La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso alla Giustizia Riparativa avanzata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per il cruento omicidio della compagna, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi.
Secondo la decisione,non ancora pubblicata,“I motivi posti a fondamento della istanza della difesa”,ovvero“la collaborazione prestata”da Impagnatiello,“la sua immediata assunzione di responsabilità,nonché il rincrescimento esternato alla prima occasione di contraddittorio processuale”,sono stati ritenuti del tutto “irrilevanti” dalla Corte.
In un comunicato stampa,la Corte milanese sebbene abbia constatato l’assenza del “pericolo per le parti” e del “pericolo per l’accertamento dei fatti”,che costituiscono due dei parametri di valutazione per l’accesso alla Giustizia Riparativa,ha anche preso atto della “indisponibilità irretrattabile delle persone direttamente danneggiate dai reati com messi a prendere parte all’eventuale programma riparatorio”,così valorizzando le ragioni delle Vittime ovvero dei Familiari,in linea con la tutela prevista dalla Riforma Cartabia.(||)
Pertanto,la Corte ha ritenuto che “per affermare una effettiva utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi fossero decisivi ‘i moventi’“ che hanno portato l’ex barman 32enne,condannato anche in Appello,lo scorso 25 giugno,all’ergastolo per omic idio pluriaggravato,interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cada vere,ad uccidere la compagna incinta e poi a tentare di disfarsi del corpo.
Secondo la importante decisione,”i moventi o impulsi criminosi posti in atto,se rielaborati criticamente da Impagniatiello e portati a sua giustificazione della scelta di un percorso di riconciliazione sarebbero valsi a motivare la utilità del percorso di Giustizia Riparativa, ma così “non è stato”.)||)
Giulia Tramontano era stata uccisa dal convivente il 27 maggio 2023, mentre era incinta del suo primo figlio.
La richiesta era stata avanzata dal difensore delll’imputato lo scorso 25 giugno, nel corso del processo di appello per la morte di Tramontano, uccisa con 37 coltellate mentre al settimo mese di gravidanza dopo che aveva scoperto il tradimento di Impagnatiello con un’altra donna.
Il difensore del condannato aveva chiesto di poter accedere al programma di Giustizia Riparativa anche per mezzo di una “vittima surrogata” ossia con una procedura che prevede la presenza di una vittima di reati analoghi,nel caso in cui i Familiari della vittima decidano di non partecipare.
In sede di udienza,il P.M. egli avvocati dei Familiari si erano opposti alla richiesta della difesa, sostenendo di non riconoscere i vantaggi che questa avrebbe potuto garantire alla parte offesa.
Proprio alla luce dell’indisponibilità della Famiglia Tramontano a prendere parte a questo percorso,i Giudici hanno ritenuto che “per affermare un’effettiva utilità alla risoluzione delle questioni derivanti da reati commessi, fossero decisivi i moventi“.
La Vittima aveva appena scoperto il tradimento del suo compagnomimpegnato in una relazione clandestina con una collega e le due donne si erano incontrate in un bar di Milano proprio per ricostruire le bugie dell’uomo.
Gulia Tramonttano era rientrata a casa poco dopo e Impagnatiello l’aveva attesa e colpita con 37 coltellate per poi tentare di fare a pezzi il corpo e bruciarlo usando alcool e benzina ma entrambi i tentativi erano falliti.
Nei giorni successivi il cadavere della vittima era stato spostato tra l’abitazione, il garage e la macchina e verrà ritrovato diversi giorni dopo in un’intercapedine tra una fila di box auto ed una recinzione.
Una volta arrestato,Impagnatiello aveva confessato il femminicidio e ricostruito le sue azioni e le accuse avanzate nei suoi confronti erano state di omicidio volontario aggra vato dalla premeditazione,futili motivi,crudeltà e dal vincolo della convivenza.
Tuttavia,nonostante la conferma dell’Ergastolo,i Giudici d’Appello hanno escluso l’aggravante della premeditazione affermando che «Quattro ore sono poche” per giustificare tale aggravante sebbene abbia riconosciuto le altre aggravanti.
La decisione, nei primi commenti è apparsa discutibile a tanti poiché, nonostante l’assassino per mesi avesse lentamente e costantemente avvelenato Giulia facendole ingerire di nascosto un veleno per i topi mentre consolidava una relazione con un’altra donna e nonostante avesse atteso la compagna “per quattro ore”. nella loro abitazione aggredendola non appena aveva varcato l’ingresso, secondo i Giudici non vi sarebbero prove per dimostrare una premeditazione dell’omicidio efferato compiuto.
Le motivazioni della sentenza saranno rese note il 15 settembre p.v., ma intanto si può ricordare che, secondo la Cassazione, la premeditazione sussiste quando viene provato che il “proposito omicida risulta «radicato e persistente» e quando tra il momento in cui è stata presa la decisione e l’omicidio sia trascorso un «apprezzabile intervallo temporale».
In tale direzione la difesa aveva affermato che «dalle 15 alle 19 costituiva un lasso di tempo troppo breve per ipotizzare la predisposizione di un agguato»,ed in conseguenza, se Impagnatiello avesse davvero premeditato l’omicidio compiuto avrebbe organizzato e fatto meglio come, ad esempio,avrebbe comprato la benzina per bruciare il corpo prima e non dopo.
Inoltre, secondo il difensore, mancherebbe anche l’aggravante della crudeltà, perché la vittima «non aveva avuto il tempo di rendersi conto cosa stava succedendo»(!!)..
Infine, l’istanza di accesso alla Giustizia Riparativa, secondo la difesa, troverebbe giustificazione nel fatto che il condannato avrebbe «manifestato piena consapevolezza» del reato commesso e chiesto «scusa» olre ad avviare «un nuovo percorso di vita » per riparare al danno cagionato.
Ma, come innanzi ricordato, la Corte ha rigettato la richiesta sulla base della ssua irrilevanza.
Alla medesima decisione di negare il diritto di accesso alla Giustizia Ripaarativa non era, invece, pervenuta la Corte di Assise di Busto Arsizio che con una Ordinanza, che ha avuto un grande rilievo di stampamriguardante il caso Maltesi, l’imputato era stato ammesso alla Giustizia Riparativa sebbene i Familiari della Vittima e lo stesso Pubblico Ministero si fossero opposti al provvedimento.
- La discrezionalità delle decisioni
Non dimeno, va sottolineato che il provvedimento emesso da entrambe le Corrti d’Assise sia del tutto discrezionale e non impugnabile dalle parti, tranne che con la sentenza definitiva, come stabilito la Suprema Corte in una recente sentenza.
Tra i primi provvedimenti emanati, è ,infatti, utile ricordare, per l’interesse mediatico per la vicenda, le motivazioni dell’Ordinanza del 19 settembre 2023 della Corte d’Assise di Busto Arsizio che si è pronunciata sulla richiesta di ammissione ai programmi di Giustizia Riparativa da parte dell’imputato, condannato per il reato di omicidio.
Si legge nell’Ordinanza che, in udienza,”l’imputato ha ribadito la propria volontà di riparare in concreto alla gravissima condotta posta in essere, sostenendo di avere “un grande bisogno di farlo” e chiedendo alla Corte di permettergli di fare qualsiasi cosa, percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti e anche verso altre Associazioni”.
Secondo la Corte lombarda, l’avvio di un percorso di Giustizia Riparativa, «prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e, nel caso concreto, lo svolgimento di un programma di Giustizia Riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con “vittima cd. aspecifica” – può comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, giacché la ratio dell’istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all’interno del contesto sociale di riferimento».
L’istituto introdotto o la Riforma Cartabia, infatti, “ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale, sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a detto strumento, come chiaramente emerge dall’art. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022, secondo cui l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa è sempre favorito”.
Inoltre, ad avviso della stessa Corte, «la fase processuale in cui l’istanza viene proposta non ha rilievo ai fini della valutazione dell’utilità dell’accesso ad un programma di Giustizia Riparativa , richiesta dal terzo comma dell’art. 129 bis C.P.P., poiché la norma prevede che l’invio al Centro per la Giustizia Riparativa possa essere disposto anche d’ufficio,in ogni stato e grado del processo ed addirittura anche nella fase delle indagini preliminari».
L’Ordinanza motiva il provvedimento ammissivo poiché «lo svolgimento di un programma di Giustizia Riparativa non comporta alcun pericolo concreto per l’accer tamento dei fatti – già giudicati in primo grado – e non sussiste neppure un pericolo concreto per gli interessati, pur tenuto conto della presenza di un minore di circa sette anni».
Inutile aggiungere che il provvedimento non ha tenuto conto della opposizione dai familiari della vittima, esclusi anche da una qualsiasi impugnazione,come innanzi ricordato.
Sempre dello stesso tenore deve ritenersi l’Ordinanza emessa l‘8 novembre 2023 dalla Corte di Assise di Monza con la quale è stato disposto l’invio al Centro di Milano,per la verifica della fattibilità di un programma di Giustizia Riparativa,di un imputato per l’efferato omicidio del padre, seguito dalla distruzione del cadavere.
Nell’Ordinanza si afferma, in sintesi, che “L’IMPUTATO, che fin dalla fase delle indagini aveva collaborato con l’A.G. ammettendo gli addebiti e acconsentendo, tramite i propri difensori, all’acquisizione di tutti gli atti d’indagine, aveva sin da subito espresso il proprio pentimento per il fatto compiuto,mostrando la volontà di risarcire il danno (rinunciando all’eredità prima che intervenisse la pronuncia di indegnità)e di riconciliarsi coi familiari (fratelli della vittima) nonché di proseguire un percorso psicoterapico già intrapreso” (v. Cecilia Pagella in Riv.Sistema Penale).
L’atteggiamento dell’imputato risultava, in tal modo, affine a quello serbato dall’autore dell’omicidio di Carol Maltesi, innanzi citato.
Il procedimento instaurato di fronte alla Corte d’Assise di Monza aveva, inoltre, in comune con il caso Maltesi, il fermo rifiuto dei Familiari della vittima di prendere parte al program- ma di mediazione eventualmente disposto su istanza avanzata dall’imputato,senza che abbia evitato il rigetto della richiesta,alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto dalla norma al Giudice.
Entrambe le Corti hanno sottolineato la natura “pubblicistica” dell’Istituto che avrebbe (anche) lo scopo di riparare la frattura sociale creata dal reato e contribuire a garantire la sicurezza collettiva, anche attraverso esperienze di mediazione penale con i familiari della vittima.
Di segno opposto appare, invece, la sentenza emessa dalla Cassazione Penale, Sez. VI, 13 giugno 2023,n. 25367 che ha affermato che le nuove previsioni contenute negli artt. 129-bis e 419, comma 3-bis, C.P.P. “non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione“.
In particolare, l’art. 129-bis, “nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi“.
Secondo la Corte, infatti, “l’opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto(!!).
Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso dimancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178,lett.c), C.P.P..“.
Analoghe Considerazioni, precisa la Cassazione, “valgono anche in relazione all’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa contemplato dall’art. 419, comma 3-bis, C.P.P..
La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento“.
Tale adempimento, secondo la S.C. “ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di Giustizia Riparativa “.
Sempre in base allo stesso orientamento, la Seconda sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 6595 del 12 dicembre 2023, ha affermato che “nessuna disposizione prevede specificamente l’impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia ripartiva”.
Nella motivazione, la Corte ricorda il necessario rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 1,C.P.P. in base al quale è la legge che “stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati“, che non consente di ritenere impugnabile l’Ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di Giustizia Riparativa mutuando il regime d’impugnabilità di provvedimenti diversi.
D’altro canto, tali provvedimenti non sono riconducibili al novero di quelli in materia di libertà personale, in relazione ai quali l’art. 111, comma 7, Cost., ammette la ricorribilità per violazione di legge (“contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”).
Come già chiarito dalla stessa Suprema Corte, la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composi zione di interessi CONTRAPPOSTI (Cass.pen.,sez.un.,28 maggio 2003, n. 25080).
L’Ordinamento vigente non prevede, pertanto, la possibilità di impugnare, nell’ambito del procedimento/processo penale, i provvedimenti che rigettino le richieste di accesso ai programmi di giustizia ripartiva e tanto meno quelli di accoglimento in danno delle malcapitate Vittime(!!).
La Suprema Corte ha, quindi, rnunciato i il seguente principio di diritto:
«La mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime». (Segue)
Mario Pavone