Gli emendamenti presentati dal Governo sulla Legge di bilancio 2023 contengono due importanti novità per la parte della riforma del Reddito di cittadinanza che tendono a radicalizzare la separazione degli interventi destinati ai beneficiari dei sussidi pubblici in età di lavoro e le persone a carico che non sono in grado di lavorare. Queste novità prevedono la riduzione temporale da 8 a 7 mesi del sostegno al reddito per le persone occupabili e l’obbligo da parte dei beneficiari di accettare tutte le offerte di lavoro possibili, anche quelle non ritenute congrue sulla base dei criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 42 del 14 luglio 2018.

Questa seconda novità ha scatenato una serie di polemiche da parte dell’opposizione tese ad assimilare l’obbligo di accettare tutte le offerte di lavoro, con la perdita dei sussidi per l’interessato e per i familiari a carico in caso di rifiuto, a un’arma messa a disposizione dei datori di lavoro per ricattare queste persone sino a obbligarle ad accettare qualsiasi tipo di proposte di lavoro, comprese quelle prive di tutela legale e contrattuale.

Sono argomenti del tutto infondati dato che la tutela legale e l’applicazione dei contratti collettivi rimangono dei vincoli non aggirabili da parte dei datori di lavoro a prescindere dalla definizione dell’offerta congrua che è stata introdotta dal legislatore per la finalità di reinserire le persone che hanno perso il lavoro con modalità coerenti con il proprio profilo professionale e con un salario non penalizzante alle condizioni contrattuali precedenti o al sussidio al reddito percepito.

Nella fattispecie dei beneficiari del Rdc, l’impianto dell’offerta congrua contenuta nel Decreto ministeriale viene citato formalmente ma disatteso dalla normativa adottata. Tanto dall’essere completamente disapplicato in via di fatto anche sulla base dei riscontri dei monitoraggi delle politiche attive del lavoro dall’Anpal, che non dà conto delle offerte di lavoro proposte, accettate o rifiutate, e degli esiti degli incentivi erogati alle imprese per le assunzioni dei beneficiari del Rdc che risultano attivati per 147 occupati nel corso di tre anni di vigenza.

Cosa si intende per offerta congrua? Il D.M. richiamato, in attuazione del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (riforma dei sostegni al reddito del Jobs Act) la definisce in relazione a tre criteri principali: la coerenza con le esperienze lavorative maturate; una distanza del posto di lavoro rispetto alla residenza entro i 50 km o gli 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici; una proposta contrattuale di durata superiore ai tre mesi, con importi salariali coerenti con i contratti collettivi sottoscritti dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative e un orario di lavoro non inferiore all’80% rispetto a quello dell’ultimo contratto di lavoro.

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Natale Forlani

 

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