Onorevoli Colleghi!

Nella questione nota delle “quote latte”, un regime di contingentamento  della produzione di latte  nei singoli Stati e da parte dei singoli produttori, introdotto con il Regolamento Cee 856/84 e cessato l’1 aprile 2015, ad oggi, dunque,  a una quarantina d’anni dalla loro data di nascita, si sono compiuti atti e determinati fatti che hanno provocato vittime individuali, gli allevatori, e una vittima collettiva, l’Italia.

Questa legge ha un fine generalissimo ed astratto, come dovrebbero avere tutte le leggi: quello di cancellare gli “ingenti danni allo Stato italiano e agli allevatori che hanno rispettato le regole” per usare le parole del provvedimento assunto dal Giudice delle Indagini Preliminari di Roma in data 5 giugno 2019.

Perché si citi detto provvedimento è chiaro: sono trascorsi quattro anni e mezzo dalla sua assunzione; sono trascorsi senza un riscontro chiaro, definitivo da parte politico-amministrativa circa un’asserzione, in esso contenuta, concernente “il modo sconsiderato e generalizzato in cui, per anni, è stata amministrata la cosa pubblica con riferimento alla questione quote-latte”.

Il legislatore, eventualmente sulla proposta del Governo, deve chiudere la stagione delle quote latte togliendo di mezzo definitivamente, al cospetto dell’Unione Europea, il convincimento che l’Italia, nel comparto agricolo e dell’allevamento e nelle loro proiezioni alimentari, abbia violato le leggi comunitarie e si sia assunta il ruolo di Paese canaglia.

Quel che non è stato coltivato sin qui, sotto una opacità inquietante, meglio definita in sede penale e in forma attutita in sede di giurisdizione amministrativa e contabile, è il fatto pressochè certo che l’Italia non ha valicato la quota latte nazionale. Ciò che costituisce il confine tra due territori giudiziari: quello europeo, quello della Corte di Giustizia, che ha ragione di essere calcato se la violazione delle quote latte nazionali si è verificata; quello nazionale per l’accertamento di ogni responsabilità per la gestione e le omissioni che abbia provocato l’incrinatura della reputazione europea ed internazionale del paese Italia, ove le quote nazionali assegnate di anno in anno non siano state superate.

Il Legislatore, con il suo principale braccio esecutivo, il Governo, non deve avere, e con la presente legge non avrà, nessuna forma di arrendevolezza (quella che, con tutto il rispetto, traspare per esempio nella giurisprudenza amministrativa ove la questione del valicamento-mancato valicamento della quota nazionale vene affrontata con un uso onestamente incomprensibile del condizionale: “vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo di vigenza del sistema delle quote latte e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori…gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti”)  nel terreno propizio per la ricostruzione della verità nell’interesse generale del Paese, quello in cui si è consolidata, secondo le ricostruzioni peritali che hanno fatto da base alla citata ordinanza penale, la massima parte delle condotte che hanno ingiustamente additato l’Italia a Paese che ha sistematicamente violato il regime delle quote latte. Il Legislatore, con il suo braccio esecutivo, il Governo, con la presente legge si intesta esplicitamente, come tendono a fare, nel loro interesse, le istituzioni dell’Unione Europea, il ristabilimento della certezza dei dati relativi all’intero sistema delle quote latte, avvia una politica permanente di controllo del settore che ridondi in certezza del diritto e dei diritti, e, conseguentemente, in effettivo legittimo affidamento a tutela delle legittime aspettative di tutti gli operatori del settore, in sede nazionale e comunitaria e internazionale, a supporto del Made in Italy.

Non si consideri un inciso il fatto che il ristabilimento della verità sulla produzione nazionale di latte, se vale per il passato e per le quote latte, vale nello stesso tempo a presidiare il valore del Made in Italy agricolo alimentare, ben oltre ogni sforzo ed ogni risultato conseguibile dalle campagne pubblicitarie. A voler dare una intitolazone efficace alla presente legge si dovrebbe dire che essa è “Per il rendiconto finale sul sistema delle quote latte e per l’affidabilità del Made in Italy agricolo-alimentare”.

Per questo motivo, la presente legge, diversamente da quanto disposto, a titolo esemplificativo, dalla giurisdizione amministrativa (che si è affidata all’Agea nel disporre l’istruttoria sulla questione dei prelievi supplementari, nonostante la probabilissima responsabilità di tutto quel che è successo), nella prospettiva di un cambiamento di corso per l’intero comparto, stabilisce che la decisione finale sul valicamento-non valicamento della quota nazionale di produzione del latte, in vigenza di quel regime, sia assunta sulla base di un’istruttoria commessa ad un organismo terzo ed imparziale che, usando le parole di un Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, “disponga di una competenza esplicita e inequivocabile per poter intervenire”.

Il Giudice per le indagini preliminari di Roma, notificando il suo provvedimento al Ministro dell’Agricoltura pro tempore, ha aperto la stagione delle decisioni conclusive in merito alle quote latte. Il compito della relazione ad una proposta di legge consiste nell’asciugatura della legittima letteratura sui temi in essa trattati al fine di motivare puntualmente il contenuto normativo.

Ancora in balia di una pervicace e fruttuosa resistenza alla verità dei fatti sanzionata in un provvedimento processuale,  impossibilitato a far finta di niente e tenace nella logica punitiva per lo Stato e per gli allevatori, quella della rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte, il legislatore, anticipato in via di necessità ed urgenza dal Governo per il tramite del “solito” decreto legge, alla prima occasione utile, prende tempo dilazionando, secondo consuetudine, il termine di presentazione delle domande di rateizzazione dei prelievi supplementari. La relazione illustrativa che accompagna l’emendamento che serve alla dilazione del termine, tuttavia, contiene un passaggio rilevante anche ai fini della presente legge. Lo si deve riportare per esteso: “L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (in R:G: 96592/2016), nonché le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-4333/15) evidenziano la necessità, per l’amministrazione nazionale, di verificare la correttezza dei dati inerenti il calcolo del prelievo supplementare latte: pertanto le operazioni di cui sopra necessitano, da parte delle strutture tecniche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) di ulteriori approfondimenti e di verifiche di fattibilità sia tecnica che amministrativa”. Con linguaggio popolare, forse improprio in sede parlamentare, capre e cavoli vengono associati per giustificare uno slittamento di termini.

Proprio e giusto, per converso, è distinguere tra Ordinanza del giudice penale e Sentenze della Corte di Giustizia. Queste ultime affermano che il legislatore nazionale ha violato l’ordinamento comunitario per aver sostituito criteri contenuti nella legislazione europea vincolanti per quella nazionale. Un errore inescusabile, ma non paragonabile per il contenuto di dannosità a quello compiuto ai fini della misurazione della quantità di latte prodotta per le conseguenze nell’ambito del sistema quote latte. Un errore venato di dolosità, secondo l’Ordinanza del giudice penale, che ha spinto l’Italia e i suoi allevatori onesti nel girone infernale del regime dei prelievi supplementari.

Una risposta politica e amministrativa, elusa nella citata relazione illustrativa, è dovuta, ma non può essere affidata ai soggetti che nell’istruttoria penale sono indagati come responsabili della condotta delittuosa relativa alla falsificazione apparentemente autolesionistica dei dati sulla produzione del latte. Di questo la presente legge si fa carico.

Intanto è chiaro che la sussistenza di presupposti costituzionali di necessità ed urgenza per legittimare il ricorso al decreto legge non ve ne erano; basti pensare che vengono fatti risalire in parte ad una sentenza europea d’inizio 2018!

In ogni caso, ex post, non sono stati confermati da una febbrile attività politico-amministrativa per verificare l’autentica quantità di latte prodotto in Italia in vigenza del sistema quote latte.

L’ordinanza del Giudice penale costituisce una formidabile opportunità per consolidare l’affidabilità del sistema paese nel settore dell’allevamento ai fini della produzione di latte, e non solo.

La presente legge risponde, concretamente, ai dubbi proposti dal giudice penale, con le seguenti azioni:

  • la prima, per grado istituzionale e costituzionale, annulla in radice il rischio paventato dal Giudice di delegare all’autorità giudiziaria (che peraltro non ha avuto successo una volta investitane) compiti che appartengono al legislatore e all’esecutivo;
  • conferma che il prelievo supplementare consegue all’unico fatto giustificativo del superamento su base nazionale della quota di produzione del latte assegnata all’Italia e interviene in modo appropriato a verificare la certezza penalistica che i dati sui capi che producono latte erano falsi e sono suscettibili di falsificazione, data la inattendibilità dei numeri forniti da Agea e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo (utilizzati nel tempo delle quote latte ed oggi per il consolidamento del Made in Italy caseario);
  • attiva la riforma delle banche dati dichiarative, anche con ricorso a banali ma affidabili applicazioni di intelligenza artificiale, per renderle effettivamente certificative del patrimonio zootecnico destinato alla produzione del latte;
  • attiva la riforma della legge n. 119 del 2003, rendendo effettive e certificate le competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, anche in questo caso mediante ricorso ad applicazioni di intelligenza artificiale che renda legalmente efficiente il disposto dell’art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 relativo alle modalità di determinazione dei capi di bestiame abili alla produzione del latte;
  • commissaria, sotto la responsabilità unitaria dei Ministri dell’Agricoltura e dell’Economia, tutti i soggetti titolari di funzioni dirette o delegate nella materia degli allevamenti e della produzione del latte;
  • abroga, previa motivata domanda di sospensione di tutte le decisioni della Corte di Giustizia e previa attuazione della procedura di consultazione della Commissione Europea, l’art. 10 bis del Decreto legge 13 giugno 2023, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.103, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano, nonché le previsioni legislative eventuali che abbiano prorogato il termine ivi previsto del 10 ottobre 2023.

La presente legge, a fugare ogni incertezza sul suo rispetto della cornice normativa europea, contiene una proceduralizzazione degli atti da compiersi per l’accertamento dei dati della produzione nazionale del latte in vigenza del sistema delle quote latte e odiernamente che è totalmente inscritta nel quadro operativo dell’art.107 del TFUE che impone agli Stati membri di non assumere provvedimenti che alterino il principio di concorrenza. Anzi, ha la pretesa di offrirsi come paradigma per le ipotesi di accertamento dell’esistenza di aiuti di Stato che corrono costantemente nell’Unione Europea. In definitiva, il legislatore italiano, con la presente legge si pone in condizione di leale collaborazione con l’Unione Europea sapendo che l’azione di accertamento del volume produttivo del latte in vigenza del sistema quote  che sarà portata a termine con le modalità qui previste sarà verificata dalla Commissione Europea la cui decisione, ove non confermi il risultato nazionale, sarà oggetto di ricorso alla Corte di Giustizia.

Quantunque sia risultata chiara l’inutile complessificazione del regime legale del sistema quote latte, assoggettate a ripetute modificazioni, conseguenza di interventi successivi che hanno dilatato le maglie dell’elusione e dell’evasione anziché restringerle, il ricorso alla sua denuncia nelle sedi giurisdizionali nazionali e comunitarie, ad evitare sanzioni e prelievi d’ogni genere, non è stato ritenuto convincente.

Con la presente legge, l’Italia ritiene di poter indicare quale sarebbe dovuta essere e quale dovrà essere la tecnica legislativa da associare al conseguimento degli interessi nazionali e comunitari, poiché vero l’assunto che l’esecuzione di un atto comunitario è soggetta ai principi fondamentali del diritto comunitario, è altrettanto vero che la procedura di  adozione degli atti nazionali è quella stabilita da ciascuno Stato membro. Ciò che rende conforme al diritto comunitario e al diritto italiano la procedura recata nella presente legge. Tutto questo sulla base di un presupposto consolidato anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, il seguente: con le quote latte individuali è stato creato un diritto artificiale di produrre latte.

La presente legge soddisfa ed esalta i principi generali del diritto riconosciuti dal diritto comunitario e consente di conseguire una certezza qualificata circa il livello di produzione del latte in Italia in vigenza del regime di quote latte.

 

 

Disposizioni per l’accertamento della produzione di latte per ciascun anno di vigenza del regime comunitario di Quote latte

 

Articolo 1. Abrogazione dell’articolo 10 bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n.103. Sospensione interinale dell’Agea e istituzione di un organismo operativo.

  1. E’ abrogato l’art. 10 bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante “Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n.2013/2092.
  2. Le operazioni nazionali di compensazione e di determinazione dei prelievi supplementari sono sospese e sono sospesi i termini amministrativi e processuali ad essi connessi. Al termine della procedura di accertamento di cui alla presente legge relativa al livello di produzione nazionale di latte, anno per anno, in costanza della vigenza del regime di quote latte, si procederà alla nuova regolamentazione secondo le direttive che saranno date in sede europea
  3. Al fine di costituire un contesto terzo ed imparziale per la procedura di accertamento di cui al precedente comma 2, a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Interministeriale di cui al successivo comma 4, è sospesa ogni attività dell’ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165, connessa al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
  4. Per l’esercizio delle attività connesse al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, viene istituito, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, un Comitato operativo interinale composto da cinque membri. Il Comitato si forma, entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente legge, a cura della Conferenza dei Rettori delle Università (CRUI). La Conferenza dei Rettori delle Università, con procedura di sorteggio in uso nei concorsi pubblici, fornirà ai Ministri i nominativi estratti tra i Professori Ordinari delle Università italiane in numero di quattro per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in numero di uno per il settore informatico.
  5. Il Comitato operativo interinale resta in carica fino alla consegna nelle mani dei Ministri che lo hanno istituito della relazione sulla produzione di latte in Italia, anno per anno, nel periodo di vigenza del regime delle quote latte, entro il termine massimo di nove mesi.
  6. Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio Decreto, da emanarsi in pari data del Decreto Interministeriale di cui al precedente comma 4, provvederà alla organizzazione delle attività già di competenza dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per tutto il periodo di operatività del Comitato di cui al precedente comma 4, garantendo la possibilità di avvalersi in autonomia delle risorse professionali e tecnologiche dell’Agenzia medesima.
  7. Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente comma 4 sono a carico del bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
  8. Il Comitato operativo interinale, nell’evenienza dell’accertamento dell’esistenza di fatti concretizzanti un’ipotesi di reato, ne trasmette i relativi elementi alla Procura della Repubblica di Roma.
  9. La relazione finale del Comitato operativo interinale sarà notificata il giorno stesso del suo deposito alla Commissione Europea dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Articolo 2. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.