Massimo Molteni è intervenuto tre giorni fa in materia di vaccinazione obbligatoria ( CLICCA QUI ). Oggi ritorna sul tema e sugli aspetti costituzionali e di legge, oggi vigenti.

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Comma due dell’articolo 32 della Costituzione italiana.

Ne consegue che in assenza di consenso nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario: non saprei dirvi se è deriva “liberista” e non “popolare”  già in essere al momento della stesura della Costituzione e se già all’epoca prefigurasse derive nichiliste, come quelle che stiamo purtroppo vivendo (aborto, regole del fine vita e adesso anche eutanasia): a me, sembra un principio di sacrosanta tutela della persona di cui come cittadino e medico vado orgoglioso, e che rende centrale quello che viene chiamato consenso all’atto medico, meglio noto come “consenso informato”

Comprendo che per chi non è medico  o non esercita professioni connesse alla complicata questione delle attività di cura e del relativo consenso, possa sembrare un po’ astruso disquisire attorno al “consenso informato”: vi garantisco che non è una mia invenzione, ma è frutto di una progressiva e consolidata riflessione che altri esperti (medici e non) ben più bravi di me, hanno fatto  e che hanno contribuito a far diventare deontologia medica e leggi dello stato, attualmente vigenti

Art 35 del codice di deontologia medica in vigore.  Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano

La legge 219 del 2017

Così recita :  “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia dei medesimi…” (art 1 comma 3 legge 219/2017).Ci sono notevoli contributi in letteratura medica e giuridica che cercano di descrivere cosa sia il consenso informato e come regolarsi nel caso la persona non sia nelle condizioni per poter dare il proprio consenso all’atto medico.

Una possibile definizione, non necessariamente condivisibile, può essere tra le tante la seguente: consenso dell’atto sanitario. Diritto incoercibile del paziente all’autodeterminazione rispetto alle scelte diagnostiche/ terapeutiche/ riabilitative.

Sono innumerevoli le decisioni in sede giurisprudenziale che sanzionano medici e strutture ospedaliere  in sede civile e anche penale, nel caso di interventi diagnostici o terapeutici erogati senza consenso o con un consenso non chiaramente o , nei casi previsti dalla legge, esplicitamente raccolto.

Quando si può intervenire senza consenso informato della persona?

Anche questo è previsto dalla nostra legge e va sotto il nome di TSO (trattamento sanitario obbligatorio)ed è regolamentato  dall’articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno.

È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l’effettuazione di determinati accertamenti e terapie. Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia che,   se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia). Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici .

 Ogni sforzo va fatto affinché la persona sia portata ad acquisire consapevolezza circa i rischi e i benefici delle procedure di cura proposte: senza il suo consenso non si può agire e bene fanno tutti coloro che continuano incessantemente – nel caso dei vaccini – a informare correttamente e a sollecitare una adesione alla campagna vaccinale consapevole, anche richiamando doveri di solidarietà sociale e doveri verso la collettività e gli altri: proprio la antropologia cristiana ci porta a richiamare tutti che abbiamo un dovere di solidarietà verso gli altri, specie i più deboli, che ci devono far sacrificare anche alcuni nostri legittimi diritti: vale anche per le vaccinazioni in generale e quella contro il Covid.

Il punto non è essere vax o no-vax. La questione è valutare se sussistono gli estremi affinché il Parlamento legiferi circa la obbligatorietà del vaccino, contro la volontà del singolo individuo, limitando una prerogativa costituzionale.
Poichè la costituzione impone anche alla legge il vincolo di rispettare la persona umana (libersimo sfrenato?), è sicuramente da prevedersi che un atto legislativo che limiti anche temporaneamente la libertà decisionale dell’individuo, deve essere proporzionata, limitata nel tempo e giustificata per un bene – anche collettivo – superiore, dimostrabile senza ombra di dubbio.

Non c’è dubbio che in caso di pandemia come l’attuale ci siano i presupposti per legiferare.

Ma, sempre in tema di proporzionalità degli atti normativi, visto che è in gioco un limite alla libertà tutelato dalla Costituzione italiana, bisogna valutare rischi e vantaggi di un obbligo vaccinale. A mio parere, i rischi circa il vaccino – per quel che ad oggi si sa – sono molto bassi, di sicuro non superiori a quelli derivanti dal contrarre l’infezione (anzi! decisamente più lievi) e certo non superiori a tanti altri trattamenti sanitari che ordinariamente eseguiamo (magari con superficiale consapevolezza): tutta la polemica del rischio dei vaccini- allo stato attuale delle cose – è oggettivamente risibile (argomentazione irricevibile quella che paventa futuri danni negli anni a venire per tecniche non ancora valutate longitudinalmente: di solito per la commercializzazione di un nuovo farmaco – dopo attenti test  e valutazioni e con  trial l clinici sperimentali rigorosi – il periodo di osservazione circa la comparsa di eventi collaterali è abbastanza limitato (di certo inferiore alla esperienza acquisita ora con questi vaccini): semmai è la osservazione nel tempo a far correggere il tiro. Eccezione  a questa regola  generale sono i farmaci per i bambini e per le donne in gravidanza, perché su organismi in tumultuoso sviluppo (i bambini o gl i embrioni o i feti) è necessario molta più prudenza e tempi di osservazione molto più lunghi: ben inteso sempre rispetto al rapporto rischio-beneficio

Non c’è alcun dubbio che il vaccino anticovid dia molti più benefici a chi lo esegue, rispetto al rischio di contrarre la malattia: i dati sulla minore gravità e mortalità sono dotati di buona evidenza: vale di certo la pena vaccinarsi! 
Ma se uno non ne vuole sapere? che diritto ho di obbligarlo, per legge?

Se il vantaggio per la collettività è indubitabile e chiarissimo, non avrei dubbio alcuno: purtroppo anche il soggetto vaccinato può  comunque ammalarsi (anche in forma lieve e asintomatica) e quel che è peggio può trasmettere la malattia ad altri (probabilmente meno che i non vaccinati: ma siamo in attesa di prove).
 Non c’è dunque un vantaggio sociale “erga omnes” dimostrato.

La questione è quindi: di fronte a rischi vaccinali bassissimi, ma comunque esistenti, di fronte ad un vantaggio  sociale importante, ma non decisivo (tant’è che vaccinati o no dobbiamo protrarre la mascherina al chiuso e agire le regole di prudenza stabilite), in presenza di una adesione VOLONTARIA  alla campagna vaccinale molto alta (entro fine mese superiamo l’80% dei soggetti vaccinabili) atteso che ci sarà sempre la quota dei bambini che non potrà essere vaccinata (quindi fonte di rischio e future mutazioni nuove) , che purtroppo molti paesi con cui siamo globalmente connessi non riescono ad avere le dosi per vaccinare la popolazione (altra fonte di rischio per future mutazioni), è legittimo sospendere un diritto delle persona – COSTITUTUZIONALMENTE rilevante –  con un atto legislativo, ancorché temporaneo che introduce un obbligo di cura attraverso un atto medico che come per tutti gli atti medici non è  mai a rischio zero per la persona?

Non è possibile la traslazione del mio pensiero e dei mie dubbi al riguardo (che sono prevalenti in virtù della alta adesione vaccinale al cui favore mi sono speso e continuo a spendermi) a temi come Aborto e Eutanasia: in quei casi non è in gioco il mio diritto di scegliere le cure per me, ma di impedire o porre termine alla vita di un altro: sono in gioco in quei casi, la vita di un altro non la libera determinazione delle scelte di cura personali!

Sono al momento impressionato dal crescente disprezzo per la Persona, specie la più debole e indifesa e che si va estendendo con disinvoltura ad altri ambiti  e situazioni e a interi gruppi di persone. Credo fermamente che la difesa delle persone cominci sempre da noi, dal rispetto che dobbiamo portare agli altri, anche quando fanno scelte che non condividiamo: ben inteso, se non  mettono a repentaglio o sopprimono la vita altrui. Credo che proprio in questi anni dobbiamo educare tutti al rispetto della persona: anche lo Stato deve rispettare la persona!

Non condivido le teocrazie. Nemmeno gli stati che sigillano i propri abitanti per frenare un a pandemia sparando a vista su chi esce in strada: sembrano magari animati da buone intenzioni (adesso) , ma non vorrei che poi si stabilisse per legge chi ha diritto di essere curato e chi no(forse vi è sfuggito ma una dichiarazione in piena emergenza pandemica fatta da alcuni colleghi italiani  circa la necessità di stabilire per legge chi dovesse essere intubato e chi no, mi ha molto turbato: a me gli stati etici non piacciono nemmeno un po’).

Massimo Molteni

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