Nell’arco degli ultimi dieci anni, l’enorme sviluppo dell’elettronica di consumo (l’uso degli smartphones) il network computing, l’anonimato in rete, le nuove piattaforme e-commerce, i bitcoin, le chat e i social rendono l’interazione con le tecnologie digitali parte integrante del modo di vivere le azioni quotidiane. Le organizzazioni criminali, al passo con gli sviluppi sociali, sono andate a rinnovare metodi e tecniche attraverso le quali perpetrare i propri interessi. Tra i diversi usi impropri delle tecnologie informatiche, le organizzazioni criminali tradizionali e i nuovi gruppi organizzati online, si impegnano negli spazi anonimi della rete per dar vita a vere e proprie attività commerciali dedite alla compravendita di droga, armi, malware, falso documentale e altri servizi illeciti. Inoltre, le cripto-valute, quali nuovi asset class, sono stati sfruttati non solo come mezzo di pagamento per i mercati occulti della rete, ma come nuovo strumento adatto per riciclare i proventi illeciti.

Una delle serie televisive che più hanno avuto successo nel corso dell’ultimo anno è stata Come vendere droga online (in fretta)”, apparsa su Netflix a maggio 2019.

Vendere droga online, creando un sito sul quale si può acquistare la dose desiderata tramite bitcoin e diventare ricchi in maniera impressionante: questa la sceneggiatura di un prodotto destinato ad avere un successo clamoroso, se non fosse che non ha nulla a che vedere con l’estro di alcuni sceneggiatori, ma è una storia realmente accaduta e che sempre più accade.

Il mercato della droga online rappresenta un fenomeno in considerevole espansione.
Fino a qualche anno fa, il mercato inerente le sostanze stupefacenti si confrontava con diverse modalità operative e coinvolgeva differenti nazioni. Mentre la cannabis gode del più ampio mercato nel mondo, l’oppio è la più utilizzata tra le sostanze oppiacee e viene trasportato dall’Afghanistan che rimane ad oggi il più cospicuo luogo di produzione; la cocaina invece è coltivata in Perù e Colombia e Bolivia, estratta dalle foglie di Eritoxilum giunge da Panama sino all’ Europa.

L’ultima decade però, ha visto affacciarsi nello scenario internazionale, nuovi crimini messi in atto utilizzando tecnologie su internet. Il crescente utilizzo della rete telematica per tutte le tipologie di attività di E-commerce ha, di fatto, creato le condizioni per la crescita di una nuova forma di imprenditorialità criminale “fai da te”, anche nell’ambito del traffico di droga, favorendo notevolmente il mercato illecito dei diversi tipi di sostanze stupefacenti.

La commercializzazione illegale delle droghe sulle reti elettroniche è, per le sue intrinseche caratteristiche, una modalità di diffusione delle sostanze stupefacenti particolarmente insidiosa e difficile da contrastare. Consente, infatti, l’accesso al mercato clandestino di un numero potenzialmente indefinito di clienti, tra cui ragazzi, sembra garantire l’impunità e offre la possibilità ai consumatori, soprattutto quelli più giovani, di acquistare le sostanze direttamente da casa, senza dover entrare in contatto con lo spacciatore, ricevendole a domicilio in confezioni, spedite per posta aerea che assicurano la riservatezza circa il contenuto.

In tale modo è mutato il rapporto tra venditore e consumatore perché la transazione avviene in assenza del contatto fisico e grazie all’ anonimato.

Le transazioni di sostanze stupefacenti avvengono sia nell’open web, rete accessibile attraverso le connessioni in chiaro, dove sono attivi numerosi siti web dediti a tali illecite attività, ma soprattutto nella c.d. darknet, la parte “oscura” della rete, alla quale si accede attraverso più complessi sistemi di connessione anonima e criptata, in uso a soggetti con profili criminali, che richiedono capacità e conoscenze più approfondite. Essi sono una nuova tendenza nel commercio di droga, utilizzano servizi che garantiscono l’anonimato: i Tor Services e monete criptate come bitcoin e litcoin al fine di effettuare i pagamenti.

Alcuni siti vendono per l’utilizzo personale, altri per la cessione dello stupefacente a terzi.

L’anonimato la segretezza dell’acquisto, gli sconti ai membri che compiono acquisti regolari, le paure che possono essere un deterrente o spaventare una persona giovane sono minimizzati.

L’anonimato e l’acquisto di pochi grammi per uso esclusivamente personale non escludono tuttavia il rischio di controlli e sanzioni per gli acquirenti.

Di seguito, riportiamo in sintesi il quadro normativo.

TRAFFICO DI STUPEFACENTI VIA INTERNET: LE NUOVE MODALITÀ DI CONTRASTO DEL DECRETO-LEGGE 130/2020

Il traffico di droga sul dark web viene trattato nell’articolo 12 del Decreto-legge 130 del 2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314), prevede infatti “ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet” ed è finalizzato al contrasto delle “piazze” di spaccio virtuali. Lo strumento individuato è analogo a quello per il contrasto alla pedopornografia online, ossia l’oscuramento dei siti inseriti in un’apposita lista, rendendoli inaccessibili. Sono previste sanzioni amministrative molto pesanti per i provider che non ottemperino nei tempi e nelle modalità previste. Un’analisi dei passaggi: vantaggi e punti critici.

SICUREZZA DIGITALE: PRECEDENTI NORMATIVI

In principio c’era la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, tuttora vigente. All’articolo 14 si prevede che “l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico”.

Per svolgere queste attività è prevista la possibilità, per gli agenti coinvolti nelle indagini, di agire “sotto copertura”.

COSA PREVEDE IL DL 130 DEL 2020

La Direzione centrale per i servizi antidroga, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, fornisce all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione l’elenco dei siti di cui viene chiesta l’inibizione all’accesso. Questo organo del Ministero dell’interno, nato per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione ed alla pedopornografia online, viene onerato di notificare agli internet provider l’elenco dei siti da oscurare.

I fornitori di connettività alla rete internet (ISP) devono impedire l’accesso ai siti segnalati entro sette giorni dal ricevimento della notifica del Ministero, “avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche”. Questi ultimi sono previsti nel Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, in materia di “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio” che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”.

A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI

Gli internet provider che non ottemperino all’ordine di inibizione all’accesso dei siti individuati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga entro i sette giorni dalla notificazione prescritti dall’articolo 13 del Decreto-legge 130 del 2020 incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. E’ previsto che detta sanzione non si applichi se il fatto costituisce reato, ad esempio concorso nell’attività illecita svolta da sito di cui viene ordinato l’oscuramento.

L’accertamento della violazione amministrativa conseguente alla mancata ottemperanza alla prescrizione di inibizione di accesso ai siti è di competenza dell’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, mentre saranno gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico ad irrogare materialmente la sanzione. Per rendere le sanzioni amministrative pecuniarie effettivamente rilevanti per i fornitori di connettività alla rete internet, è espressamente esclusa la possibilità di chiedere il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate e riscosse saranno destinate al finanziamento delle spese connesse all’acquisizione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di indagine e monitoraggio del dark web.

Aver previsto sanzioni “esemplari” e, contemporaneamente, incentivare gli organismi di controllo ad essere efficaci nella propria attività ispettiva può determinare diverse conseguenze:

  • In primo luogo, il deterrente della sanzione amministrativa è un mezzo serio per far attivare gli ISP nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
  • In secondo luogo, può determinare un eccesso di formalismo nelle contestazioni, che si può registrare nei casi in cui la P.A. accertatrice è anche “beneficiaria” delle somme incassate con le sanzioni irrogate.

L’effetto finale, in ogni caso, sarà una compliance rafforzata, sul punto, per gli internet provider. (Segue)

Daniele Onori

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