La Legge Delega 26 novembre 2021 nr. 206, pubblicata in GU del 9 dicembre 2021, entrata in vigore in data 24 dicembre 2021, prevede l’autorizzazione al Governo da parte del Parlamento a emanare decreti legislativi per attuare la proposta di riforma del processo civile entro un anno, quindi entro il 24 dicembre 2022. Tale riforma attiene anche alla modifica dell’art. 403 del codice civile: è la norma che consente ai Servizi sociali di allontanare i minori dalle proprie famiglie, laddove ne ravvedano i presupposti, senza che vi sia sempre un tempestivo intervento dell’Autorità Giudiziaria, e senza che vi sia sempre la possibilità per i genitori di una immediata presenza nel procedimento al fine di far valere le proprie ragioni. Le distorsioni e le anomalie del sistema sono esplose nelle vicende della Val d’Enza, mediaticamente conosciute come “caso Bibbiano”, oltre che rispetto a ulteriori situazioni di allontanamento dei bambini dalla famiglia, pure oggetto di indagine[1].

1. Quali le cause di una disfunzione così grave, come quella che di minori – e delle loro famiglie – che subiscono l’orrore di un allontanamento forzoso ingiusto? La decisione del GUP del Tribunale di Reggio Emilia del 12 novembre 2021 ha riportato all’attenzione pagine di storia che è doloroso ricordare, e impossibile dimenticare.

Si tratta dell’indagine e del processo noti mediaticamente come ‘caso Bibbiano’. Dal 2017 al 2019 i Servizi Sociali della zona segnalarono i casi di molti bambini da sottrarre ai genitori; il Tribunale di Reggio Emilia corresse le loro scelte e solo per un numero ridotto i Giudici confermarono la necessità di un intervento. Nove bambini hanno fatto rientro alle loro case. Uno psicoterapeuta è stato condannato a quattro anni per lesioni gravissime e abuso d’ufficio, sono state inoltre rinviate a giudizio altre 17 persone che hanno optato per il rito ordinario: il dibattimento inizierà l’8 giugno 2022.

Si deve ringraziare il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, che ha svolto il suo lavoro con attenzione e coscienza, rendendosi conto che le richieste e le segnalazioni di abusi erano aumentate in modo anomalo. E ha voluto, con coraggio, investigare. Si avverte la necessità di approfondire le disfunzioni ordinamentali che hanno reso possibile tanto orrore, esaminando le modalità operative dei Servizi Sociali, al fine di verificare se sia stato in concreto garantito il principio del diritto del minore di crescere nella propria famiglia, dal momento che per il nostro ordinamento l’allontanamento costituisce un’extrema ratio.

2. I noti fatti riportati dai mass media, a seguito dell’inchiesta di Reggio Emilia hanno scosso le coscienze. Qualcuno ha parlato di strumentalizzazioni, anche politiche, altri hanno evidenziato che i numeri dei bambini che in Italia vengono allontanati dalle famiglie, a opera degli organismi preposti (sarebbero mediamente 23 ogni giorno!), sono meno elevati che nel resto d’Europa, con ciò volendo probabilmente rilevare che non occorre allarmarsi, che le istituzioni funzionano al meglio e che le accuse sono infondate. Si è assistito ad attacchi generalizzati nei confronti della categoria degli assistenti sociali, accusati di essere ‘ladri di bambini’: se vi sono stati comportamenti illeciti, gravi e odiosi, ancora di più perché rivolti contro minori, ciò non può e non deve tradursi nello stigma indiscriminato verso un ruolo.

3. Nel nostro ordinamento il sistema degli affidi dei minori si fonda su alcune disposizioni del codice civile e sulla legge n. 184/1983, che lo prevede quale soluzione estrema, da adottare solo quando la salute psicofisica e l’educazione dei minori siano messe a rischio dall’ambiente familiare. L’art 403 cod. civ. Sancisce l’allontanamento del minore a opera dell’autorità pubblica: in casi di urgenza, i servizi sociali decidono in autonomia, informandone successivamente il Tribunale. È un potere molto ampio, da valutare o rivalutare, considerando il trauma rappresenta dall’allontanamento dalla casa familiare. Poiché sono in discussione bambini che lo Stato deve proteggere, e genitori che si vedono sottratti i loro figli, deve essere scongiurato il minimo margine di errore, senza lasciare spazio alla superficialità o all’abuso.

Alla stregua della normativa vigente, i Giudici Minorili hanno quale principale fonte di informazione le relazioni dei servizi sociali, con frequente ‘secretazione’ dei fascicoli, che impedisce la piena conoscenza di quanto viene attestato nelle relazioni stesse e riduce il diritto di difesa. Esiti differenti talora dipendono dall’applicazione di differenti teorie relative alle modalità con cui si interrogano i bambini; per es. quella del Cismai -Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia-  o quelle contenute nelle Linee Guida sull’ascolto del minore testimone, redatte all’esito della Consensus Conference del 2010, e nella cosiddetta Carta di Noto.

La differenza nell’assunzione delle informazioni dai minori ha ricadute sulla scelta del tipo di intervento da adottare, concretizzabile anche nell’allontanamento: pur riconoscendo l’importanza di un intervento, anche di tipo cautelativo, a tutela di un minore che si trovi in stato di pericolo, bisogna evitare che il rimedio diventi più dannoso del male. Spesso accade che all’allontanamento non segua poi la predisposizione o l’attuazione di un “progetto di riavvicinamento”, cioè di quegli interventi che il dettato normativo impone per sollecitare il pronto rientro del minore nella sua famiglia d’origine. Urge l’approvazione di una riforma che garantisca, pur se il minore viene allontanato, il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento, da attuarsi con le modalità più idonee. Il minore deve essere ascoltato dal Giudice con modalità adeguate, e deve poter essere compreso nella realtà dei suoi pensieri. Su questo aspetto occorre che siano concordati e poi prescritti precisi protocolli, che evitino che persone non competenti possano male o inadeguatamente interpretare quanto il bambino dice.

4. In una procedura di allontanamento il minore è la prima vittima. La legge delega n 206/2021 ha disposto garanzie in termine di tempi, entro cui il magistrato deve esaminare il provvedimento di allontanamento disposto dall’autorità amministrativa, i.e. i servizi sociali, a tutela del minore. Tuttavia, la nuova normativa prevede un presupposto piuttosto fumoso. La nuova formulazione dell’art 403 cod. civ. stabilisce che “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere[2]. Il precedente enunciato declinava ipotesi precise in cui si dovevano tradurre i comportamenti inadeguati, posti alla base dell’allontanamento, ora invece la formulazione – vaga – lascia troppo spazio all’interpretazione soggettiva. La nuova norma statuisce che la pubblica autorità” che dispone l’allontanamento del minore “ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minori”. Non si comprende il perché di un avviso orale, davvero un unicum nel codice civile.

Si deve poi consentire effettivamente, con le cautele necessarie quali gli incontri protetti, il mantenimento del rapporto affettivo con la famiglia di origine, fatta eccezione per casi estremi, gravissimi, che inequivocabilmente lo impediscano. Non si può mai dimenticare che l’aspetto affettivo è fondamentale, perché il legame familiare ci accompagna per sempre.

5. Ancora, la normativa impone la nomina del curatore speciale del minore: ma non basta la formale indicazione di una figura quale il curatore o il difensore del minore, poiché è altrettanto necessario che coloro che avranno a che fare con il minore ricevano la più adeguata formazione per essere in grado di interloquire con un minorenne – il che è diverso che parlare con un adulto –, rischiandosi altrimenti di causare danni. Vanno finalmente investite risorse per permettere a ciascun operatore di svolgere il proprio ruolo, fornendo l’acquisizione del fondamentale bagaglio di informazioni, competenze tecniche  e preparazione per poter adeguatamente mettersi in una reale relazione con il minore.

Anche la figura del difensore è particolarmente delicata. Egli dovrà valutare, naturalmente, di operare con l’obiettivo di perseguire il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia. Egli dovrà agire in autonomia, anche rispetto ai Servizi; non può e non deve essere un difensore di questi ultimi, che spesso sono coloro che lo nominano.

E’ urgente il riordino della materia, per la quale anche il Garante per l’infanzia aveva sottolineato discrasie incomprensibili, rispetto ai numeri di minori allontanati dalla famiglia, non essendovi neppure chiarezza sui dati. “Erano 32.185, al 31 dicembre 2017, i minori ospiti delle 4.027 comunità in Italia secondo la terza rilevazione sperimentale effettuata dall’Autorità garante in collaborazione con le procure minorili italiane (la quarta è stata avviata nei giorni scorsi). Per il Ministero delle politiche sociali, invece, sulla base dei dati delle regioni e delle province autonome risultavano ospiti nello stesso periodo 12.892 bambini e adolescenti (sul totale di 27.111 in affido). Una banca dati risolverebbe il problema della non coincidenza dei numeri, aiuterebbe il monitoraggio e la programmazione delle politiche in materia. A tal proposito l’Autorità garante ha suggerito la piena attivazione di quella nazionale dei servizi e degli interventi a tutela di bambini e adolescenti, prevista per legge” (dal sito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Affidi, trasparenza sulle relazioni dei servizi sociali e maggiori controlli sulle comunità, 5 luglio 2021) .

Questi numeri corrispondono a minori; ciascuno di essi è un bambino, una famiglia, dei genitori cui viene limitata una libertà fondamentale. Sono inammissibili – è bene ribadirlo – imprecisioni, superficialità, errori.

Margherita Prandi

 


[1]https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/03/news/bimbi_tolti_a_una_madre_con_false_accuse_a_torino_un_caso_fotocopia_di_bibbiano-328755242/

[2] La LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di  razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata” (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)” all’art 1 co 27, dispone la modifica dell’art 403 c.c. come segue:   a) al primo comma, le parole: « Quando il minore  e’  moralmente  o materialmente  abbandonato  o  è  allevato  in  locali  insalubri  o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,  ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere  all’educazione  di  lui  » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il  minore  eè moralmente  o materialmente  abbandonato  o   si   trova   esposto,   nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e  pericolo  per  la  sua  incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»;    b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:    «La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento  emesso  ai sensi del primo comma ne  da’  immediato  avviso  orale  al  pubblico ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti esercenti  la  responsabilità  genitoriale,  trasmette  al  pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.    Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se  non dispone la  revoca  del  collocamento,  chiede  al  tribunale  per  i minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  può  assumere sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il medesimo ricorso il pubblico ministero puo’  formulare  richieste  ai sensi degli articoli 330 e seguenti.    Entro le successive quarantotto ore il tribunale per  i  minorenni, con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l’udienza  di comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al  pubblico ministero e all’autorità che ha adottato  il  provvedimento  a  cura della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale  e  al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  può avvalersi della polizia giudiziaria.    All’udienza il giudice relatore interroga liberamente  le  parti  e può assumere informazioni; procede inoltre  all’ascolto  del  minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o  revoca  il  decreto  di  convalida,  può  adottare  provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da’  le  disposizioni   per l’ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e’  immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.    Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il  pubblico  ministero,  gli  esercenti  la  responsabilità genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del  codice  di  procedura civile.  La  Corte  d’Appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal deposito del reclamo.    Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da  parte  della  pubblica  autorità,  la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.    Qualora il minore sia collocato in  comunità  di  tipo  familiare, quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme in tema di affidamento familiare».

 

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