Desidero anzitutto ringraziare il Blog de leCostituzionaliste per avermi offerto l’occasione di prendere parte a un confronto che considero particolarmente prezioso.

In ragione della complessità del tema ho pensato di lavorare su due piani: da un lato, un contributo più ampio, nel quale ho cercato di sviluppare in modo più disteso i profili tecnico-giuridici della proposta; dall’altro, queste pagine, pensate per il blog, nelle quali provo, invece, a restituire i principali nodi problematici in forma più sintetica.

Vorrei dunque condividere sin d’ora alcuni dubbi che hanno accompagnato la redazione di entrambe le versioni, al fine di sottoporre il più possibile al confronto le tesi che proverò a sostenere.

Ed allora, la prima questione che mi sono posta riguarda il lessico: anche nel contributo più ampio ho utilizzato espressioni di matrice giornalistica, tecnicamente improprie e forse persino “deformanti” nella loro pretesa pseudo-latineggiante, epperò comunicativamente agevoli: mi domando, in particolare, sino a che punto un simile uso sia accettabile e quando, invece, la forza della formula rischi di prevalere sulla cautela dovuta nell’utilizzo di nomi riferibili a Persone.

Correlativamente, penso al linguaggio di genere: parlo di “donne”, “candidate”, “rappresentanza femminile”, nello scritto più esteso ricorro anche a espressioni come “candidature di facciata”: sul piano tecnico, però, le norme si riferiscono al genere sottorappresentato e, dunque, il riferimento specifico alle donne potrebbe apparire come la declinazione “parziale” di una regola che, sul piano normativo, si presenta invece come generale e riferita al genere sottorappresentato. Tuttavia, ritengo che tale scelta, allo stato, possa essere motivata da un dato oggettivo, dal momento che nel nostro Parlamento sono ancora le donne a trovarsi in una posizione quantitativamente minoritaria rispetto agli uomini e, quindi, nominarle significa prendere atto del soggetto che oggi continua concretamente a sopportare lo squilibrio.

Il terzo punto è quello che mi è stato esplicitamente posto: le norme sul riequilibrio di genere contenute nel nuovo testo base dell’A.C. 2822, depositato il 27 maggio 2026 (il c.d. “Melonellum”) sono idonee a far eleggere più donne, oppure rischiano di limitarsi a far tornare i conti solo sulla carta?

Ora, se si guarda all’evoluzione della rappresentanza femminile in Parlamento, emerge un progressivo aumento della presenza delle donne e, a mio avviso, le tecniche che riemergono nell’ambito del Melonellum hanno, in passato, contribuito a tale andamento; resta tuttavia da capire in quale misura tale incremento sia dipeso dalle norme giuridiche e quanto, invece, da una più ampia sensibilizzazione emotiva e culturale sul tema. Del resto, a ben vedere, si tratta di una questione di portata più generale, che rinvia al rapporto tra diritto e mutamento sociale: il diritto si limita a recepire trasformazioni culturali già in atto, contribuisce a produrle o, come più verosimilmente accade, opera in entrambe le direzioni?

Restando sul piano giuridico, un dato risulta, mi pare, di tutto rilievo: il fatto, cioè, che, specie nelle leggi elettorali, il diavolo si nasconde raramente nei grandi princìpi e molto spesso nei dettagli. A ciò il sistema in discussione non pare fare eccezione, svolgendovi un ruolo decisivo le liste bloccate, le pluricandidature, l’ordine delle candidature, la posizione dei capilista, gli scorrimenti, le “liste premiali”… insomma, quel passaggio cruciale, e non sempre visibile, nel quale la rappresentanza democratica viene offerta agli elettori e, al tempo stesso, prefigurata dalle forze politiche.

Dal canto suo, il nuovo “testo base” mantiene le disposizioni di riequilibrio già presenti nel “testo originario”; tuttavia, la continuità è solo formale, perché, cambiando l’architettura entro cui quelle regole sono chiamate a operare, ne mutano i meccanismi di funzionamento.

Dunque, la novità principale è la soppressione dei collegi uninominali e la loro sostituzione con liste circoscrizionali o regionali predisposte per l’attribuzione del premio di governabilità. Il sistema diventerebbe così a base proporzionale, ma corretto dall’eventuale attribuzione di un premio in seggi alla lista o coalizione che superi il 42% dei voti validi; ed in caso di attribuzione del premio sarebbero assegnati 105 seggi complessivi: 70 alla Camera e 35 al Senato.

Ora, l’aspetto più critico di questo ultimo “testo base”, a nostro avviso (una volta stralciato il c.d. “doppio turno premiale” che prevedeva il “testo originario”), è che il voto si innesta su di un sistema sostanzialmente blindato, per cui la scelta decisiva si sposta perlopiù a monte: nelle segreterie delle forze politiche, al momento di stilare le liste dei candidati.

Va peraltro osservato che il fatto che, in un sistema a liste bloccate, la selezione delle candidature si sposti verso i partiti non è, di per sé, patologico; anzi, per certi versi, dovrebbe rientrare nella fisiologia della democrazia rappresentativa e nella funzione che l’art. 49 Cost. assegna alle stesse forze politiche. Il problema nasce semmai quando, come è avvenuto troppo di frequente, questa funzione non viene esercitata in modo coerente con la responsabilità costituzionale che grava sulle forze politiche; il che, per quanto qui più rileva, si verifica quando esse non si fanno carico spontaneamente del riequilibrio di genere.

In questo senso, molta parte dell’analisi che svolgo nel contributo più ampio muove da un presupposto realistico e, in qualche misura, patologico: l’idea, cioè, che, lasciate a se stesse, le forze politiche siano fondamentalmente disinteressate al tema della presenza femminile effettiva nei luoghi realmente contendibili della rappresentanza; là dove, invece, se si partisse dal presupposto opposto della presenza di partiti realmente impegnati nel riequilibrio di genere (come del resto auspicato dallo stesso giudice costituzionale oltre tre decadi or sono), l’analisi sarebbe, verosimilmente, almeno in parte, diversa.

Più nello specifico del sistema, per le liste plurinominali il testo prevede il limite del 60% per il genere sovrarappresentato tra i capilista, insieme all’obbligo di alternanza di genere nella sequenza dei candidati: pertanto, nessun genere può dominare oltre una certa soglia e uomini e donne devono alternarsi. Il fatto è che però la previsione può essere elusa: si immaginino dieci collegi, in sei il capolista è uomo, in quattro è donna; il “rapporto 60/40” è rispettato, tuttavia, se i sei collegi con capolista uomo sono quelli più sicuri, mentre quelli con capolista donna sono meno favorevoli, e se in ciascun collegio scatta un solo seggio, vengono eletti sei uomini e nessuna donna.

Il problema, dunque, non è solo quantitativo, ma qualitativo: non basta chiedere quante donne siano candidate; occorre chiedere dove siano candidate, con quale sostegno politico, con quali risorse economiche, con quale riconoscibilità pubblica… insomma, con quali possibilità effettive di essere elette.

Ciò disvela un’ulteriore questione, solo accennata nella mia analisi più estesa: quand’è che una candidatura può dirsi “forte”?

Ad ogni modo, va osservato che nel Rosatellum-bis, la presenza dei collegi uninominali può indurre le forze politiche a valorizzare candidature femminili competitive, in ragione della loro capacità di attrarre consenso personale e di rafforzare indirettamente anche le liste plurinominali collegate. Diversamente, il Melonellum, sopprimendo i collegi uninominali e accentuando il peso delle liste bloccate, sposterebbe quasi integralmente il baricentro della selezione nella fase di composizione delle liste. Da qui, nella prospettiva – ad oggi realistica, ma pur sempre patologica – di una certa diffidenza verso l’operato delle forze politiche, il rischio di un effetto peggiorativo, dato che, venendo meno la dimensione personale e territoriale del voto uninominale, gli elettori non avrebbero più alcuna possibilità di correggere, neppure indirettamente, le scelte compiute a monte dalle stesse forze politiche in campo.

Parimenti delicato, poi, è il discorso sulle liste premiali, rispetto a cui, se il premio scatta, i candidati vengono eletti direttamente. Per esse, infatti, il testo prevede il limite del 60% sul totale nazionale dei candidati, ma non anche un obbligo di alternanza interna nelle singole liste circoscrizionali o regionali, con la conseguenza che si rende possibile rispettare il “rapporto 60/40” a livello complessivo, ma distribuire le candidature in modo molto squilibrato nei singoli territori: uomini nelle circoscrizioni più favorevoli e, invece, donne in quelle meno strategiche, secondo una logica di vere e proprie “quote di parcheggio”.

Per questo, ci pare, sarebbe necessario che anche le liste del premio fossero assoggettate a regole più stringenti: alternanza interna, verifica del “60/40” non solo a livello nazionale ma anche circoscrizionale, correttivi per evitare che le posizioni più sicure siano assegnate sistematicamente agli uomini.

A complicare ulteriormente il quadro intervengono poi le pluricandidature: il “nuovo testo base” consente, infatti, a un candidato di essere inserito sia nella lista premiale, sia in un massimo di cinque collegi plurinominali, rendendo possibile, con ciò, che una stessa candidata venga ripetuta in più collegi, contribuendo più volte al rispetto formale delle quote, senza che ciò comporti un corrispondente aumento delle donne elette. Così, volendo esemplificare: una candidata viene collocata in posizione utile in più liste plurinominali e, insieme, nella lista premiale; se viene eletta nella lista premiale, i seggi plurinominali in cui avrebbe potuto risultare eletta si liberano; a quel punto opera lo scorrimento; e, se subito dopo ci sono uomini, la candidatura femminile ha aiutato a rispettare le quote, ma ha favorito l’elezione maschile.

Si tratta del c.d. “paradosso dell’assorbimento premiale”: la donna serve a rendere la lista conforme alla legge, ma il seggio finisce a un uomo.

In questo quadro si inserisce anche la proposta emendativa volta a sostituire il “rapporto 60/40” con quello “65/35”, eliminando altresì l’alternanza obbligatoria. Su questa base, la quota minima del genere meno rappresentato scenderebbe dal 40 al 35% e, nei collegi di piccole dimensioni, il gioco degli arrotondamenti potrebbe tradursi in effetti ancora più penalizzanti. Né, si ritiene, sarebbe sufficiente obiettare che, almeno nelle liste composte da tre candidati, resterebbe comunque assicurata la presenza di un candidato per ciascun genere, dal momento che una simile previsione potrebbe forse evitare la marginalizzazione delle donne dalle liste, ma non favorirebbe la loro collocazione là dove l’elezione è realisticamente possibile.

Come si vede, ci si imbatte ancora una volta nella distanza tra una presenza simbolica e una chance effettiva di rappresentanza.

Da qui la domanda provocatoria speculare: perché non introdurre un rapporto di equilibrio del “50/50”?

Del resto, se l’obiettivo è una rappresentanza davvero paritaria, esso imporrebbe una composizione tendenzialmente equilibrata delle candidature: così, ad esempio, se lo si trasponesse nei 105 seggi premiali del Melonellum, il “50/50” produrrebbe il cospicuo ammontare di 52/53 candidature femminili (mentre il “60/40” ne garantirebbe 42 e il “65/35” circa 37). Il punto, ci pare, non è soltanto aritmetico, specie là dove si consideri che una quota, per così dire, “mediana” (come il “60/40”) può finire per legittimare, in senso conservativo – se non addirittura peggiorativo – il livello minimale, a fronte della coerenza, invece, di una quota paritaria col principio di eguaglianza di cui in Costituzione.

Ma dove finisce la promozione delle pari opportunità e dove comincia la predeterminazione del risultato?

Ebbene, ci pare che sia proprio un tale interrogativo a imporre di fare un passo indietro, dato che, specie in presenza di sistemi a liste bloccate, una tale previsione normativa tende a riflettersi in modo pressoché diretto sulla composizione degli eletti e, dunque, sulla stessa conformazione della rappresentanza politica, contravvenendo alla giurisprudenza costituzionale in materia (v., in partic., le sentt. n. 422 del 1995n. 49 del 2003 e n. 4 del 2010).

Cambiando prospettiva, una soluzione contenuta in altre due proposte emendative (la n. 1177, e la n. 1189) che meriterebbe particolare attenzione è rappresentata dall’introduzione della “doppia preferenza di genere”, già sperimentata nelle elezioni comunali, regionali ed europee con esiti complessivamente proficui, tanto da far ritenere che, qualora anche per le elezioni politiche si decidesse di introdurre il voto di preferenza, difficilmente potrebbe giustificarsene l’assenza. Peraltro, è forse vero che anche nel Melonellum una simile misura non sarebbe del tutto immune dai meccanismi elusivi già richiamati: epperò con la differenza, non da poco, che i voti ottenuti dalle candidate sarebbero espressione di un consenso raccolto direttamente presso l’elettorato.

Spostando ora l’attenzione sul Rosatellum-bis ad oggi vigente, va osservato come in occasione delle ultime elezioni politiche del 2022 furono elette 198 donne su 600 parlamentari, pari al 33%, a fronte, tuttavia, del 44,3% delle candidate. Ebbene, applicando idealmente il Melonellum ai dati del 2022 (con tutte le approssimazioni del caso), il premio sarebbe scattato, perché la coalizione di centrodestra superò il 42% sia alla Camera sia al Senato, per cui i 105 seggi premiali, con il “rapporto 60/40”, avrebbero garantito almeno 42 candidature del genere meno rappresentato; tuttavia, per eguagliare il risultato del 2022 sarebbero comunque servite almeno 156 donne elette nei restanti 495 seggi plurinominali; e per migliorarlo, ancora di più.

Ciò che se ne ricava, ci pare, è che il Melonellum in punto di riequilibrio di genere non è di per sé migliorativo, né peggiorativo dell’esistente: è un’incognita. Quel che forse può dirsi, però, è che 156 seggi non sono pochi, per cui il conseguimento di una simile soglia presupporrebbe il concorso delle condizioni più favorevoli al riequilibrio di genere, la cui simultanea ricorrenza appare, nondimeno, nel contesto attuale, assai improbabile (donne collocate in posizioni realmente eleggibili; capilista distribuiti in modo equilibrato; computo della stessa candidatura una sola volta ai fini delle quote; distribuzione non elusiva delle candidate nei territori; equilibrio anche nelle candidature uninominali speciali e nella circoscrizione estero, solo per citarne alcune). Là dove, invece, il dato certo è che, come emerge dall’ultimo grafico contenuto nel contributo più ampio, il rendimento del Rosatellum-bis non pare essere stato, al riguardo, significativamente peggiorativo rispetto all’andamento pregresso della rappresentanza femminile dal ’48 ad oggi (che resta, comunque, non paritario).

Ad ogni modo, quel che rileva sul piano metodologico è la conferma del fatto che l’analisi giuridica reca in sé la necessità di essere accompagnata da altri sguardi: occorre considerare i comportamenti dei partiti, le strategie di candidatura, le risorse economiche, la comunicazione politica, i dati e statistiche elettorali, nonché le dinamiche sociali che incidono sulla possibilità concreta di trasformare una candidatura in un’elezione (solo per citare alcune “variabili”)…indispensabile resta e risulta, insomma, un approccio pluridisciplinare.

Dal canto suo, il riequilibrio, al di là delle forme, abbisogna di una cultura sensibile e attenta al tema: è, così, in tal senso che, nella nota conclusiva, osserviamo come la vera riuscita delle quote consista nel rendersi un giorno superflue, in quanto ciò vorrebbe dire che la presenza equilibrata di donne e uomini nei luoghi della rappresentanza non sarebbe più l’effetto di un obbligo legale, ma la fisiologia stessa della democrazia.

Quel giorno, però, purtroppo, non solo non è ancora arrivato, ma pare addirittura allontanarsi.

Lara Trucco

Pubblicato su www.lecostituzionaliste.it/

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