Il Covid-19, in Italia, non è più soltanto un virus, non più un’emergenza sanitaria ed umana, ma, prima di tutto è divenuto un “Codice”, o, ancora meglio, per non offendere l’arte della tecnica legislativa che vuole che un Codice sia una raccolta organica di norme, è divenuto un Testo Unico: ossia una raccolta di regole della più disparata natura e multiforme destinazione che, solo “fisicamente”, hanno occasione di stare insieme perché riunite in un documento.

In realtà, tra ripensamenti, giravolte e dietro front, tra il 31 gennaio 2020 e la data odierna, sulla scorta dell’emergenza Covid-19, si sono emanati, nel complesso, senza badare a disposizioni presenti negli allegati vari e norme di altre leggi cui si rimanda, oltre 600  articoli distribuiti in Leggi, Decreti Legislativi, Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Regolamenti attuativi, Circolari etc..

A conti fatti, troviamo nel “Codice Covid” un numero di “regole” molto vicino a quelle presenti nel Codice penale, in vigore dal 1930, e pari a circa il 23% delle prescrizioni contenute nel Codice civile, vigente dal 1942 e che, teoricamente, disciplina la vita di quasi 60 milioni di persone, attraverso una moltitudine di diritti ed obblighi, dalla nascita al post mortem.

E’ lecito chiedersi, visto che la stragrande maggioranza di queste previsioni non verranno mai implementate o, con ogni probabilità, verranno modificate, o stralciate, prima ancora che la macchina pubblica provi solo a darvi esecuzione e prima che i cittadini facciano in tempo a rendersi conto della loro esistenza, se questa ipertrofia normativa non nasconda la manifesta incapacità della nostra classe politica di incidere sul tessuto sociale ed economico del Paese salvo che in negativo.

E’ senza dubbio vero che le grandi Riforme che hanno cambiato il Paese dalla fine della seconda guerra mondiale hanno spiegato i loro effetti pienamente solamente nel medio, se non lungo, periodo, ma, una cosa sono le leggi che hanno segnato i cambiamenti di rotta felicemente “imposti” dalla Costituzione repubblicana, altro è il delirio “produttivo” di norme con cui si inondano le vite degli italiani senza che lascino traccia seriamente incisiva se non per il diluvio di caveat cui raffrontarsi per non incorrere in sanzioni anche di rilevante impatto.

Non si può credere, però, che questo delirio sia casuale. Al contrario, è scientifico e voluto da istituzioni legislative (sia nazionali che regionali) che hanno smarrito la loro ragione d’essere e vengono insidiate, a volte, persino sostituite (sì pensi a come si è formato l’ultimo Governo che ha dovuto riscuotere prima il placet della Piattaforma Rousseau e poi la fiducia del Parlamento della Repubblica) nella loro funzione da “assemblee” e/o “piazze” digitali alternative ed opacamente eterodirette.

Non che le più risalenti esperienze dei partiti dominati dal “Capo unico”, non ancora peraltro esauritesi, siano state contraddistinte da eccessi minori. Come si potrebbero dimenticare capolavori assoluti quali leggi obiettivo, o presunte grandi riforme della giustizia che, però, restano un cantiere ininterrottamente aperto da plurimi decenni, oppure, la infinita sequela di provvedimenti per la competitività, la delegificazione, la sburocratizzazione, il rilancio e/o la rinascita generosamente dispensati quale unica vera forma di “redistribuzione” rimasta. Da ultimo, e non poteva mancare a completamento del “Codice Covid”, una bozza di Decreto “semplificazione” che si rivelerà, più che altro, l’ennesima manomissione del Codice dei contratti pubblici col solito abbassamento di soglie di gara che non smettono di lievitare e sgonfiarsi come un soufflè dai tempi della Legge Merloni sulle opere pubbliche (A.D. 1994).

Chi volesse avere la pazienza di leggere con attenzione il documento annuale che la Camera dei Deputati predispone ed intitola “Rapporto sulla Legislazione, tra Stato, Regione ed Unione Europea” (l’8 maggio 2020 è uscito quello per il periodo 2019/2020) avrà modo di notare la natura micro-settoriale delle leggi approvate per lo più contenenti norme di rinvio ad altre norme che pongono costanti problemi interpretativi per la loro applicazione. Per non parlare di un ingente numero di disposizioni che, talvolta, risultano di scarso o nullo contenuto normativo e sono di carattere meramente programmatico. Il tutto accompagnato dal dato della “precarietà” delle medesime norme, ossia della loro instabilità e della frequenza con la quale si succedono, in un arco di tempo ristretto, modifiche a normative da poco entrate in vigore (di esempi se ne potrebbero fare a iosa.

Ma, nonostante le centinaia di migliaia di norme adottate, le altrettante “importate” (dall’Unione Europea), da tre decenni siamo la coda dell’UE, in termini di crescita economica, di certezza del diritto, di efficienza dei servizi, di trasparenza dell’azione amministrativa. Per nostra fortuna il processo di allargamento dell’Unione, ogni tanto, ci ha procura qualche nuovo “ultimo arrivato” che ci consente di non diventare la coda della coda.

Insomma, se i dati economici e, soprattutto, quelli “sociali” ci parlano di un netto calo della qualità delle nostre vite e di prospettive anche meno rosee per i nostri figli, è evidente che l’impegno furibondo con cui il Legislatore sforna leggi aut similia appare vano e, forse, volutamente strumentale nella consapevolezza che, diversamente, non potrebbe più giustificare la sua stessa presenza.

A questo punto si dovrebbe aprire un fronte sulla vexata questio della crisi del Parlamentarismo anche se, rifacendoci a testi di grandi studiosi del passato, il parlamentarismo e la sua crisi sono in relazione stretta dalla nascita (vale la pena rileggere il testo di Tomaso Perassi del 1907 in argomento), quindi, sarebbe meglio trattare di crisi delle idee, cosa persino più allarmante.

Idee, ben inteso, e non proclami. Perché le prime scarseggiano ed i secondi abbondano nella trentennale esperienza della 2° Repubblica. E la differenza tra i due concetti è abissale, tanto badando alla sostanza quanto alle conseguenze che portano.

Le idee, se chiare, giuste e di ampio respiro, non hanno bisogno di quasi nulla per sopravvivere né, tanto meno, necessitano di essere definite da profluvi di parole o imbrigliate da migliaia di clausole, troveranno attuazione di per sé stesse se adeguatamente sostenute. I proclami, per quanto inconsistenti, vogliono, al contrario, rocciosi puntelli alla base e dense cortine fumogene per nascondere accuratamente il “vuoto interiore”. Per questo le prime sono caratteristiche delle classi dirigenti che, pur tra mille dubbi, sanno dove vogliono andare, mentre, i secondi appartengono immancabilmente a delle classi politiche autoreferenziali che tale si sono “fatte” per proteggere interessi esclusivamente propri o, peggio, tali sono “divenute” per mera casualità e/o disattenzione altrui.

Insomma, prima di scrivere o continuare a scrivere verbose corbellerie, come insegnavano un tempo già alle scuole elementari, è bene trovare o ritrovare da qualche parte poche, semplici (non semplicistiche), chiare idee che possano fare da filo conduttore.

Ma per delle idee chiare ci vogliono i valori ancora prima, perché senza i valori persino le idee, presto o tardi, si riveleranno un vuoto a perdere.

In cosa credono i nostri Legislatori? Rectius, quali sono i valori che li ispirano? Se dovessimo giudicarli dalle norme che scrivono dovremmo dire in tutto ed il contrario di tutto: cioè niente!

Ma così non può essere, perché i valori hanno dei confini, non sono “illimitati”, contengono molti “si” ma devono prevedere anche parecchi “no” per avere un’identità certa e non risultare una figura dai contorni sfocati. Dire si a tutto o no a tutto, alla lunga, finisce solo per essere un irresoluto e confuso “NI” che non porta da nessuna parte, proprio come la stragrande maggioranza delle norme del “Codice Covid”.

Domenico Francesco Donato

 

Immagine utilizzata: Pixabay

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