Il  PNNR  coinvolge gli Enti Locali nei sei più importanti ambiti d’intervento (missioni) con la novità  pregiudiziale: il finanziamento deve essere conforme ad una riforma che, tuttavia, non viene indicata. Ne è conseguita la prassi di confermare la  vecchia Amministrazione per Procedure: una sommatoria di pratiche burocratiche che ha impedito di raggiungere  gli “obiettivi” di natura quantitativa, verificabili sulla base di riscontri oggettivi. Che fare?

In realtà, l’evoluzione normativa non considera più  il Buon andamento della P.A. espressione solo della  conformità alla legge. Del resto, Antonio Genovesi(titolare dal 1754 all’Università di Napoli della prima cattedra nella storia dell’Economia) ha per primo dimostrato  la necessità di considerare oltre al profilo giuridico  anche quello economico dell’ente locale. Per poterne  valutare l’efficacia dell’azione, elaborando anche una concezione del servizio pubblico locale, ancor oggi attuale (Michele Troisi 1937) .

Questo schema,  approfondito da Carlo Cattaneo, è scomparso per poi riemergere  come un fiume carsico con la legge n.646/1950 istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno .Voluta da  Donato Menichella, ha ottenuto  il risultato, unico nel dopoguerra ,di  avvicinare il reddito  pro-capite  del Sud a quello del Nord. E’ riemerso,  definitivamente, nel 2009  con la “Qualità delle istituzioni “,il modello col quale Mario Draghi ha dato definitiva sistemazione teorica  alla tesi comune ad  Antonio Genovesi, Carlo Cattaneo e Donato Menichella. Sull’esperienza   dell’euro sostiene che  la qualità delle istituzioni è in grado di creare le condizioni per far crescere stabilmente salari, produttività occupazione ed il nostro Stato Sociale. Pertanto l’efficienza delle istituzioni non dipende solo dalla  conformità alla legge ma anche dall’operare  complessivo legato alla  necessità della  rendicontazione, del  controllo e della valutazione dei risultati dell’azione pubblica .

La riforma costituzionale del 2012 ha recepito questo schema che, tradotto nella normativa ordinaria dalla legge n.56/2014 ,ha determinato ,dal 1/01/2016 un nuovo rapporto Stato/Enti Locali.

E’ questa  la riforma orizzontale richiesta  dal PNRR per migliorare equità ed efficienza attraverso un’innovazione strutturale dell’ordinamento. Infatti,  la vecchia  “Amministrazione per Procedure “, ingessata  da  ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati , viene sostituita  con  l’Amministrazione per Risultati ,attenta non solo alla conformità alla legge ma anche alla necessità di verificarne efficienza e congruità con gli obiettivi. A tal fine può  valutare  ex ante i riflessi sulla  qualità dell’istituzione di quanto deciso , eliminando   le distorsioni del Patto di Stabilità che, rimandando tutto ex post, consentiva solo di prendere atto di risultati, imprevedibili ed ormai irrimediabili. Di conseguenza gli enti locali vengono abilitati  a  rimuovere  gli  ostacoli ,procedurali, amministrativi e burocratici che  impediscono  l’effettiva attuazione del PNRR.

In particolare sono eliminati i seguenti  “Colli di Bottiglia” :

1) Rimediare all’insuccesso di equità ed efficienza dello schema federale della  legge n.49/2009,con un  federalismo solidale ma responsabile.

2) Elaborare i piani strategici  necessari per consentire  alle 14  Città Metropolitane l’assunzione del ruolo di Motori dello Sviluppo Economico, attribuito dalle legge istitutiva e non ancora realizzato  (4).

3) Assicurare a Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo obbligate al Patto di Rientro, l’ottimizzazione della possibilità di conciliare la riduzione del disavanzo con l’incremento degli investimenti.

 4)Assicurare   ai terrori esterni  la cattura degli “spillovers effects” delle Città Metropolitane , realizzando l’interrelazione con l’Italia non metropolitana  sulla quale si gioca il futuro sviluppo economico della nazione.

5) Superare l’instabilità istituzionale e la fragilità finanziaria delle Amministrazioni Provinciali.

6 )Risolvere   per le regioni  che non sono sede di Città Metropolitane,   il problema della regolamentazione dei flussi finanziari all’interno delle Amministrazioni Provinciali e delle Unioni comunali e tra di esse ed il  capoluogo regionale .

7 ) Fondare il SS nazionale sulla  sostenibilità finanziaria  e non sull’impossibile conciliazione tra risorse finanziarie limitate e bisogni sanitari illimitati .

8) Realizzare il ruolo di  leva per il riequilibrio territoriale, assegnato ai Beni Culturali dalla  procedura di valorizzazione voluta dal Ministro  Dario Franceschini con la legge  18/XI/2019n.132  .

9)Risolvere il problema della valutazione dell’impatto ambientale della spesa del Terzo Settore, rimediando alla provvisorietà  della legge n. 106/2016 che definisce “strumenti sperimentali ““quelli indicati.

Infine va tenuto presente che detto modello consente  anche l’immediato incasso  perché, a differenza delle altre (fisco, giustizia ecc), trattasi di una riforma  già in vigore dal 1/01/2016 ed anche corredata  dalla valutazione del relativo impatto economico.

Antonio Troisi

 

 

 

 

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