1. Introduzione

Una sentenza della Corte Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) emessa il 5 maggio 2020, si è posta, portandola ad estreme conseguenze, sulla scia di altre decisioni che lo stesso giudice costituzionale nazionale aveva precedentemente affrontato. Il provvedimento giurisdizionale ha presentato alcuni interrogativi sul valore, nonché sui motivi anche di natura storica, che hanno portato ad una rilevante modifica della costituzione economica europea. Stabilisce inoltre che uno strumento peculiare della gestione della governance della Ue sia costituito dal dialogo delle Corti   superiori tanto tra di loro, che nel loro fare sistema con la Corte di Giustizia della Unione Europea. Sottolinea pertanto come il deficit di questa relazione, faccia presumere seri problemi per il processo di integrazione europea attraverso lo strumento peculiare della supremazia del diritto europeo e la sua implementazione in tutti i paesi che dell’Unione fanno parte.

La questione è stata decisa dal Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht e nasceva da un ricorso diretto di costituzionalità con cui alcuni cittadini tedeschi sostenevano che il Governo e il Parlamento e la Bundesbank, non opponendosi all’approvazione ed alle successive proroghe del piano di acquisti di titoli del debito pubblico degli Stati membri sul mercato secondario (Public Sector Purchase Programme), adottato il 4 marzo 2015 dalla Banca Centrale Europea e successivamente modificato varie volte, avevano violato quelle disposizioni costituzionali che imponevano di non assoggettare i cittadini tedeschi ad un potere privo di legittimazione democratica.[1] Il “BVerfG” con provvedimento del 18 luglio 2017 di rinvio pregiudiziale, aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) di stabilire se la Banca Centrale Europea (“BCE”) avesse violato il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell’art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea(“TFUE”) e leso la sfera di sovranità di cui gli Stati membri sono titolari in relazione alle scelte di politica economica e di bilancio.

Il tono e il provvedimento del rinvio facevano presagire una scarsa disponibilità della Corte di Karlsruhe a riconoscere un effetto vincolante alla decisione della “CGUE” se quest’ultima non avesse accolto i profili di criticità evidenziati. La “CGUE” emanava la sentenza “Weiss” dell’11 dicembre 2018, escludendo la sussistenza dei profili di illegittimità prospettati dal giudice a quo, ritenendo che il PSPP non violasse il divieto di finanziamento monetario (art. 123 TFUE) e non eccedesse le competenze della “BCE”. La successiva decisione della Corte Costituzionale della Germania, quella del 5 maggio 2020 era strettamente collegata   alla sentenza del caso OMT, che ne costituiva l’antecedente logico-giuridico.

Con la decisione del Secondo Senato si dichiarava l’illegittimità tanto della decisione della “BCE” (par. 232) che di parte della sentenza della “CGUE” sul caso “Weiss” (par. 119) in quanto emesse “ultra vires” e come tali non vincolanti per l’ordinamento tedesco (par. 234). Si dichiarava al contempo legittimo il programma PSPP sotto il profilo dell’art. 123 TFUE (divieto di finanziamento monetario) e si dichiarava incostituzionale il comportamento del Parlamento e del Governo tedesco, per non avere realizzato attività dirette ad impedire l’emanazione ed esecuzione del programma PSPP (par. 229 e ss.) ordinandosi alla Bundesbank di interrompere la sua partecipazione all’attività finanziaria, oltre ad obbligarla a vendere circa 500 miliardi di euro di titoli di debito pubblico, acquistati in esecuzione di esso (par. 229 a 235).

La efficacia della dichiarazione d’illegittimità veniva sospesa per 90 giorni (c.d. transitional period, para 235). La Corte di Karlsruhe chiedeva al Consiglio Direttivo della “BCE” di emanare entro questo periodo una decisione in cui venisse effettuata una valutazione di proporzionalità relativa al programma PSPP e agli obiettivi di politica monetaria perseguibili (riportare il tasso di inflazione al 2 per cento) tenuto conto degli effetti incidenti sulla politica economica (identificandosi i criteri di bilanciamento). Al termine della scadenza del periodo il “BVerfG” avrebbe potuto valutare se l’attività fosse legittima alla luce del mandato monetario dalla “BCE” (previsto dagli art. 119 e 127 TFUE)[2].

  1. La sentenza sulle Operazioni Monetarie Definitive

Il 26 luglio 2012 il Presidente della “BCE” Mario Draghi dichiarava che “nell’ambito del mandato attribuito, la BCE è pronta a fare qualunque cosa sia necessaria per salvare l’euro. Seguiva a qualche mese di distanza l’annuncio del nuovo programma di “operazioni monetarie definitive(Outright Monetary Transactions o OMT) che aveva come obiettivo di affrontare la crisi del debito sovrano, acuita per la forte volatilità dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico di alcuni paesi “dell’Eurozona”. La “BCE” a questo fine annunciava di essere disponibile ad acquistare sul mercato secondario alle condizioni specificate nella sua “decisione” volumi illimitati di titoli di stato, al fine di favorire il riequilibrio dei differenziali dei tassi di rendimento.

Non descriverò in dettaglio la vicenda processuale che ha dato origine alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul caso “OMT/Gauweiler” ma si può dire che era intrecciata al giudizio sul “Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità” e sul “Fiscal Compact” e ad un certo punto separata nella valutazione, pervenendosi ad un giudizio autonomo.[3] I ricorrenti contestavano sia in sede “di ricorso individuale diretto” che in quello “di conflitto di poteri”, la legittimità dell’intervento. Si affermava che esorbitava dalla competenza della “BCE” trattandosi di una misura di politica economica e non di politica monetaria, quindi violava i confini dell’azione della Banca. Dall’altro si asseriva che eludeva il divieto di finanziamento monetario del bilancio degli stati membri di cui all’art. 123 “TFUE”.

  Il “BverfG” promuoveva un rinvio pregiudiziale dai toni non molto amichevoli, lasciando intendere che qualora la “CGUE” avesse ignorato il suo punto di vista, sarebbe stato pronto ad attivarsi, per impedire che la decisione “OMT” vincolasse i poteri pubblici tedeschi. La Corte di Lussemburgo rispondeva alla sollecitazione della Corte di Karlsruhe con una decisione che si può definire “della mano tesa”, cercando di contemperare le ragioni del Giudice Costituzionale Tedesco, con la necessità di salvaguardare per quanto possibile una attività finanziaria indispensabile alla zona euro in crisi, senza incorrere in una delegittimazione del proprio sindacato giurisdizionale.

Nella decisione su rinvio pregiudiziale si affermava che il programma pur essendo di natura monetaria, aveva effetti economici indiretti pur rientrando nel mandato del SEBC (Sistema delle Banche Centrali Europee). La “CGUE” accoglieva dunque in parte le ragioni del rinvio pregiudiziale del “BverfG”, precisando che “OMT” consentiva soltanto acquisti di titoli di stati membri, aventi accesso al mercato e unicamente nella misura e per il tempo necessari a preservare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e l’unicità della stessa. Rimaneva all’interno del mandato “della BCE”, anche per un altro motivo. Gli acquisti al di là della retorica del “whatever it takes” non erano veramente illimitati, in virtù della circostanza che potevano reperirsi solo titoli del debito pubblico con scadenza inferiore a tre anni di Stati sottoposti ad un programma di aggiustamento macroeconomico e aventi poi nuovamente accesso al mercato.

L’intervento “OMT” veniva fatto salvo, ma si fornivano alla Corte Costituzionale degli appigli per ammorbidire il suo approccio alla questione. Il 26 giugno 2016 il “BerfG” dichiarava inammissibile il ricorso individuale diretto, poiché questo rimedio aveva fondamento solo a fronte di una lesione macroscopica di diritti fondamentali, il che non si era realizzato nel caso di specie. Si dichiaravano ammissibili ma infondate le questioni derivanti dal presunto comportamento “omissivo” del Governo e del Parlamento tedeschi, che non avevano impedito la violazione della Carta Costituzionale. “Il BverfG” riconosceva la supremazia del diritto europeo, ma solo nei limiti di quanto previsto dal “Grund-Gesetz” purchè venisse rispettata la clausola di integrazione (Integrationsprogramme), nè violate le norme   che delineano l’identità costituzionale del GG”, a cui “l’Europa-artikel” (art. 23 GG) si richiama con espresso riferimento alla c.d. “clausola di eternità” (art. 79.3 GG). Questa disposizione, si diceva nella sentenza, rinviava espressamente a sua volta all’art. 20 “GG” che includeva “il principio democratico” tra quelli fondamentali dell’ordinamento tedesco che andava letto in stretta connessione con la garanzia del diritto di voto di cui all’art. 38 del “GG”.

La Carta Costituzionale, affermava la Corte tedesca, inoltre sanciva come inviolabile la “sovranità popolare” e il diritto di “autodeterminazione del cittadino” e la sua pretesa ad essere sottoposto al solo imperio di quel potere pubblico, che egli poteva legittimare e influenzare, attraverso il diritto di voto. Gli strumenti per tutelare questi principi erano individuati nel “controllo di identità costituzionale” e “nel controllo sugli atti ultra vires.” La Corte di Karlsruhe affermava che il primo di essi non confliggeva con le disposizioni sulla “leale collaborazione” sancite dai Trattati Europei. Quanto al controllo sugli atti “ultra vires” il BVerfG stabiliva che era attivabile solo nel caso in cui le istituzioni dell’UE, avessero ecceduto le loro competenze, in misura sufficientemente qualificata. In pratica era ricondotto alla necessità di tutelare il “diritto individuale alla democrazia”, ma in relazione a casi in cui esistesse una violazione manifesta di una norma sul riparto di competenze tra UE e stati membri che fosse di significato strutturale.  Si chiariva pertanto che qualora un atto delle istituzioni europee fosse stato giudicato “ultra vires”, la conseguenza sarebbe stata la sua “inapplicabilità” all’interno dello ordinamento tedesco.

In ultima analisi il “BVerfG” dichiarava nel suo giudizio infondate tutte le questioni che avevano superato il vaglio di ammissibilità. Per il Tribunale di Karlsruhe il programma OMT non comportava alcuno sconfinamento qualificato e manifesto delle competenze attribuite dai Trattati e pertanto non doveva essere giudicato “ultra vires”. Si aggiungeva che la decisione della “CGUE” in sede di rinvio pregiudiziale, aveva fornito garanzie sufficienti circa la sottoposizione degli atti della “BCE” a controllo giurisdizionale adeguato, attraverso l’obbligo per la “BCE” di motivare le sue “decisioni”. Suo compito rientrante nel mandato giuridico, era quello di garantire la stabilità dei prezzi e non anche la stabilità dell’Eurozona. Inoltre che   per   questo fine, era necessario limitare il volume dei titoli di stato, che potevano acquistarsi sulla base dell’intervento finanziario di cui si discute.

  1. La sentenza della Corte Costituzionale della Germania, sugli Acquisti di Titoli del Debito Pubblico degli Stati membri sul mercato secondario (PSPP)

Tornando al commento della decisione del 5 maggio 2020 (vedi Introduzione) si deve precisare che con essa per la prima volta i giudici del secondo Senato passavano all’azione, dichiarando “ultra vires” anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), emanata su rinvio pregiudiziale dello stesso “BvrfG”.

3a) La questione della competenza

I giudici germanici ammettevano che la Corte di Giustizia era abilitata a giudicare sulla propria   competenza, poiché questo potere era conferito dall’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) ma che ciò fosse possibile solamente nella misura in cui la decisione della Corte potesse essere riferita a dei principi metodologici riconosciuti e che non apparivano come obiettivamente arbitrari. Ciò costituiva una estensione di tipo dogmatico del principio “Solange” applicato dal “BverfG” fin dal 1974 e relativo alla “primautè” del diritto comunitario. Per la prima volta in questa sentenza si sindacava, dunque, l’errore di diritto da parte della “CGUE”.

Per di più si faceva riferimento, per quanto riguarda le competenze proprie della UE, all’uso della “Dogmatica”, che aveva creato la concezione tedesca del principio di attribuzione, definito “principio della delegazione individuale ristretta”.[4] Costituzionalisti e Governo Federale si erano dati il cambio, specie dopo il Trattato di Maastricht, nell’elaborare proprio in virtù della applicazione di esso  una lista esaustiva e precisa delle competenze della Comunità, per contrastare il sedicente fenomeno dell’ allargamento delle competenze (schleichende Kompetenzerweiterungen) di cui sarebbero state colpevoli le istituzioni dell’Unione. Ziller afferma che si tratti di un fenomeno mai dimostrato in modo convincente.  Il giudice costituzionale invece riteneva che la “BCE” era stata messa in condizione di poter espandere, in maniera incontrollata, le proprie competenze.[5]

La “CGUE” nella sentenza “Weiss” relativa al rinvio pregiudiziale aveva sostenuto che “è importante rilevare che il TFUE non contiene alcuna definizione precisa della politica monetaria, ma definisce al tempo stesso gli obiettivi di tale politica e i mezzi di cui dispone il “SEBC” per attuarla” (para 50) e ancora che “risulta dalla giurisprudenza della Corte che, al fine di stabilire se una misura rientri nella politica monetaria, occorre fare riferimento principalmente agli obiettivi di questa misura. Sono altresì rilevanti i mezzi che tale misura mette in campo per raggiungere detti obiettivi” (para 53) Infine si aggiungeva che se è vero che “gli autori dei Trattati hanno compiuto la scelta di definire l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione, ossia il mantenimento della stabilità dei prezzi, in maniera generale e astratta, senza determinare con precisione il modo in cui tale obiettivo doveva essere concretizzato sul piano quantitativo” è anche vero che questo compito spettava in prima battuta alla “BCE” a cui peraltro il Trattato attribuiva, in subordine alla stabilità dei prezzi, il fine di sostenere le politiche economiche   generali dell’Unione (art. 127.1 TFUE).

  Questa giurisprudenza si poneva nello stesso filone di comunicazione e di intervento della “BCE” già teorizzato in “Gauweiler” che metteva in correlazione diretta la stabilità dei prezzi con la stabilità finanziaria e arrivava a teorizzare il salvataggio della zona euro e dunque degli Stati che ne facevano parte, come precondizione per la stabilità dell’euro stesso.[6]

3b) la proporzionalità

Affrontando il tema della proporzionalità del programma di acquisto dei titoli di stato, il “BverfG” sottolineava la necessità che gli obiettivi di politica monetaria del programma controverso e i loro effetti sulla politica economica dovessero essere ben identificati, ponderati ed equilibrati gli uni rispetto agli altri. Si chiariva che soltanto qualora la finalità della politica monetaria fosse stata perseguita incondizionatamente e gli effetti sulla politica economica fossero stati ignorati, allora si sarebbe determinata una violazione del principio di proporzionalità, riconoscendosi lo stretto legame tra le due politiche e l’impossibilità che gli interventi monetari, non avessero ricadute nella sfera economica e fiscale. Si deve rilevare che l’applicazione della “proporzionalità” impone di graduare nell’esercizio delle competenze sia esclusive che concorrenti, i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche dell’obiettivo di volta in volta perseguito. L’utilizzo di una determinata competenza deve essere utile e pertinente per la realizzazione del fine per il quale la competenza è stata conferita oltre che necessario e indispensabile. Qualora per il raggiungimento dello scopo possano essere impiegati vari mezzi, la competenza deve essere esercitata in modo tale da arrecare il minor pregiudizio ad altri obiettivi o interessi degni di uguale protezione. E’ necessario quindi provare che sussista un nesso tra l’azione e l’obiettivo (vedi Protocollo n. 2 allegato ai Trattati Europei, sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità)[7].

Questo punto della sentenza non andava esente da critiche. Bisogna precisare che il “BverfG” aveva ritenuto di applicare, per affermare che nella sua sentenza sul rinvio pregiudiziale, la “CGUE” non avesse fatto un uso corretto “della proporzionalità”, l’art. 5.1 del TUE. Questa disposizione stabilisce il principio “di attribuzione” delle competenze, disponendo altresì che “la sussidiarietà” e “la proporzionalità” attengono non alla titolarità ma alle modalità di esercizio delle competenze. La Corte di Karlsruhe, nel dichiarare che “la CGUE” e “la BCE” non avevano correttamente applicato il principio di proporzionalità e quindi agito “ultra vires”, di fatto trasformava il controllo sull’esercizio del potere in un sindacato sulla titolarità dello stesso. Trattavasi di una operazione che appariva in contrasto con le competenze stabilite dai Trattati che attribuiscono alla sola “CGUE” la facoltà di sindacare il modo di esercizio dei poteri, affidati agli organi e alle istituzioni dell’UE.[8]

Si è anche affermato che “la proporzionalità” come costruita dalla decisione del secondo Senato non concordava con il modo in cui la proporzionalità era prevista dal diritto europeo. Alcuni interpreti hanno aggiunto che nella sentenza se ne utilizzava una visione “colonialista” e di fattura “squisitamente germanica”. Il principio andava innanzitutto compreso alla luce del suo proprio contesto culturale. Nel diritto europeo aveva un significato più ristretto (art. 5.4 TUE); comportava che non si dovesse eccedere da ciò che era necessario per assicurare gli obiettivi dei Trattati. La proporzionalità nella UE non richiedeva il bilanciamento di politiche conflittuali. Lo standard UE di proporzionalità non era dunque quello di Karlsruhe. Quindi si imponeva “una misura tedesca” come se fosse “quella propria della UE” e in ultima analisi si pretendeva di imporre il punto di vista germanico alla “CGUE”. Ciò faceva parte del senso dello “eccezionalismo tedesco” che non considerava che gli interessi rilevanti per la Germania potessero non esserlo per altri Paesi. Gli effetti negativi venivano valutati più di quelli positivi e non si consideravano le questioni di merito ma si enfatizzavano gli elementi di tipo procedurale. Si guardava agli “effetti possibili” e non a “quelli realizzati”. La Corte Costituzionale Tedesca avrebbe agito come un giudice amministrativo di ultimo grado e applicava la concezione amministrativa tedesca “della proporzionalità[9].

Altro autore sottolineava che “il BverfG” non contestava in realtà la violazione del principio di proporzionalità, quanto piuttosto un grave difetto di motivazione nella decisione BCE di procedere agli acquisti, che impediva un sindacato giurisdizionale sul rispetto di tale principio. In ultima analisi poggiando la decisione sul difetto di motivazione della proporzionalità delle misure adottate più che sulla sua violazione, non tutto sembrava compromesso quanto alla sopravvivenza degli acquisti nel quadro dei programmi in questione.[10] Ma come ha sottolineato  Ziller, poichè i giudici costituzionali tedeschi pretendevano di avere il diritto di sindacare in modo approfondito e sostanziale “le decisioni della BCE”, ciò era a prima vista in completa contraddizione, con l’idea che solo un errore manifesto di metodologia da parte della Corte di Giustizia della UE avrebbe potuto essere sottoposto al loro giudizio[11].

Vi era anche chi non condivideva questa valutazione e riteneva positivamente il ragionamento del “BVerfG” e il suo richiamo alle esigenze di legittimazione democratica e di accountability della “BCE”.[12] Si sosteneva che la “CGUE” avrebbe dovuto esercitare un controllo più incisivo sul modo in cui la “BCE” aveva esercitato la propria discrezionalità nell’adottare e attuare il “PSPP”, come strumento di politica monetaria, trattandosi di una importante competenza esclusiva, che nei Trattati era essenzialmente definita solo dall’obiettivo di stabilità dei prezzi e non altrimenti delineata. Per questi autori un sindacato limitato poteva apparire giustificato soltanto in presenza di altri forti meccanismi di responsabilizzazione, come per il penetrante controllo parlamentare cui è soggetta la Commissione.

3c) politica monetaria e politica economica

Secondo il “BverfG” la “BCE” non aveva adeguatamente preso in considerazione le ripercussioni economiche derivanti dal “PSPP”. Per i giudici di Karlsruhe la Banca avrebbe dovuto tenere in conto gli effetti distorsivi prodotti dalla propria decisione sul piano economico, tra cui ad esempio l’aumento del debito pubblico, il danno subito dai risparmiatori per l’abbassamento dei tassi di interesse sui depositi, l’abbattimento dei valori delle proprietà immobiliari e dei titoli azionari, il sostegno ad imprese ormai decotte[13]. Ma sotto questo profilo la sentenza generava perplessità poiché la Corte riaffermava e nello stesso tempo tradiva il dogma monetarista ; da un lato si spingeva la Banca Centrale Europea a occuparsi di sola politica monetaria dall’altro si imponeva al suo Consiglio Direttivo di dare maggiore importanza alle questioni di natura economica e fiscale, per valutare gli effetti di misure che rientravano tra gli strumenti a disposizione dell’istituto di credito  e del “SEBC”.[14]

Nei Trattati ad onore del vero la politica monetaria, costituisce una competenza esclusiva dell’Unione (art. 3, par. 1, lett. c TFUE) mentre quella economica è di competenza degli stati, che sono molto riluttanti a cedere un settore che costituisce espressione peculiare della loro sovranità. In materia economica ai sensi l’art. 5 TFUE, la competenza dell’Unione è di coordinamento mediante misure e indirizzi di massima. In questo settore progressivamente si sono riconosciuti alle istituzioni europee poteri che direttamente o indirettamente riguardano la politica economica (politica monetaria, regole di concorrenza, aiuti, mercato interno, coesione economica sociale e territoriale, agricoltura, trasporti, ed energia). I due campi di intervento sono fortemente intrecciati, uno è lo specchio dell’altro pur essendo caratterizzati da diversità di strumenti[15].

3d) gli effetti politico – costituzionali della sentenza                       

L’accertamento da parte del BverfG dell’illegittimità di un atto dell’Unione aveva messo “in pericolo le basi stesse della Comunità” (v. sent. “CGUE” del 9 marzo 1978, Simmenthal, causa 106/77, in Racc. 178, 629, para.17), violando la principale garanzia di stabilità giuridica dell’Unione, cioè la sua autonomia e quella del suo diritto nei confronti degli stati membri. Il pervenire da parte del Giudice Costituzionale a conclusioni divergenti rispetto ad una sentenza di interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia della Unione Europea, aveva non solo la conseguenza di violare un obbligo proprio degli stati dell’Unione, ma anche a portava ad un lento sfaldamento del suo quadro giuridico[16].

Acutamente si è affermato[17] che l’approccio della Corte Costituzionale Tedesca nella sentenza in questione assomigliava a quello della “compact theory” lasciataci in eredità da “Calhoun”. La Germania sembrava la “Virginia” ai tempi del processo secessionista americano (come ha affermato Boom).  Dopo “la Brexit” alcuni autori avevano equiparato “la secessione” alla “denuncia” di un Trattato. Per altri invece trattavasi di attività diversa dalla prima per la sua natura unilaterale. “Calhoun” e la “Corte Suprema del Canada” (quest’ultima più recentemente) avevano ritenuto che “la denuncia del Trattato” costituisse una forma di secessione. Ai tempi della costruzione “dello Stato Americano” la “federazione” tra i primi nove stati, non era una “Costituzione” ma un “Accordo” (vedi art. VII della Carta fondamentale Americana in relazione all’espressione di “between”) e la ratifica della Costituzione non faceva perdere all’insieme il carattere “Confederale”e gli stati rimanevano i veri “padroni dei Trattati” e la “confederazione” un loro “agente”. La “sovranità” continuava a permanere nel popolo di ogni Stato, ed era cosa diversa dal “potere di governo” e da ciò nasceva la facoltà di “nullificazione” che accanto quella di “interposizione” (concetti sostenuti il primo da “Thomas Jefferson” al tempo della rivoluzione del Kentucky e della Virginia come risposta all’atto di “Alienazione e Sedizione” e il secondo da “Madison”) comportava che gli atti “ultra-vires” fossero senza effetto.

La “nullificazione” come diritto dello stato singolo si realizzava, se questo percepiva che un atto di livello federale, violava il cuore dei suoi principi costituzionali e costituiva lo stadio anteriore alla uscita dalla Confederazione, alla sua “secessione”. Secondo questi due autori che offrono una pregevole costruzione in chiave “storico-comparativistica”, la sentenza del “BverfG” del 5 maggio 2020 sull’intervento “PSPP” è una forma di “neo-nullificazione”, intendendosi l’UE come “compact”.

3 e) gli effetti sul nuovo piano pandemico

La Corte di Karlsruhe affermava, nel comunicato stampa con cui annunciava la emanazione della sentenza, che quest’ultima non avrebbe comportato ripercussioni in relazione agli interventi finanziari necessari per reagire alla crisi “del coronavirus”, che prevedevano il cosiddetto “piano pandemico” (“PEPP”). In realtà effetti economici negativi sui mercati finanziari derivavano dal quadro di incertezza e instabilità che la decisione avrebbe potuto creare.[18] incidendo sulla sua concreta realizzazione.

Il nuovo programma, diversamente da quelli precedenti di acquisto titoli sul mercato secondario, contemplava espressamente la flessibilità delle regole, rinviando a futuri aggiustamenti in corso d’opera. Però il monito del “BerfG”, per questo intervento, era altrettanto rilevante poiché “la Bundesbank” avrebbe potuto ritenere di avere, atteso il precedente in discorso, la legittimazione ad opporsi ad eventuali ritocchi al “PEPP”. Se queste iniezioni di flessibilità fossero risultate sgradite ai rappresentanti tedeschi all’interno della “BCE”, questi ultimi avrebbero potuto contestarle in base alla interpretazione del “Grundgesetz” data dal “Bundesverfassungsgericht”[19], nella sentenza del 5 maggio 2020.

4.Alcune considerazioni finali di diritto costituzionale europeo

In un recente lavoro in lingua inglese sulla sentenza del 5 maggio 2020[20], si afferma che la decisione della Corte di Karlsruhe mette in campo una serie di questioni molto delicate e rischia di destabilizzare il dialogo giudiziale che è la sola premessa per evitare il confronto e l’escalation. La sentenza corrisponde nella “costituzione economica europea” ad una modifica nella concezione del ruolo del diritto e determina una messa sotto sforzo del “liberalismo finanziario” comportando una critica allo spostamento paradigmatico dal “liberalismo dei mercati” al “liberalismo dello Stato”. Goldmann parla di “embedded liberalism” o liberalismo integrativo.

Questo spostamento si è realizzato attraverso il ruolo dinamico giocato dalle Corti nel loro dialogo reciproco e rappresenta una reazione alle ultime crisi finanziarie. Altri autori, sempre in lingua inglese[21]pur concordando con questa impostazione ritengono che da solo l’utilizzo dello strumento giurisdizionale non sia sufficiente e pur essendo espressione del “costituzionalismo pluralista” (espressione coniata da Neil Mac Cormick) rischia di creare un confronto di lunga durata, alla fine insostenibile.

Bisogna tornare dunque alla politica attraverso una modifica condivisa dei Trattati  esplicitando in essi la supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale o creando nella Corte di Giustizia della Unione Europea una Camera mista che dibatta e risolva le questioni “ultra vires” secondo la proposta di due illustri giuristi come Weiler e Sarmiento.

Cesare Augusto Placanica

 

 

 

                               

[1] FILIPPO DONATI in La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020 sul PSPP: quale impatto sul processo di integrazione europea? in Eurojus Fascicolo n.3-2020 Rivista on-line,www. rivista.eurojus.it

 

[2] LORENZO F. PACE in Il BVerfG e la sentenza sul programma PSPP: <c’è della logica in questa follia ?> Il prevedibile <rientro> della <crisi istituzionale> annunciata nella sentenza (provvisoria) del 5 maggio 2020 in Federalismi.it-Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, del 27 maggio 2020. Rivista on-line.

[3] PIETRO FARAGUNA in La saga OMT Il diritto all’ultima parola tra corte di Giustizia e Tribunali Costituzionali in Giurisprudenza Costituzionale Anno LXII Fasc. 1 – 2017 Milano Giuffrè Editore

[4] JACQUES ZILLER in L’insoutenable pesanteur du Juge constitutionnel allemand. A propos de l’arret de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fedérale allemande du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Europeénne in EuroJus Fascicolo n. 2-2020, Rivista on-line, www.rivista.eurojus.it     

[5] FILIPPO DONATI, op.cit. pag. 171

[6] SUSANNA CAFARO in “Quale quantitative easing e quale Unione Europea dopo la sentenza del 5 maggio in Sidi Blog il Blog della Società Italiana di diritto Internazionale e di diritto dell’Unione Europea, Rivista on line, pag. 2/13  

[7] GIUSEPPE TESAURO e PATRIZIA DE PASQUALE in La BCE e la Corte di Giustizia sul banco degli accusati del tribunale costituzionale tedesco in Osservatorio Europeo – Reperito on line pag. 7/13   e 8/13

[8] FILIPPO DONATI, op cit.pag. 173

[9] ANNEGRET ENGEL,JULIAN NOWAG and XAVIER GROUSSOT in Is This completely M.A.D.-Three Views on the ruling of The German FCC on 5 May 2020 in Nordic Journal of European Law in part. Pag 8-12 para 4 The proportionality rewiew of the BVERFG’S and its link to ultravires and constitutional core

[10] PIETRO FARAGUNA in Il Bundesverfassungsgerichts dichiara ultra vires il Quantitative easing (con uno sguardo al Pandemic Emergency Purchase Programme?) in Quaderni Costituzionali- Forum, 2/2020 del 12 maggio 2020 concorda con questa impostazione, GIOVANNI BOGGERO in Il Bundesverfassungsgericht esige un sindacato pieno nei confronti degli atti BCE in Quaderni Costituzionali- Fascicolo 3, settembre 2020, Rivista on-line, Il Mulino

[11] JACQUES ZILLER in op. cit.pag 156

[12] MARIO SIRAGUSA e CESARE RIZZA in L’”insostenibile leggerezza” del sindacato giurisdizionale sulle decisioni di politica monetaria della BCE in Eurojus, Fascicolo n.2-2020 pag.  171

[13] FILIPPO DONATI, op.cit. pag. 172

[14] PIETRO FARAGUNA, op.cit. a nota 10, pag. 310

[15] GIUSEPPE TESAURO e PATRIZIA DE PASQUALE, op. cit.pag. 6/13  

[16] LORENZO PACE, op. cit. pag. 306

[17] ANTONIA BARAGGIA-GIUSEPPE MARTINICO in Who is the Master of Treaties? The Compact Theory in Karlsruhe in Ordines- Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, Numero 1 del Giugno 2020

[18] MIGUEL POIARES MADURO in Some Preliminary Remarks on the PSPP Decision of the German Constitutional Court in Verfassungblog .de, 06 may 2020 – Rivista on line  

[19] ANDREA GUAZZAROTTI in Neutralità va cercando, ch’è si cara! Il Tribunale costituzionale tedesco contro la politicità dei programmi di quantitative easing della BCE in DPCE n. 2/2020 – Saggi- Rivista on line

[20] MATTHIAS GOLDMAN in The European Economic Constitution after PSPP Judgment: Towards Integrative Liberalism in German Law Journal (2020) – Special section  : The German Constitutional Court’s PSPP Judgment, Cambridge University Press, pp. 1058-1077.          

[21] ANNEGRET ENGEL, JULIAN NOWAG and XAVIER GROUSSOT in op. cit., nota 9

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