Il Decreto Min.Interno (6/XII/2021) concede alle Citta Metropolitane finanziamenti  per la riqualificazione urbana ed il potenziamento delle infrastrutture sociali tra le quali comprende  anche i Beni culturali. Tuttavia precisa  che l’individuazione  della tipologia delle richieste deve essere allocata in uno stabile sistema di regole della finanza pubblica. Pertanto va individuata la tipologia del bene che abiliti i Beni culturali all’allocazione nel suddetto stabile sistema di  regole.

A tal fine va considerato che la relativa procedura di individuazione ha subito il riflesso dell’evoluzione del  concetto giuridico di bene culturale che ne  ha determinato la definizione di “concetto liminale”, perché non si limita ai soli profili giuridici ma rinvia all’apporto di altre discipline tanto che fu definita una porta tra il diritto e le altre discipline.

Un secondo passo avanti nella maggiore apertura del concetto esclusivamente giuridico all’apporto di altre discipline  è compiuto dalla specifica disciplina di settore(d.lgs. 2004, n. 42 s.m.i.), che riconosce al patrimonio culturale la possibilità di assumere il ruolo  di leva strategica per lo sviluppo dei territori mediante il ricorso a forme tipiche di valorizzazione. .

Tuttavia  questo ‘approccio teorico-programmatico alla valorizzazione dei beni culturali, ha trovato difficoltà insormontabili nell’’eccesso di leggi, peraltro poco chiare, dovuta all’impostazione burocratico –autorizzatoria della vecchia Amministrazione per Procedure. Pertanto le politiche di semplificazione normativa sperimentate  hanno avuto effetti solo parziali in termini di rimozione di vincoli e di oneri..

Detto  concetto di bene culturale rappresenta  un ostacolo procedurale alla suddetta pregiudiziale allocativa perché legato al vecchio schema che limita l’efficienza della P.A. unicamente all’osservanza della norma giuridica, peraltro sostituito  a seguito  della riforma costituzionale del 2012…

IL problema e stato risolto dal Ministro Dario Franceschini che, riformando il Codice dei Culturali  (( D.L. 21 settembre 2019n32  modificato dalla Leg. 18 novembre 2019, n. 132) ha concluso il processo di evoluzione del concetto di Bene Culturale, informandolo alla duplice valenza (giuridica ed economica) imposta dalla fine dell’impermeabilità  alla Scienza Economica  della P. A.  (B.G.Mattarella, Burocrazia e riforme Il Mulino Bologna 2017). Infatti non si è limitato alla statuizione giuridica del principio ma l’ha completata con le norme di comportamento, cosi come richiesto  dalla nuova Amministrazione per Risultati che pone al centro   dell’analisi  l’esperienza amministrativa, i suoi risultati e la relativa valutazione.

E questo lo stabile sistema di regole di finanza  pubblica richiesto perché ha sostituito, definitivamente dal 1 gennaio 2016, il Patto di Stabilità Interno. Detta  profonda innovazione è stata, declinata  in termini operativi con una serie di norme specifiche ,attraverso la definizione di una   procedura di valorizzazione dei beni culturali  diretta  a promuoverne  la conoscenza  e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. E stato, così, risolto il problema più importante della fase decisionale  :garantire una concreta realizzazione delle risorse stanziate .superando le carenze  della vecchia normativa. La nuova  procedura di valorizzazione ,essendo informata alla duplice valenza (giuridica ed economica) del Bene culturale, si è rivelata  funzionale ad una corretta contabilizzazione degli effetti economici, grazie al vincolo di bilancio che garantisce  la compatibilità delle scelte di investimento con il complessivo equilibrio dei conti. La tecnicità del calcolo non stende un ombra di opacità ma, al contrario, consente  ex ante di valutare gli effetti e correggerli nella maniera migliore evitando risultati inattesi ed ormai non più modificabili.

Da quanto detto risulta evidente che la procedura di valutazione dei beni culturali  rappresenta la riforma abilitante , richiesta dal PNRR per incassare le risorse perché trattasi di un  intervento funzionale a garantire il rispetto del vincolo procedurale ,attraverso la rimozione di  ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che, in passato ne hanno  condizionano l’attuazione.

In conclusione, appare evidente che la riforma abilitante della procedura di valorizzazione assegna ai Beni Culturali il ruolo di leva finanziaria dell’aumento degli investimenti, obiettivo particolarmente importante  per  Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo perché  imposto dal Patto di Rientro. Per questa specifica esigenza una maggiore disponibilità di risorse può essere  ottenuta amplificando detto effetto leva col ricorso a cofinanziamenti da parte  di  MIBAC, Regioni, Fondazioni di origine bancaria e Terzo Settore.

L’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali prevede, appunto, la stipula di accordi  di detto tipo  che mi auguro vengano definiti in occasione della sottoscrizione del Patto di Rientro  da parte delle quattro  Citta Metropolitane

Antonio Troisi

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