.

Dunque una netta alternativa alla Regione Lombardia che, ignorando l’evoluzione normativa, continua ad impostare i rapporti con la Citta metropolitana e le altre amministrazioni comunali secondo il neocentralismo regionale della  vecchia  “’Amministrazione di Procedure “che soffoca i diversi livelli di governo locale, aggiungendo   ai vincoli burocratici statali anche quelli regionali.

Questa positiva esperienza è particolarmente utile per realizzare lo schema di riforma proposto dal Presidente M.Draghi  perché dovendo essere allocato nel nuovo Rapporto Stato/regioni ,  non può trattarsi  di un  semplice spostamento di risorse  finanziarie  da un ente ad un altro, come tale subordinato esclusivamente a  formalità/autorizzatorie   Infatti,  la duplice valenza del Buon Andamento non  è una semplice statuizione di principio essendo stata declinata operativamente con l’indicazione dei calcoli da fare per realizzare l’osservanza dei due parametri  finanziari. Ne derivano:

1)coefficiente di realizzazione : massimo , trattandosi di norme vigenti dal 1/01/2016 può essere immediatamente realizzato

2) valutazione dell’impatto :già verificata con esito positivo.

Antonio Troisi

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