L’emergenza Covid19 sta producendo, insieme con tante sofferenze e con non pochi lutti, una legislazione e un’azione di Governo, nazionale e territoriale, “di emergenza”: non poteva essere diversamente, per la necessità e per l’urgenza di emanare disposizioni di immediata attuazione. In periodi ordinari non accade che un decreto legge – non una legge di conversione – modifichi in modo sensibile un altro d.l. pubblicato dal Governo pochi giorni prima; né che un d.P.C.M. allarghi le sue maglie fino a incidere sulla fruizione di diritti costituzionalmente tutelati. In periodi ordinari l’equilibrio fra Esecutivo e Parlamento non sarebbe così sbilanciato in favore del primo, e lo stesso Esecutivo eserciterebbe il suo compito eccezionale e provvisorio di legislatore attraverso un confronto più ampio al proprio interno. In periodi ordinari la coerenza fra le norme che si introducono e lo strumento scelto per vararle riceverebbe una differente cura, ardua da pretendere nel contesto critico in atto. In periodi ordinari, volendo uscire dall’ambito delle competenze del Governo e del Parlamento, non si solleciterebbero criteri di selezione dei pazienti con l’indicazione esplicita e aprioristica dell’età, come è avvenuto di recente attraverso le “raccomandazioni” SIAARTI (la Società italiana di terapia intensiva).

Per questo, nel rispetto del lavoro delle autorità, il Centro studi Rosario Livatino ha promosso sul suo sito www.centrostudilivatino.it una riflessione sui profili più significativi delle modifiche normative in atto, e in generale sui riflessi giuridici di quel che l’emergenza sembra imporre, con interventi quotidiani a partire dal 21 marzo. Pur se non poche riviste e centri studi giuridici stanno affrontando tali tematiche, il nostro obiettivo non è costituire un “doppione”, ma – in coerenza col nostro statuto, quindi privilegiando l’attenzione ai temi della vita, della famiglia, della libertà religiosa e dell’equilibrio fra i poteri istituzionali, nazionali e non – di individuare i profili problematici della singola voce interessata dai provvedimenti del Governo, e di formulare proposte realistiche migliorative, confidando sull’attiva condivisione dei non pochi parlamentari che ci seguono, e magari sull’attenzione dello stesso Esecutivo.

L’approfondimento viene rivolto non solo a quello che l’emergenza ha imposto di cambiare, e alla opportunità che le nuove disposizioni conoscano qualche rettifica, bensì pure a ciò che ha natura emergenziale, ma certamente non potrà trasformarsi in qualcosa di ordinario. Per rendere l’idea, e tornando sui criteri di selezione dei pazienti suggeriti da SIAARTI, in un Forum all’interno del fascicolo n. 2/2020 di BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, Caterina di Costanzo e Vladimiro Zagrebelsky [1] ipotizzano che “nel nostro ordinamento le indicazioni contenute in raccomandazioni (…) potrebbero costituire uno strumento di indirizzo e supporto alla pratica professionale e, nel caso specifico delle Raccomandazioni di etica clinica, potrebbero rappresentare una attuazione peculiare di alcune previsioni deontologiche. (…) Uno fra i compiti che le Raccomandazioni potrebbero svolgere per definire l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni in medicina potrebbe essere quello di fornire al singolo medico un indirizzo rispetto a alcune scelte da fare anche secondo una logica di impiego razionale ottimale delle risorse”.

In passato altre emergenze, meno devastanti di quella attuale, riguardanti settori più specifici, hanno introdotto nell’ordinamento disposizioni dettate dalla necessità di fare fronte a momenti eccezionali, ma poi non sono state né cancellate né ridimensionate nella portata a emergenza conclusa.

Finora abbiamo affrontato, fra le altre, col taglio indicato, le questioni riguardanti l’uso dello strumento penale per indurre la popolazione a comportamenti virtuosi per arginare la pandemia, la condizione interna agli istituti di pena, aspetti toccati dal d.l. “cura Italia” con riferimento agli aiuti alla famiglia, al trattamento dei lavoratori autonomi, alla gestione delle crisi di impresa. Abbiamo provato a comprendere meglio gli aspetti giuridici della scelta iniziale del leader britannico Boris Johnson – ma non solo sua – denominata “immunità di gregge”. Abbiamo parlato della relazione fra le misure adottate in tema di esercizio del culto, in particolare del culto cattolico, e le disposizioni del Concordato e della Costituzione. Oggi il sito ospita un intervento del prof. Mauro Ronco, presidente del Centro studi, sulla estensione della responsabilità dei medici.

Non è detto che i condizionamenti derivanti dall’emergenza siano tutti negativi. Sarà interessante vedere quanto resterà, una volta rientrati nella normalità, della gratitudine diffusa e sincera verso il lavoro dei medici che adesso accomuna tutti. Il momento che viviamo potrebbe favorire una rivisitazione di quel rapporto tendenzialmente contrattualistico fra medico e paziente, formalizzato dalla legge n. 219/2017 in sostituzione del criterio di beneficialità, e di quella tendenza alla denuncia facile da parte del paziente non soddisfatto che è alla radice, insieme con altro, della c.d. “medicina difensiva”: ma è solo uno dei profili- non il più marginale – che meritano attenzione e approfondimento.

Ringrazio Politica Insieme per l’attenzione e attendiamo vostri commenti e suggerimenti.

Alfredo Mantovano

magistrato-vicepresidente del C.S.Livatino

 

[1] L’accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative – 15 marzo 2020

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