Nella bozza circolata del Decreto Legge approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri non si parla di carriera (definendone uno sviluppo con profili diversi), ma solo di incentivazioni salariali (e si afferma anche testualmente: “Resta ferma la progressione salariale di anzianità”): dove è finita la carriera, di cui invece si parla nel PNRR?

Infatti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di applicazione per l’Italia del Next Generation EU, prevede (Riforma 2.2 della Missione n. 4): “La riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera (…); iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento”. Tra i traguardi in scadenza al 30 giugno 2022 è prevista “l’entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti”.

Se le parole hanno davvero un valore nuovo di innovazione e di riforma, lo sviluppo professionale e la carriera così prospettati non possono essere quelli dell’ordinamento e dei contratti vigenti, dove esiste soltanto la progressione stipendiale che si svolge per anzianità e in modo indifferenziato per tutti.

Se si vuole dotare il Paese di un sistema formativo in grado di raggiungere risultati soddisfacenti – come ci si propone con il PNRR – si deve aprire un nuovo capitolo che riguardi l’intera filiera formazione iniziale-reclutamento-formazione in servizio-valutazione-carriera. E per questo serve un consenso ampio (oltre che risorse adeguate, non si può chiedere senza dare), perché l’esperienza ha insegnato che senza tale ampio consenso nessuna innovazione di qualche rilievo ha reali possibilità di successo.

Lo sviluppo professionale può essere declinato in vari modi.

Una prima forma di carriera è quella che, all’interno di una medesima qualifica (es. qualifica di docente) può prevedere vari profili professionali in funzione di differenziate responsabilità, impegni e carichi di lavoro, con percorsi di eventuale durata diversa e di diversa retribuzione.

Una seconda ipotesi di carriera, più ridotta, può prevedere accelerazione permanente o temporanea nella progressione stipendiale (passaggio anticipato di posizione stipendiale/gradone), per merito riconosciuto.

Ovviamente, invece, premi stipendiali una tantum non possono ritenersi né sviluppo professionale né carriera.

Al momento non si sa ancora se la riforma della carriera degli insegnanti, che il PNRR ha incluso tra gli obiettivi e i traguardi in scadenza al 30 giugno 2022, preveda interventi strutturali sulla progressione di carriera dei docenti, sulla diversificazione dello sviluppo professionale o sulla valorizzazione del merito tramite premialità temporanea.

Piuttosto nella bozza del Decreto-Legge non si parla proprio di carriera, ma solo di incentivazioni salariali. Qualcosa che, in termini aziendali, si potrebbe definire come ‘premio di produzione’.

Ma dove è finita la carriera prevista dal PNRR? E dove i cospicui fondi aggiuntivi per finanziarla?

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