Giorgio La Pira, in contrasto col fascismo e coi socialcomunisti secondo cui lo Stato è la fonte di ogni diritto, sostiene che i diritti inviolabili della persona e delle aggregazioni di cui fa parte non sono creati dallo Stato, il quale può solo tutelarli perché gli sono anteriori, non solo in ordine di tempo ma anche di importanza. Ne emerge una via  italiana alla democrazia: non burocratica, né centralista/decisionista, ma come lavoro di armonizzazione fra varie forme di potere legittimo, cioè fedele ai valori e alle tradizioni della nostra terra.

Seguiamo i lavori della Prima Sottocommissione  –   Principi dei rapporti sociali (economici)

3 Ottobre 1946

Il Presidente( Tupini)  prega l’onorevole Lucifero di svolgere la sua relazione sull’argomento affidatogli: «I principi dei rapporti sociali ( economici) » sul quale dovrà riferire anche l’onorevole Togliatti.

Il lavoro e il ruolo del lavoratore: soggetto, non oggetto dell’economia

Interventi di La Pira : “Accetto molti degli articoli proposti dall’onorevole Lucifero, dal quale però mi differenzio nel principio ispiratore. Quanto all’accenno fatto dall’onorevole Lucifero ad una pretesa teorica corporativistica dell’onorevole Dossetti, dichiaro che il mio partito concepisce il lavoratore come un coordinatore, come un corresponsabile, un soggetto e non un oggetto dell’economia. E quando l’onorevole Lucifero stesso (esponente del PLI) afferma che il lavoratore è un soggetto dell’economia, viene, in radice, a trasformare l’ordinamento liberale”.

4 Ottobre 1946

Il Presidente pone in discussione la prima proposizione del primo articolo, nella seguente formula concordata: «Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un’attività socialmente utile conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta»

Intervento di La Pira: “ Ritengo utile chiarire il principio (si discute sul principio che il lavoro debba essere socialmente utile) con una norma la quale dica, per esempio, che ci sono tante funzioni sociali di natura manuale ed intellettuale che si possono identificare con il lavoro. Faccio presente che in alcune Costituzioni moderne e progetti di Costituzioni moderne, vi è appunto una formula che parla del lavoro nelle sue varie forme, intellettuali, manuali”

Il presidente pone ai voti l’emendamento Moro – Dossetti : «Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un’attività o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale o morale o spirituale della società umana conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta».

Intervento di La Pira: “Voterò a favore della formula per le ragioni esposte dall’onorevole Dossetti (che afferma: tra le attività doverose del cittadino devono essere comprese anche quelle più spirituali, cioè le religiose e quelle di carattere contemplativo)”.

8 ottobre 1946

Il Presidente legge il testo dell’articolo secondo nella nuova formulazione concordata dagli onorevoli Togliatti e Dossetti:

«La remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia» (art. 36, 1.c.)

Intervento di La Pira: “Gli articoli formulati ed approvati dalla Sottocommissione sono sempre partiti dalla premessa che essi debbano concorrere a far cambiare la struttura economica- sociale del Paese. Se la struttura economico-sociale dovesse restare quella che è attualmente, cioè di carattere liberistico, allora l’articolo proposto avrebbe scarso valore e costituirebbe soltanto un’enunciazione pleonastica; se invece questa struttura subirà dei cambiamenti, allora l’articolo proposto assumerà un grande valore politico e giuridico, in quanto si riferisce soprattutto ad una futura evoluzione della società”.

Il Presidente comunica che dagli onorevoli Togliatti e Dossetti viene proposta una integrazione dell’articolo ora approvato con un comma che si riferisca alla donna lavoratrice e formulato come di seguito.

La donna lavoratrice e i suoi diritti

«Alla donna lavoratrice sono assicurati gli stessi diritti e lo stesso trattamento che spettano ai lavoratori e inoltre sono garantite condizioni particolari che le consentano di adempiere insieme al suo lavoro la sua missione familiare ( vedi art. 37) ».

Interventi di La Pira: “Propongo di sostituire le parole «la sua prevalente missione familiare» alle altre «la sua missione familiare” (proposta poi accolta). “Accetto la proposta dell’onorevole Moro per quanto riguarda la sostituzione della parola «prevalente» con «essenziale», perché effettivamente l’obiettivo che si proponeva era di indicare che la donna ha un’essenziale missione familiare. ”… “ Faccio presente, richiamandomi a una discussione già fatta all’inizio delle riunioni della Sottocommissione, che con la parola «trattamento» si è voluto, si vuole e si vorrà sempre indicare una proporzionalità. Per queste ragioni lascerei la parola «trattamento» anche per ricollegarsi alle discussioni fatte a proposito del primo e del secondo articolo.

“ Nel secondo articolo si è parlato di eguaglianza di trattamento, e a questa parola è stato dato un significato di proporzionalità. E’ bene, pertanto, che rimanga questa terminologia che ormai dovrebbe ritenersi acquisita”.

Il presidente mette ai voti la formula proposta dall’onorevole Togliatti : «Alla donna lavoratrice sono assicurati tutti i diritti che spettano al lavoratore ed in particolare uguale retribuzione per uguale lavoro»

Dopo l’approvazione, il Presidente comunica che la seconda parte dell’articolo è così formulata: «Ad essa sono inoltre garantite quelle speciali condizioni che le consentano di adempiere, nello svolgimento del suo lavoro, la sua essenziale missione familiare»

Intervento di La Pira: “Faccio presente che la vita di una madre di famiglia è interiorizzata nella casa e non può essere espletata dall’uomo. In questo senso si dice che la missione della donna è essenzialmente familiare. La essenzialità dell’uomo nella famiglia ha un altro carattere”.

9 Ottobre 1946

Il Presidente informa che l’onorevole Dossetti ha presentato una proposta di articolo così formulata:

«In caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto ad ottenere per sé e per la sua famiglia (vedi art. 37), ad opera di appositi istituti previdenziali, prestazioni almeno pari al minimo vitale e da aumentarsi in proporzione ai servizi da lui resi.

«L’assistenza nella misura necessaria alle esigenze fondamentali della vita è garantita, ad opera di iniziative assistenziali, a tutti coloro che a motivo dell’età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovino nella impossibilità di provvedere con il proprio lavoro a se stessi ed ai loro familiari».

«La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l’invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori (vedi art. 37); stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.

«E’ organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all’estero».

Il diritto all’assistenza per gli inabili e gli invalidi, come un diritto proprio del lavoratore

Intervento di La Pira: “Mi richiamo all’ordine logico dei concetti esposti dall’onorevole Dossetti, per affermare l’opportunità che, dopo aver parlato del lavoro, del diritto al lavoro, della retribuzione del lavoro, si consideri anche il diritto all’esistenza per gli inabili e gli invalidi, come un diritto proprio del lavoratore e non sotto l’aspetto di assistenza o previdenza, parole queste che ormai non hanno più il significato di beneficienza”.

 La tutela del risparmio

10 Ottobre 1946

A proposito della tutela del risparmio (art. 47, 1.c.)  il presidente rileva che l’onorevole Lucifero insiste perché la tutela del risparmio venga inserita tra i diritti del lavoro e non tra quelle altre regolamentazioni che riguardano la proprietà.

Interventi di La Pira:  “Si tratta di due problemi diversi: uno è il problema della tutela del risparmio, e su questo tutti sono d’accordo; l’altro è il problema della collocazione della norma che tutela il risparmio. E se l’on. Lucifero considera il risparmio come veramente una cosa integrante del lavoro la sua è una tesi a cui si può accedere”.

“Ritengo che quanto proposto dal Presidente ( «La legge regola la tutela del risparmio») sia da approvarsi”.

La libertà di associarsi per la difesa e il miglioramento delle condizioni di lavoro

11-ottobre- 1946

Il presidente riapre la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, e domanda agli onorevoli Togliatti, Lucifero e Dossetti di rendere conto del lavoro di preparazione che essi si erano impegnati di condurre a termine e riferire alla Commissione nella seduta odierna. Togliatti, relatore, comunica che ieri si è incontrato con gli onorevoli Lucifero e Dossetti e con essi ha confrontato le due diverse formulazioni, cercando di venire ad un accordo che soddisfacesse ambo le parti.

Per un lato l’opera è stata facile e si è giunti alla seguente formulazione unica, la quale si riferisce al diritto di associazione sindacale

«E’ garantita a tutti i cittadini la libertà di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica».

Questa formula potrebbe senz’altro essere presentata alla discussione della Commissione quale risultato concorde delle vedute dei correlatori.

I dissensi invece sono sorti quando si è discussa l’affermazione contenuta nella sua proposta che tendeva a garantire una difesa speciale del diritto di associazione sindacale, in quanto si è affermato che ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto è contraria alla legge.

Su questo punto occorrerà pertanto discutere in maniera approfondita in sede di Sottocommissione.

La concezione organica del lavoro

Intervento di La Pira: “ Ritengo che tutti i problemi dell’organizzazione del lavoro sono contenuti in questo articolo, e che quindi tutte le discussioni fatte sull’argomento dalla terza Sottocommissione debbono essere esaminate il questa sede. La prima Sottocommissione deve affermare dei principi orientativi anche per la terza Sottocommissione, e pertanto non si può sceverare il problema nella sua integralità sia pure formulando articoli brevissimi. Poiché si sta facendo una costituzione alla quale non si vuole dare il vecchio volto liberale o liberista, ma un volto nuovo, è bene che un principio che esprima quest’altro volto venga espresso in questa Costituzione.

Mentre la concezione liberale considera i lavoratori atomisticamente, nella nuova concezione organica del lavoro la qualifica di «lavoratore» è uno stato giuridico al quale si ricollegano diritti privati, diritti pubblici, conseguenze politiche.

La relazione Pesenti alla terza Sottocommissione mette proprio a fuoco quella che dovrebbe essere la posizione del lavoro nell’ordine costituzionale, e le conseguenze che questo possibile titolo di lavoro avrebbe in tutta la vita politica e giuridica del Paese.

Ritengo quindi che, se vi è un problema politico e giuridico fondamentale alla base della discussione, si tratta di trovare un breve articolo che fissi questo principio che serva da indirizzo alla Sottocommissione nei suoi lavori. Tale articolo dovrebbe dire che al lavoro si ricollega una serie di diritti: diritto al lavoro, oltre che dovere al lavoro, diritti che derivano dal lavoro ecc..

Il Presidente prega l’onorevole La Pira di proporre in un secondo tempo questa sua concezione integrale e completa della posizione del lavoratore e dei diritti del lavoro.

Intervento di La Pira: “E’ stata una conquista del diritto l’affermazione della personalità giuridica come un titolo a cui si collegano tutti i diritti della persona. Non vedo perché non si debba affermare anche una certa personalità giuridica ai lavoratori, a cui si colleghino tutti i diritti dei lavoratori stessi; questa sarebbe veramente una conquista costituzionale.

Il diritto di sciopero

Seguiamo il dibattito sulla formula presentata dal relatore Togliatti a proposito del diritto di sciopero: «La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero».

(diritto di sciopero, art. 40)

Intervento di Mastrojanni: “Quando si discuterà dello sciopero, sarà bene sapere se il lavoratore ha il diritto di contrastare violentemente contro lo Stato, dato che lo Stato garantisce il lavoratore contro l’invalidità e la vecchiaia, gli assicura il diritto al lavoro alla giusta remunerazione per sé e famiglia …

Intervento di La Pira: “Il diritto di sciopero si esercita normalmente non contro lo Stato, ma contro il datore di lavoro”

Intervento di Ottavio Mastrojanni:

“Se il datore di lavoro si considera subordinato di fronte allo Stato, come fa lo Stato a impegnarsi per tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori, senza tener conto dei diritti e degli interessi dei datori di lavoro? Lo può fare soltanto rivalendosi su coloro che producono….non è possibile parlare del problema dell’associazione sindacale e del problema connesso dello sciopero, se prima non si affrontino i problemi relativi ai rapporti tra lo Stato e gli elementi della produzione e del lavoro.”

Le associazioni sindacali, elementi strutturali del nuovo tipo di Stato

Intervento di La Pira: “ l’associazione sindacale non è una qualsiasi associazione, ma diventa, nella concezione moderna dello Stato, un elemento strutturale dell’ordinamento sociale. In una Costituzione è essenziale l’affermazione del diritto di queste associazioni, perché esse rappresentano un elemento strutturale del nuovo tipo di Stato….

Ora attraverso l’onorevole Mastrojanni, ritorna il problema posto all’inizio della discussione dagli onorevoli Moro, Dossetti, Lucifero ed altri. Effettivamente una premessa va fatta nei riguardi di tutta l’organizzazione del lavoro. Da questa premessa dipendono i diversi corollari. Ritengo risolti alcuni problemi che invece l’onorevole Mastrojanni considera tuttora aperti: per esempio, quello riguardante la preminenza del lavoro sugli altri elementi della produzione.

Lo Stato (rispondendo alla domanda di Mastrojanni : quale figura assume lo Stato in questo problema sociale ?) deve intervenire in tutto l’ordinamento della vita sociale con una funzione stimolante ed alcune volte sostitutiva.

 15 ottobre 1946

Si continua a discutere sul diritto di sciopero. Il Presidente nella seduta precedente aveva proposto alla Commissione la seguente formula: «Lo sciopero è ammesso, tranne che nei servizi di pubblica utilità e di pubblica difesa».

Il diritto di sciopero, come diritto della persona

Intervento di La Pira: “ Il diritto di sciopero è un diritto della persona.. esso va affermato in maniera più assoluta di quanto non faccia la formula proposta dal Presidente. Ritengo (e in questo divergo dall’onorevole Togliatti) che il diritto di sciopero vada in qualche modo limitato. Ricordo che tutte le costituzioni moderne pongono dei limiti a questo diritto.

Il primo progetto francese, per esempio, diceva: «Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti nell’ambito delle leggi che lo disciplinano».( art. 40 “Il dirittodi sciopero si esercita nell’amito delle leggi che lo regolano”)  Inoltre, se si considera uno Stato socialista, in esso lo sciopero automaticamente sparisce….

Lo sciopero (replicando all’intervento dell’onorevole Togliatti che aveva osservato come lo sciopero sparisca, in uno Stato socialista, come fatto) resta come diritto, ma non viene menzionato nella Costituzione.

Lo sciopero è un atto di rivendicazione, non soltanto economica ma politica.

Man mano che si costruisce uno Stato adeguato alle esigenze della classe lavoratrice, dando ad essa il posto che le spetta, si attenua l’esercizio del diritto di sciopero in certi settori dove è più vitale l’interesse pubblico.

16 ottobre 1946

In relazione alla proposta riguardante il riposo il Presidente ritiene che si possa accedere  alla proposta dell’onorevole Basso ( la non rinunciabilità alle ferie) in quanto non è difficile trovare una formula più felice.

Il diritto di proprietà e il suo ordinamento economico, garante del diritto al lavoro

 Intervento di La Pira: “ Pur ritenendo che sia compito particolare della terza Sottocommissione affrontare questo problema, sono  d’avviso che nella Carta costituzionale vada precisato il principio affermato dall’onorevole Basso.

Su altre questioni (l’intervento dello Stato per regolare l’attività produttiva nell’interesse sociale, la questione del diritto di proprietà nelle sue finalità, nei suoi limiti e nelle sue forme, ed infine quella relativa ai limiti della proprietà fondiaria) il relatore Togliatti dichiara di accettare come base di discussione l’articolo proposto dall’onorevole Dossetti, riservandosi di proporre alcune modifiche. L’articolo è così formulato: «I beni economici di consumo e strumentali possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.

«La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e l’affermazione della persona e della sua famiglia.

«Al fine di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti e di garantire il coordinamento della vita economica a tutela del diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti: la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata dei beni strumentali;

la legge riserva alla proprietà dello Stato, di istituzioni, di comunità di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure può trasferire agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni»

( art. 42) .

Il Presidente ritiene che tutti i Commissari siano d’accordo sulla opportunità di stabilire una base determinata e precisa alla discussione dell’argomento in esame.

Intervento di La Pira: “ La questione non è tanto di decidere la formula da prendere come base della discussione, quanto di stabilire quali sono i concetti che si vogliono affermare come fondamentali per il diritto del lavoro. Quando la Sottocommissione abbia raggiunto un’intesa sui concetti, si potrà passare alle formulazioni.

Faccio presente che se fra il testo proposto dall’onorevole Dossetti e quello proposto dal Presidente ci sono punti di contatto, c’è però una notevole differenza.

L’articolo proposto dall’onorevole Dossetti è ispirato al principio di creare un ordinamento economico e sociale il quale garantisca il diritto al lavoro, il diritto alla vita.. Il problema della proprietà privata è visto nel quadro di questo ordinamento, ed è connesso con tutto il resto.

Invece nella formula proposta dal Presidente (La proprietà privata è garantita. Una legge ne segna i limiti nell’interesse della solidarietà sociale e determina l’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La piccola e media proprietà, la proprietà cooperativa e il risparmio frutto del lavoro, sono particolarmente protetti.), che è lineare e costituzionale, manca questa connessione.

Poiché sono del parere che questa connessione debba essere mantenuta, penso che si possa adottare la formula proposta dal Presidente, integrandola con i principi ispiratori della proposta avanzata dall’onorevole Dossetti”.

“Ricordo il messaggio di Pentecoste inviato dal Pontefice nel 1941, in cui si dice che il diritto al lavoro condiziona il diritto di proprietà. Quindi quando egli e i colleghi di parte democristiana affermano che il diritto di proprietà deve essere finalizzato, lo affermano proprio in quel senso, che cioè il diritto di proprietà è condizionato al lavoro, e deve essere connesso con un ordinamento economico tale che garantisca il diritto al lavoro, alla vita e così via. Questo è il pensiero affermato nella formula dell’onorevole Dossetti”.

Alla fine della seduta La Pira propone il seguente articolo:« E’ riconosciuto a ogni lavoratore, nei modi indicati dalla legge, uno stato professionale che è fondamento di diritto». Osservo che qualora l’articolo fosse approvato, la Commissione dovrebbe poi decidere sul suo collocamento.”

Il Presidente mette ai voti l’articolo proposto dall’onorevole La Pira. ( E’ approvato all’unanimità, meno 1 astenuto).

La Pira propone il seguente articolo: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere democratico».

Il Presidente osserva che l’articolo proposto dall’onorevole La Pira, che è da premettere agli altri articoli approvati in tema di diritti economici, potrà essere convenientemente discusso all’inizio della prossima seduta fissata per venerdì alle ore 9.

18 ottobre 1946

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’articolo seguente, ieri proposto dall’onorevole La Pira, e che dovrebbe essere collocato in testa alla serie degli articoli riguardanti il tema dei principi dei rapporti sociali ed economici: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere democratico».

Fa presente che invece delle parole «del loro carattere democratico», sarebbe meglio dire «del carattere democratico di questi».

Il lavoro, sia manuale che spirituale, è il fondamento delle strutture sociali

Intervento di La Pira: “Sono stato animato da un principio che deve essere alla base della nuova Costituzione, cioè che in uno Stato di lavoratori, come è stato definito dall’onorevole Lucifero, il lavoro, sia manuale che spirituale, è il fondamento della struttura sociale. Tutti gli istituti elaborati nella presente Costituzione si riconnettono appunto a questo principio, da cui trae la sua legittimità la prima parte dell’articolo.

Con la seconda parte, ho voluto esprimere due concetti: il primo, che il lavoro è il fondamento degli organismi economici sociali e politici; il secondo, che il lavoratore è compartecipe consapevole di tutto il congegno economico sociale e politico, e quindi che la concezione che anima i suddetti organismi deve essere ispirata ai principi democratici. In ultima analisi, l’articolo si connette al principio base posto in testa alla Costituzione, secondo il quale la Costituzione stessa ha per fine il completo sviluppo della personalità umana (art. 3, 2.c.)

Intervento di Mancini: “Desidererei che alla parola «partecipazione» fosse sostituita l’altra «intervento», più precisa ed esplicativa; e alla parola «fondamento» un’altra più appropriata, per esempio «essenza».

Intervento di La Pira:: “Ritengo più appropriata la parola «fondamento». Come i muri maestri di una casa poggiano sulle fondazioni, così la struttura sociale della democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro”.

 

Nino Giordano

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