Su tre cose si regge il mondo: verità, giustizia e pace

Lo scenario sempre più complicato della politica italiana mette in luce  tante diverse  partite o conflitti senza collegamenti apparenti tra di loro. I conflitti investono i soggetti e le tematiche più diverse, a partire dalla revisione  costituzionale su   “ Norme in  materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” per passare alle riforme “in progress” del premierato, dell’ autonomia differenziata, per non parlare poi delle tematiche di polemica ordinaria quotidiano come la questione del ruolo internazionale dell’ Italia, la questione dei migranti,  la questione della legge di bilancio, la questione dell’impoverimento dei ceti medi, la questione della legge elettorale che, rigorosamente contra jus, si cercherà al solito di cambiare nell’anno di fine legislatura, la questione dei rapporti tra governo e istituzioni di garanzia,  ed, infine,  la questione ( ancora  non pienamente entrata  in scena) degli impegni straordinari di spesa militare in  preparazione ( Readiness 2030 si dice nel gergo politico dell’ UE) di una guerra “prevista” per il 2030 e quindi la questione epocale della guerra e della pace.

Tavoli e “partite” separate tra di loro in apparenza, in cui ogni tema viene strumentalmente utilizzato – come rischia di succedere anche al referendum sulla giustizia-  sulla base delle convenienze, nello scontro tra le  due “tifoserie” in servizio attivo permanente : pro o contro il governo, alla faccia della comprensione  concreta sui problemi reali che vengono semplicemente rimossi ed alla faccia della partecipazione dei cittadini, sempre più superflua perché sempre più impotente.  In realtà ci sono fili invisibili che legano sotterraneamente, e  con una coerenza impressionante, quei temi e mettono in luce ciò che c’è di comune in questioni a prima vista tra loro lontanissime, come nel caso che qui consideriamo delle due tematiche dell’ ordinamento giudiziario e delle relazioni di pace o di guerra tra gli Stati.

Su tre cose si regge il mondo diceva l’antica sapienza ebraica, verità, giustizia e pace,  cioè onestà nel guardare le cose negando i simboli menzogneri,  correttezza nelle relazioni interpersonali e cura degli altri,  coesistenza e convivenza concorde di persone e popoli. Giustizia pace e verità sono perciò sempre interconnesse tra loro. Confrontarsi seriamente sui profili della riforma Nordio non significa ragionare su torti o ragioni del governo Meloni, ma ragionare sui fondamenti della società in cui viviamo ed in cui intendiamo continuare a vivere.

Giustizia malata e anche politicizzata?

C’è una malattia della giustizia in Italia?  Sembra di sì anche se non  si concorda sulla diagnosi. Si è comunque  approvata, per affrontarne alcuni problemi,  una legge di revisione costituzionale che per la verità tratta di  “ Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” cioè di questioni di ordinamento giurisdizionale.  Non si tratta, in questo caso, di accelerare i procedimenti giudiziari, lo ha correttamente ricordato il Ministro e di avere più efficienza, per questo ci vorranno altri provvedimenti, ma di avere una giustizia qualitativamente migliore  una “giustizia più giusta”, magari senza gli scandali e le irregolarità che hanno di recente investito per certi versi persino il CSM. Obiettivo ovviamente legittimo.

Si dice anche che bisogna combattere lo “strapotere” dei magistrati, uno strapotere che si esprimerebbe da un lato in mancanza di terzietà ( un tempo si diceva: processi “ad orologeria”, comunicazioni di garanzia per delegittimare i politici) ed in uno straripamento di poteri che bloccherebbe l’attività dell’esecutivo. Questa ultima è forse la preoccupazione più ribadita anche di recente. Ribadita per il complesso della giurisdizione, non solo quella penale o civile, ma anche quella amministrativa e costituzionale :

“ Ci sono dei giudici che vogliono decidere le politiche industriali, dell’immigrazione, della giustizia.    Vogliono governare loro, ma il punto è che se sbaglio io gli Italiani mi mandano a casa, mentre  a loro nessuno può dire nulla”( Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un talk televisivo a proposito del caso Almasri, riportato in:  Maria Agostina Cabiddu,  L’ordine e il potere a proposito di magistratura e politica in Rivista AIC, n. 3/2025, 25/08/2025, p. 10 nota 42). Un po’ come nell’ Antico Regime francese in cui la giustizia ordinaria era spesso accusata di ostacolare i governi del Re. Come confida, in un documento dell’epoca, un intendente al controllore generale del Re di Francia a proposito di un  impresario statale che aveva  preso nel campo di un vicino il materiale di cui servirsi “ Non potrete mai immaginarvi come sarebbe dannoso  per gli interessi dell’amministrazione  abbandonare i propri appaltatori  al giudizio dei tribunali ordinari, i cui principi non potranno mai conciliarsi coi suoi” ( Alexis De Tocqueville, L’Antico Regime e la rivoluzione, Rizzoli, Milano, 1989, p. 99)

Questo risentimento di un potere allergico a limiti e controlli giurisdizionali, irresponsabile di fronte alla legge, perfettamente identico nella democrazia a bassa intensità  di tipo plebiscitario di questo XXI secolo e nella realtà amministrativa della monarchia assoluta del XVIII secolo ( tenere gli appalti di stato ben al riparo dalla giustizia ordinaria ! Oggi potremmo dire tenere lontano il ponte sullo stretto di Messina al riparo dalla giustizia contabile !) non deve stupire. E’ ormai una tendenza diffusa. Politicizzazione della giustizia ( politicization of courts) inevitabile allora per rispondere alla giudiziarizzazione della politica ( juridicialization of politics) ?

Va detto però  che si tratta di una politicizzazione in genere fisiologica non patologica, non di una malattia. Nel moderno Stato costituzionale di diritto, l’espansione dell’area di intervento dello Stato nella vita economica, sociale e persino privata dei singoli cittadini, la globalizzazione “no borders” e l’erosione delle sovranità statuali comportano, per una esigenza di riequilibrio, proprio l’ampliamento della sottoposizione dei poteri, incluso quello politico, alla sovranità della Costituzione e del diritto e quindi anche ad un ampliato controllo della magistratura. Non avrebbe certo ora alcun senso invocare la riduzione del giudice a “bouche de la loi”, Oggi anzi vediamo i disastri che questo scavalcamento delle Costituzioni e dell’operato della magistratura produce nella più grande democrazia mondiale. Una irresponsabilità del potere, peggiore mille volte di quella dell’ Antico Regime!

Difficilmente  perciò potrebbe essere questo risentimento, espressione di una pulsione di potere tradotta in uno slogan elettorale, il fondamento di una riforma costituzionale. Ricordiamo peraltro che si tratta di un risentimento legato, oggi come nel XVIII secolo, alla medesima esigenza, quella di lasciar liberi di agire gruppi dirigenti ristretti senza regole e contrappesi, che vivono oggi un falso  rapporto diretto, ”disintermediato” come usa dirsi, tra leader di governo e popolo.  Quasi che il rappresentante o l’eletto coincida col popolo sovrano, evidentemente considerato come alter ego del monarca assoluto di un tempo, e quindi infallibile esattamente come lui. Cerchiamo di capire allora testo e contesto della riforma, evitando i processi alle intenzioni, ma anche considerando che le intenzioni da sole non bastano.

Il profilo  della riforma Nordio:  nuove garanzie o nuovi vincoli?

La riforma Nordio prevede non tanto una distinzione funzionale delle carriere di giudice e PM, già esistente,  ma, oltre la separazione delle carriere, una netta separazione ordinamentale che divide  la magistratura in due corpi.

Se il nuovo art. 104 caratterizza ancora la magistratura come “ordine autonomo indipendente da ogni altro potere”, aggiunge poi che “essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”, definisce infine funzioni e modalità di formazione dei due CSM , uno per ogni carriera, ciascuno dei quali ancora presieduto dal Capo dello Stato, e delinea le modalità di selezione delle componenti non fisse, che per i due terzi sono semplicemente sorteggiati tra i magistrati di ciascuna carriera, per un terzo sono sorteggiati ma  entro un pool di candidati già designati dal Parlamento, cioè essenzialmente di designazione politica.  Ciascuno dei due  CSM conserva le proprie competenze, ma perde la giurisdizione disciplinare che è conferita, nell’ art. 105,  ad un organo nuovo l’ Alta Corte disciplinare, composta da quindici giudici , tre dei quali nominati dal Capo dello stato, tre sorteggiati da un elenco di designati dal Parlamento,  sei estratti a sorte tra magistrati giudicanti e tre estratti tra i magistrati requirenti ( strano questo squilibrio… La magistratura requirente è sempre posposta nel Disegno di legge a quella giudicante…. dovremmo dire  last and also least ?….….).

Punto essenziale: il Presidente dell’ Alta Corte disciplinare non è il Capo dello Stato, non è un presidente fisso e indipendente per legge, ma è una carica espressa dalla stessa Corte, peraltro eleggibile solo tra i  membri nominati dal Presidente o dal Parlamento, mai tra quelli sorteggiati dai  magistrati giudicanti o requirenti. L’organo disciplinare dell’ “ordine autonomo e indipendente da ogni potere” potrà cioè esser sottoposto al controllo di un altro potere, del potere politico. Strano anche questo, per un organo che dovrebbe realizzare la capacità di auto-organizzarsi e  auto-normarsi della magistratura.

Difficile poi vedere come finalità della riforma una separazione di carriere funzionale a impedire impropri collegamenti PM-giudici. In effetti la distinzione di funzioni, voluta dalla riforma Cartabia che ha introdotto la norma che limita ad una sola possibilità il passaggio da una funzione all’altra( L. n. 71, 17 giugno 2022)  sembra più che adeguata ad impedire ogni “colleganza” perversa tra giudici e PM. In fin dei conti i dati recenti indicano che nel 48% dei processi penali in primo grado la sentenza è di assoluzione e nel 45% di condanna.

Sembra emergere invece un altro intento, oggi un po’ meno sottolineato, un po’ latente,  non la superflua  rescissione dei presunti o presumibili legami pericolosi liaisons dangereux giudici-PM, ma la costruzione di due culture diverse, quella dell’  “avvocato dell’accusa” contrapposto all’ “avvocato della difesa” con in mezzo il “giudice imparziale”. Una necessità per completare il giusto processo descritto all’ art. 111 della Costituzione  o un vincolo alla  attuale cultura della giurisdizione ?

Un tempo  si proponeva un PM che si presenta umilmente come un semplice avvocato, col “cappello in mano” davanti al suo giudice.  Ma chi pensa ancora sul serio a questo obiettivo, in tempi in cui la sicurezza pubblica è una esigenza tanto diffusa e percepita? Oggi abbiamo in effetti nel PM, una “parte imparziale”,   un rappresentante dello Stato, che dispone della polizia giudiziaria ed è tenuto a svolgere accertamenti su fatti e circostanze in favore della persona sottoposta ad indagini (ai sensi dell’ art. 358 CPP). Un PM collocato in una posizione di indipendenza istituzionale rispetto ad ogni altro potere “ che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela degli interessi generali all’osservanza della legge perseguendo solo fini di  giustizia” ( Corte Costituzionale Sentenza 190/1970) Non è una garanzia importante per l’imputato specie se privo di risorse finanziarie?.

Il dubbio sorge spontaneo. Ma si vogliono davvero rafforzare queste garanzie o si vuole piuttosto ridurre il processo accusatorio a un sistema di confronto tra parti e avvocati, magari rimuovendo per una sopravvenuta  incostituzionalità l’ art. 358 CPP e trasportando le logiche del sistema civile entro il sistema penale eliminando  così quella asimmetria strutturale tra le parti che è importante nel processo penale? Separare e contrapporre (coi due CSM) le due culture quella del PM e quella del giudice, allontanare il PM dalla cultura della giurisdizione, potrebbe divenire  agevole, ma ciò farebbe tutt’altro che frenarne i presunti poteri debordanti e  darebbe il via a una totale eterogenesi rispetto ai fini ufficialmente stabiliti. Potrebbe delinearsi una giustizia bifronte, con un avvocato dell’accusa inflessibile  contro i reati politicamente sensibili (migranti, clandestini,  centri sociali, sit in studenteschi, manifestazioni contro opere strategiche, scippi,  turbative alla quiete pubblica e via dicendo…) ed un giudice accomodante verso i reati dei colletti bianchi, quelli che non impattano direttamente e visivamente sul singolo cittadino.

Proprio per questo motivo nel contesto attuale di emergenze criminali reali e soprattutto mediatizzate   “immaginare di fermare lo strapotere delle Procure, isolandole dalla giurisdizione, rischia di fare   del pubblico ministero uno Javert ( il noto personaggio  ispettore di polizia dei Miserabili di Victor Hugo)  autoreferenziale, un superpoliziotto, chiamato a rispondere al superiore gerarchico, e, a salire nella scala verticale, al “proprio” Consiglio Superiore, verosimilmente secondo una logica della performance, mutuata, come peraltro sembra ammettersi, da quella ormai invalsa per l’organizzazione amministrativa” ( Maria Agostina Cabiddu  pp. 13-14). Sarebbe un modo di ridefinire l’ordinamento della magistratura secondo una struttura gerarchico burocratica vicina al modello di funzionamento del potere esecutivo, più che a quello del  potere diffuso propria del sistema giudiziario.

L’ “avvocato dell’accusa”, ovvero il modello Javert

Javert, l’ ispettore di polizia dei Miserabili, molto opportunamente citato nel testo sopra riportato, configura una modalità di declinazione del diritto che ha forse messo radici in Italia  in una accezione diffusa volgarizzata della cultura giuridica. Un modello che riducendo la giustizia a diritto impone nei cittadini una deferenza al potere che si accoppia con la più totale sfiducia ne i suoi simili, nel “prossimo” ed, in fondo, in se stesso, oltre che nella partecipazione politica.   E costruisce una società verticale neo-feudale  più che orizzontale e democratica.

Il diritto non è la giustizia. La giustizia eccede sempre il diritto. Mentre il diritto si struttura a partire dalla forza  con la quale rende applicabili le sue leggi, la giustizia fa capo invece a una decisione che non si può mai ridurre all’esistenza di fatto del diritto. Le leggi razziali italiane del 1938 sono un esempio di diritto che nulla ha a che fare con la giustizia. La giustizia richiama una legge che va oltre la legge, come la legge non scritta cui  Antigone obbedisce disobbedendo al decreto di Creonte

Il diritto ha sempre bisogno di una giustizia che lo “delimiti”, ha bisogno di fondarsi su un terreno che non può esser posto dalla  legge, ma da essa può esser solo riconosciuto.  Se questo fondamento antropologico, che è anche un limite, svanisce, il diritto diventa una pura combinazione di regole tecniche , senza elementi normativi: in UE abbiamo da tempo la mostruosità storica delle “leggi dei numeri” che possono vantare precedenti forse solo nello stalinismo.  Il diritto penale finisce in questo modo  per divenire il modello ispiratore di tutto quanto  il diritto, un diritto che impone l’ordine con la forza di una sanzione rigida, astratta e impersonale, adeguata tecnicamente e scevra da considerazioni di proporzionalità o altro.

E’ questo un diritto che finisce col non tollerare la differenza e l’alterità e col  sacrificare la relazione umana in nome della identità e della sicurezza.   E’ un diritto che de-umanizza radicalmente tutte le regole della vita pubblica, promuovendo un letargo o una eclisse dell’ umano e  accettando al limite  persino la guerra come normalità, sia pure dolorosa e spiacevole.  E’ prima di tutto un diritto che non conosce la relazione e non conosce il bene come fondamento. Una dimensione diffusa e contagiosa nella nostra “società liquida”, in cui sperimentiamo  una impressionante fragilità del bene, che finiamo per confondere con l’utile e con l’individuale, riducendoci poi a invocare norme univoche, rigide, garantite da una autorità e sacralizzate che ci  diano  sicurezza entro la “società larga” ed indifferente  in cui viviamo nonostante la prossimità ( artificiosa) delle connessioni.

E’ il diritto inflessibile e geometrico dell’ ispettore Javert,   il rigido e integerrimo  funzionario che scopre la vera identità dell ‘ ex forzato e galeotto Jean Valjean riuscito a fuggire alla pena del carcere e poi con mutata pubblica identità divenuto il sindaco Madeleine.

Si tratta del prototipo  perfetto del diritto senza giustizia. Un diritto che magari riesce ad assicurare un rigoroso e occhiuto ordine pubblico senza magari garantire sicurezza pubblica e privata ai cittadini. E’ ciò che può succedere quando la distanza tra legge positiva, a partire da quella penale, ed esigenze di giustizia si fa estrema e rimuoviamo l’idea di una “giustizia” che proprio in quanto strutturalmente “carente”debba essere il più possibile  ragionevole, proporzionata, e prudente o anche “imperfetta”, se intendiamo “imperfetta di quella imperfezione che non deriva da incuria, trascuratezza, mancanza intenzionale, faziosità o addirittura da disonestà, quanto piuttosto dall’intrinseca incapacità dell’uomo di raggiungere la pienezza e il compimento delle sue aspirazioni” ( Marta Cartabia, Luciano Violante, Giustizia e mito, Il Mulino, 2018, pp. 53, 54. Testo di Marta Cartabia). Non così si muove la “giustizia” che si propone soltanto di combattere un Male non solo inestirpabile  ma invincibile, per cui l’immagine appropriata è l’occhio per occhio, non il nodo da riallacciare. (segue)

Umberto Baldocchi

 

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