La Riforma Cartabia del Processo Civile, con un rito unificato, ha introdotto il nuovo Tribunale che sarà competente in materia di stato delle persone, minori, famiglia, separazioni e divorzio

A nove anni dalla legge di riforma della filiazione che ha ridistribuito le competenze nelle cause relative agli istituti di diritto di famiglia, si realizza l’auspicata creazione del Tribunale Unico per la famiglia e le persone.

La Legge di riforma del processo civile prevede, agli art. 20 e 21, oltre alla ridistribuzione delle competenze, anche la creazione di un apposito “rito unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

Il Tribunale unico per la famiglia e le persone

Eliminato il Tribunale per i minorenni, è stato istituito un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all’art. 42 dell’ordinamento giudiziario.

Le sezioni circondariali assorbiranno le competenze assegnate al Tribunale per i minorenni dall’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione  del Codice Civile,oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (riconoscimento/disconoscimento di figli)le separazioni,i divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio.

Tra le materie di nuova attribuzione provenienti dal giudice minorile troviamo:

  • Decadenza della responsabilità genitoriale
  • Riconoscimento di figli nati da relazioni parentali
  • Azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (Art 317 bus Codice Civile)
  • Affido temporaneo del minore (art. 1 e 2 L. 184/93)
  • Autorizzazione al matrimonio del minore
  • Amministrazione del patrimonio del minore e continuazione nell’esercizio dell’impresa

La sezione circondariale si occuperà anche dei procedimenti di competenza del giudice tutelare e dei procedimenti che hanno ad oggetto la richiesta di danni endofamiliari.

Con questa ridistribuzione, il legislatore si propone di eliminare il residuo “dualismo” sopravvenuto dopo la riforma della filiazione del 2012.

In materia di provvedimenti de potestate non ci sarà più il peculiare meccanismo della cosiddetta “attrazione di competenza” se è in corso un procedimento di separazione /divorzio da parte del Tribunale ordinario per le decisioni sulla limitazione della potestà (art 333 Codicxe Ciivile).

L’infelice formulazione dell’art. 38 disp. att. aveva spezzato in due l’istituto, attribuendo al giudice specializzato la competenza sulle decisioni di decadenza, mentre altri tipi di limitazioni potevano essere trattate dal giudice ordinario.

Lesezioni distrettuali avranno competenza in materia penale, di sorveglianza e di adozioni, oltre alle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

La sezione funzionerà inoltre come giudice d’appello delle decisioni della sezione circondariale.

I Magistrati i assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al Tribunale per le persone. Verrà meno il limite dell’assegnazione decennale nella funzione.

La riforma Cartabia prevede una generalizzata riserva dello svolgimento delle attività istruttorie in capo ai giudici togati, in modo tale da assicurare al massimo grado la professionalità in delicate attività procedimentali istruttorie, che possono influire in modo determinante sulla famiglia, con la sospensione dei provvedimenti dei genitori dall’esercizio responsabilità genitoriale o il collocamento del minore presso affidatari o in casa-famiglia.

La nuova procedura uniformata

La riforma andrà a incidere sulle regole applicabili ai processi che si celebreranno innanzi al Tribunale unico, andando ad eliminare le differenze di rito e uniformandole sotto un unico procedimento. Non esisterà differenza tra procedimenti dettagliatamente disciplinati dal codice di rito (separazione e divorzi) e giudizi sommariamente descritti dalle norme sul rito in camerale (art.737 e ss C.p.C.).

Le previsioni odierne creano, infatti, particolarità che vanno a incidere sui diritti fondamentali, quali il diritto a un giusto processo e alle garanzie correlate.

Basti pensare alla dibattuta questione interpretativa sulla possibilità di reclamare i provvedimenti provvisori e urgenti emessi nel giudizio che si svolge in camera di consiglio, rispetto a quelli emessi nel rito separativo ai sensi dell’708 CpC.

Tutti i procedimenti saranno introdotti con ricorso di cui la legge indicherà i requisiti. Fin dall’inizio del giudizio le parti saranno onerate della produzione documentale completa in ordine alla situazione economico-patrimoniale.

La nuova Riforma  prevede anche il deposito di un “piano genitoriale” che descriva gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute.

Le fasi processuali saranno scandite da meccanismi di preclusioni e decadenza.

Sarà sempre previsto l’invito da parte del giudice alla mediazione familiare e la possibilità per il giudice di formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite.

A garanzia degli interessi dei minori, il giudice potrà disporre, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale.

Saranno riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale.

Per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è delineato un unico rito modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 c.p.c., disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga tramite lo scambio di note scritte contenenti anche la dichiarazione di volontà di non volersi riconciliare.

Analogamente per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898/70, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti o nelle ipotesi in cui il tribunale ritenga necessario un approfondimento in merito alle condizioni proposte dalle parti.

Ciò che dovrebbe emergere è un processo più giusto e più veloce che garantisca e tuteli i diritti indisponibili e i minori.

La competenza per i danni endofamiliari

Da ultimo va segnalato che la Riforma ha attribuito al Tribunale Unico la competenza per i c.d. danni endofamiliari. Con l’art.50, comma 5 del R.D. 30 gennaio  1941, n.  12 ove si prescrive che “Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i  procedimenti  previsti dagli articoli 84, 90,  250,  quinto  comma,  251,  317-bis,  secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del  codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio  1983,  n.  184,  e dall’articolo 31 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  nonché tutti  i  procedimenti  civili  riguardanti  lo  stato  e  la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le  convivenze e i  minori,  unitamente  alle  domande  di  risarcimento  del  danno connesse  per  l’oggetto  o  per  il  titolo,  e  i  procedimenti  di competenza del giudice tutelare.

Si è, quindi, precisato con la nuova norma che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto.

In proposito si osserva che la legge delega contempla l’attribuzione al “nuovo” Tribunale delle domande di risarcimento del «danno endo-familiare», espressione che si sta diffondendo nella prassi ma della cui stessa utilità alcune voci dottrinali dubitano.

Tale espressione – mai impiegata in precedenza dal legislatore – indica, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli.

Piuttosto che fare uso di una categoria ancora di incerto inquadramento dottrinale, si è preferito fare riferimento ad un concetto – quello di causa connessa per l’oggetto o per il titolo con le domande aventi ad oggetto i rapporti sopra indicati – ormai consolidato e tale da escludere che possano essere attratte alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche domande risarcitorie connesse solo soggettivamente, e che non trovano quindi diretto fondamento nel rapporto di natura “familiare” in senso lato(così la Relazione Illustrativa).

Il nuovo ruolo dei GOT

Con l’art 3 del DL. n. 105 del 10 agosto 2023 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, e ecc”, il Governo ha previsto l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dalla Riforma Cartabia in tema di impiego dei giudici onorari nei procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni per la responsabilità genitoriale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 473-bis,secondo comma, del codice di procedura civile, che, dettava il regime transitorio delle nuove disposizioni processuali per i procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni.

La disposizione anticipa, dando applicazione immediata, la possibilità di delegare i giudici onorari alle nuove funzioni di ascolto del minore e delle parti, su delega e in supporto all’attività istruttoria dei giudici ordinari.

Lo scopo del Decreto è stato quello di intervenire con urgenza per dare immediata soluzione alle difficoltà insorte dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, attuata con D.Lgs. n. 140 del 10 ottobre 2022 che prevede la definitiva realizzazione del rito unificato innanzi al nuovo Tribunale per la famiglia per la data del 31 dicembre del 2030, in cui i giudizi civili eventualmente ancora pendenti dovranno necessariamente proseguire innanzi alla sezione circondariale del nuovo Tribunale della famiglia.

Il Giudice onorario, cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria, compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. assicurando il celere ed efficace svolgimento dei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale innanzi alla giurisdizione minorile.

E possibile per i giudici onorari procedere all’ascolto del minore, su apposita delega del collegio o del giudice istruttore, solo per tale specifica tipologia di procedimenti per cui la sua applicazione deve ritenersi ristretta ai soli procedimenti in tema di responsabilità genitoriale innanzi al giudice minorile.

Le ragioni della anticipazione è  dovuta all’entrata in vigore della disposizione in tema di magistratura onoraria sono da ravvisarsi nella Risoluzione del Parlamento europeo del 5 Aprile del 2022, in tema di “tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”, adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma n.206 del 2021, che valorizza opportunamente l’apporto di giudici onorari nell’implementazione del diritto del minore di essere ascoltato, “indipendentemente dal suo contesto sociale, economico, etnico”, e di “poter godere pienamente dei diritti fondamentali a titolo personale indipendentemente dai propri genitori o tutori legali”.

Il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di garantire che l’audizione del minore sia “condotta da un giudice o un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione neanche da parte dei genitori”.

La Risoluzione del Parlamento europeo evidenzia, poi, che le audizioni “dovrebbero svolgersi in un contesto a misura di minore ed essere consoni all’età alla maturità e alle abilità linguistiche del minore, in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, fornendo nel contempo tutte le garanzie tese ad assicurare il rispetto dell’integrità emotiva e dell’interesse superiore del minore e assicurando che l’autorità competente tenga in debita considerazione le opinioni del minore in funzione della sua età e maturità.”

Nella stessa si sottolinea, inoltre, che, “nell’ambito dei procedimenti di diritto familiare, in cui vi è un sospetto di violenza domestica familiare assistita, l’audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati medici o psicologi compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile per non aggravare il suo trauma o causali ulteriori danni.”

L’intenzione del Parlamento europeo è di incentivare la professionalità multidisciplinare degli esperti nei procedimenti di conflitto familiare che possano pregiudicare l’interesse del minore e i suoi diritti personali.

Occorrerà dunque provvedere ad una formazione specifica per poter affiancare i magistrati nel difficile compito assegnato dalla nuova riforma.

Mario Pavone

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