Il centro studi Rosario Livatino ha pubblicato il seguente intervento a firma di Gianluca Caputo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a quarant’anni da un famoso intervento del Giudice, ora Beato, Rosario Livatino. Rosario Livatino, martire autentico dei nostri tempi, venne poi ucciso da sicari mafiosi nel settembre del 1990

Correva l’anno 1984, era il 7 aprile e presso il Rotary Club di Canicattì Rosario Angelo Livatino teneva una conferenza dal titolo: “Il ruolo del giudice nella società che cambia”.

Oggi, a quarant’anni di distanza vogliamo fare memoria di quella conferenza e, soprattutto, far risaltare tutta l’attualità del messaggio del Beato Livatino e del modello di magistrato che egli professava ed incarnava.

Un modello di magistrato sobrio, lontano dai riflettori, che nella sua esistenza tenne soltanto due conferenze pubbliche: “ Il ruolo del giudice nella società che cambia” (7 aprile 1984) e  “Fede e diritto” (30 aprile 1986).[i]

Quarant’anni fa, nella prima conferenza di cui oggi facciamo memoria, Livatino, nell’analizzare il rapporto tra i cambiamenti della società ed il ruolo del giudice, affermava la necessità che il magistrato uscisse “(…) dalla propria torre eburnea dell’immutabilità, di ibernazione sociale, divenendo attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si trasforma, si perde (…)”.

Livatino in quella conferenza analizzò, in particolare, tre aspetti:

  • i rapporti tra il magistrato e il mondo dell’economia e del lavoro;
  • i rapporti tra il magistrato e la sfera del “politico”;
  • il problema della responsabilità del magistrato.

Da quella conferenza emerge un modello di “magistrato costituzionale”, terzo e imparziale, né pro né contro il potere (economico, mediatico, politico), bensì di un magistrato consapevole della sua soggezione soltanto alla legge come prevede l’art. 101, c. 2 della Costituzione.

Il Beato Livatino respinge due contrapposte visioni, da un lato quella di “(…) chi ha ritenuto che il magistrato possa far buon uso del suo potere interpretativo delle leggi, accogliendo di esse quell’accezione che privilegiasse gli interessi delle classi economiche dominanti (…). Una linea, quindi, rivendicativa per il magistrato di un ruolo di protagonista occulto, indiretto della macroeconomia nazionale. Una tesi che relegherebbe il Montesquieu ed il suo principio della separazione dei poteri davvero in una polverosa soffitta che farebbe inorridire economisti classici come Ricardo o Keynes”. Per contro, Livatino respinge la opposta tesi “(…) di chi ha voluto il magistrato come difensore delle categorie più povere (…) proponendo l’aula giudiziaria come luogo di necessario, di dovuto riequilibrio fra parte sociale forte e parte sociale debole ed individuando il processo del lavoro come l’arena più allettante per tale tenzone (…)”.

Orbene, da fedele interprete del modello di “magistrato costituzionale” soggetto soltanto alla legge, Livatino respinge entrambe le visioni e con fermezza e pacatezza afferma che “(…) entrambe le prospettazioni sono senz’altro da rifiutare in quanto il ruolo che vogliono prefigurare è tale che il magistrato, che dovrebbe assumerlo, non sarebbe più tale in quanto imprimerebbe a se stesso ed ai propri compiti dei caratteri e delle finalità totalmente estranei a quello che ancora oggi è il prototipo dell’interprete giudiziario nel comune sentire sociale come figura super partes e tali da far seriamente pensare ad un vero e proprio tradimento nei riguardi di quei valori la cui tutela la nostra Carta costituzionale affida al giudice ben diverso che essa implicitamente teorizza (…)”.

Livatino, così, afferma l’importanza della terzietà e imparzialità del magistrato, indipendente sia dall’esterno che all’interno  e, soprattutto, indipendente da se stesso e dalle proprie convinzioni, come si evince nel passaggio in cui egli afferma che “(…) va soprattutto con calore affermato che la maggioranza degli interpreti del diritto nel nostro Paese piega ancora le proprie convinzioni alla legge e non questa a quelle (…)”.

Consapevole del ruolo del magistrato quale interprete e applicatore del diritto, tuttavia, il Beato Livatino, nel rispettare il principio della separazione dei poteri anche al fine di evitare sconfinamenti della magistratura nel campo legislativo (specie in tematiche in cui il legislatore troppo spesso rimette alla magistratura il compito di colmare le lacune di quest’ultimo), con altrettanta fermezza invia un monito al legislatore, esprimendo l’esigenza di leggi certe e chiare.

Esigenza, questa, ancora attuale a quarant’anni di distanza, perché come afferma Rosario “(…) La magistratura, per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla legge, altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari, sicuramente intelligibili (…). Fin quando tutto questo non sarà assicurato dal nostro legislatore (…) sarà ineliminabile che il giudice di Pordenone ed il giudice di Ragusa, con gli abissi di cultura e dei substrati territoriali, sociali ed economici nei quali si trovano ad operare, cerchino di districarsi nella perigliosa giungla di queste regolamentazioni adoperando machete interpretativi tra loro dissimili o addirittura contraddittori (…)”.

Il modello di “magistrato costituzionale” che Livatino professa ne “Il ruolo del giudice nella società che cambia”  è quello sì di un “(…) dipendente dello Stato, al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento contenzioso (…)”; tuttavia Livatino respinge l’idea di un magistrato burocrate  e mera “bouche de la lois”.

Il modello di magistrato che Livatino prefigura, infatti, è quello di un interprete fedele alle leggi e alla Costituzione ma con una propria sensibilità che, tuttavia, impone sempre un obbligo motivazionale delle sue decisioni affinchè l’interpretazione non sconfini in arbitrio ed emerga sempre, specie agli occhi dei destinatari dei provvedimenti giudiziari, che il giudice decide sulla base delle norme giuridiche e non anche dei propri ottusi convincimenti.

Al riguardo, Livatino afferma che “(…) Ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difatti contestare al giudice il diritto di ispirarsi nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi o associazioni politiche. Essenziale è però che la decisione nasca da un processo motivazionale autonomo e completo, come frutto di una propria personale elaborazione, dettata dalla meditazione del caso concreto; non come il portato della autocollaocazione nell’area di questo o di quel gruppo politico o sindacale, così da apparire come in tutto od in parte dipendente da quella collocazione (…)”.

Anticipatore dei tempi, poi, può definirsi il pensiero di Livatino anche allorquando egli – anticipando la ratio della riforma di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71 che ha previsto un argine alle cc.dd. “porte-girevoli” [ii]– analizza i rischi che si corrono laddove il magistrato che abbia avuto incarichi politici ritorni ad esercitare funzioni giurisdizionali.

Sul punto, Livatino rammenta come “ (…) gravissimo è il problema che si pone allorquando tale mandato, per una causa od un’altra, viene a cessare: infatti, un parlamentare, anche quando si tenga rigorosamente nei limiti della legalità, assume inevitabilmente un complesso di vincoli e di obblighi verso gli organi del partito, contrae legami ed amicizie che raramente prescindono (non per cattiva volontà o desiderio di collusione, ma per necessità delle cose) dallo scambio di reciproche e sia pur consentite cortesie dall’assunzione di impieghi e obblighi che, appunto perché galantuomini, si è tenuti ad onorare, si assoggetta infine ad un’abitudine di disciplina (nei confronti delle varie gerarchie di partito e del gruppo parlamentare) in contrasto con la libertà di giudizio e l’indipendenza di decisione proprie del giudice, abitudine difficile da lasciare, anche perché, tranne casi eccezionali, l’abbandono del seggio parlamentare non rompe i vincoli di gratitudine e non distrugge il legame fiduciario fra il singolo e la struttura. D’altronde, anche ammesso che il magistrato-parlamentare sappia riacquisire per intero la propria indipendenza dal partito, che ha rappresentato al più alto livello, e spogliarsi di ogni animosità contro avversari politici che possono averlo attaccato anche duramente, è inevitabile che l’opinione pubblica, incline al sospetto e tutt’altro che propensa a credere alla rescissione di simili vincoli, continui a considerarlo adepto di quel partito, consorte o nemico di quegli uomini politici e di quanto rappresentano. Per inevitabile conseguenza, l’utente della giustizia di uguale militanza politica riterrà, poco importa se erroneamente, di avere valide aspettative ad una decisione favorevole e ad un trattamento di riguardo, mentre chi lo contrasta si crederà battuto in partenza ed addebiterà l’eventuale sentenza sfavorevole non a propria responsabilità, ma agli obblighi politici ed alla conseguente preordinata malafede del giudice, costretto a dare comunque partita vinta al suo commilitone e partitante. Sarebbe quindi sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall’ordine giudiziario (…)”.

Parole inequivocabili quelle di Rosario Livatino, egli, infatti, è consapevole che anche il magistrato possa legittimamente candidarsi ad una elezione politica, perché “egli è un cittadino come tutti gli altri ed in questo non farebbe che esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito”; tuttavia,  con quest’ultimo passaggio Rosario dimostra quanto sia importante per lui e per l’intero ordine giudiziario non soltanto che il giudice “sia” imparziale, ma soprattutto che “appaia” come tale.

Sul punto, nell’analizzare l’immagine esterna del magistrato, così continua Rosario “ (…) Si è ben detto che il giudice, oltre che essere deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n’è un altro, ineliminabile, di forma. L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttochè consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività (…)”.

E già, Rosario Livatino lega l’indipendenza del giudice con il tema della credibilità, della coerenza dei suoi comportamenti, perché come egli affermava “quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili”[iii].

La credibilità del magistrato, dunque, ci interroga anche sulle manifestazioni della vita extraprofessionale, perché secondo Rosario “(…) Inevitabilmente, pertanto, è da rigettare l’affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e, secondo la quale, quindi, il giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole. Una tesi del genere è, nella sua assolutezza, insostenibile (…)”.

La credibilità del magistrato, poi, si declina nella propria autorevolezza, che non significa esercizio autoritario del potere, ma che richiede comprensione e umanità. Infatti, secondo il Beato Livatino è importante che il magistrato “(…) offra di se stesso l’immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire. Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque (…)”.

Queste parole del Beato Livatino appaiono quantomai attuali, e già in questa conferenza del 7 aprile 1984 si avvertiva tutta la portata innovatrice ed imperitura del pensiero di Rosario perché, oggi come allora, “(…) La credibilità esterna della magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri (…)”.

Nel trattare, infine, il tema della responsabilità del magistrato, Rosario Livatino si dimostra particolarmente preoccupato dal rischio, ancora oggi attuale (specie nella rincorsa alla statistica giudiziaria), della burocratizzazione della magistratura e che possa radicarsi, così come abbiamo visto negli ultimi anni in campo medico, anche nel campo giudiziario una sorta di “magistratura difensiva”.

Il Beato Livatino, sul punto, ricorda che “(…) Non esiste, si può dire, atto del giudice e più ancora del pubblico ministero che possa dirsi indolore. Ogni giudice, quindi, nell’atto stesso in cui si accingesse alla stipula di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni. E sarebbe quindi inevitabile ch’egli studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo. Come possa dirsi ancora indipendente un giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività, non è facile intendere(…)”.

Qui il pensiero di Livatino, si avvicina a tutti i magistrati e soprattutto a coloro che da giovani hanno lavorato e lavorano in territori di frontiera, perché gli Uffici Giudiziari  sarebbero ancor meno presidio di legalità laddove troverebbe spazio la c.d. magistratura difensiva  “(…) specialmente in certe regioni ove si ricorre all’esposto contro il giudice, anche per i più ingiustificati motivi”.

E chi ha lavorato in Sicilia e ad Agrigento specialmente, sa bene quanto queste parole siano del tutto attuali a quarant’anni di distanza.

La credibilità del magistrato, infatti, richiede che egli non eserciti la giurisdizione da “magistrato-impiegato”, ma da “magistrato-magistrato” (qui viene da parafrasare la differenza tra “giornalisti-impiegati” e “giornalisti-giornalisti” che viene fatta nel Film “Fortapàsc” sulla vita del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985)[iv].

Il modello di “magistrato costituzionale”, ovvero di “magistrato-magistrato” (e non di magistrato-impiegato) che Livatino tratteggia è quello di un interprete che, senza preconcetti, non deve esercitare il diritto usando la forza contro i deboli e, viceversa, agendo con debolezza verso i forti. Ciò sapeva bene Rosario che, da giovane magistrato,  non si è tirato indietro nell’indagare (da pubblico ministero) e nel giudicare (da giudice) i mafiosi e gli stiddari della sua terra.

L’attualità del pensiero di Livatino rispetto ai rischi della c.d. magistratura difensiva, poi, è testimoniata anche dall’attenzione che il Beato dimostra non tanto verso la c.d. magistratura creativa, bensì verso l’importanza dell’evoluzione giurisprudenziale. Egli, infatti, respinge il conformismo interpretativo, perché “(…) per cautelarsi contro il pericolo di seccature, è semplice prevedere che il giudice si guarderebbe bene dal tentare vie interpretative inesplorate e percorrerebbe sempre la strada maestra fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione (…)”.

Invece, a quarant’anni di distanza da questa conferenza di cui oggi facciamo memoria, dobbiamo essere consapevoli, come affermava Rosario, che “(…) il ruolo del giudice non può sfuggire al cammino della storia: tanto egli che il servizio da lui reso devono essere partecipi di un processo di adeguamento(…)”.

Le conclusioni, infine, che Rosario Livatino trae ne “Il ruolo del giudice nella società che cambia” risultano ancora attuali perché richiamano al dialogo e all’ascolto, quantomai necessari tra i vari e diversi attori istituzionali.

Infatti, conclude il Beato Livatino: “(…) riformare la giustizia, in senso soggettivo ed oggettivo, è compito non di pochi magistrati, ma di tanti: dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza (….)”.

Gianluca Caputo


[i] ROBERTO MISTRETTA (in collaborazione con Giuseppe Livatino), “Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente”, Ed. Paoline, Milano 2015.

MICHELANGELO NASCA (a cura di), “Rosario Livatino. Sotto lo sguardo di Dio”, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2020.

[ii] Legge 17 giugno 2022, n.71. “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” (Gazzetta Ufficiale, 20 giugno 2022 serie generale n. 142).

[iii] MARIA DI LORENZO, “Rosario Livatino. Martire della giustizia”, Ed. Paoline, Roma 2000.

[iv] Film “Fortapàsc” (regia di Marco Risi, anno 2009).

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