“Un solo Comandamento Vi dò, amatevi gli uni con gli altri”
INSIEME, convintamente, condivide l’adozione di norme idonee ad evitare comportamenti di odio. INSIEME, in parecchie occasioni e componenti, si è espressa per identificare una soluzione, concordata ma parlamentare, largamente condivisa, che consenta , a voto palese, di espungere dal testo del Ddl Zan qualsiasi ipotesi di aggressione, anche solo astrattamente possibile, per via giudiziaria, alla libertà di pensiero e di opinione, alle discriminazioni concettuali o verbali (distinzione operata in seguito ad un giudizio oppure ad una classificazione) e che consenta, facendo uno sforzo, la rimodulazione del Disegno di Legge tramite la redazione di un testo che non resti mera occasione di scontro politico e che consenta di trovare, insieme, gli elementi che uniscono incrementando i Diritti.
Definizioni del pomo della discordia:
per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Sei anni fa, nella sentenza 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’”identità di genere” è un «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona».
La formula «ai fini della presente legge», limita la validità delle definizioni elencate all’articolo 1 esclusivamente al DdL Zan e fa sì che non possano essere usate per cambiare l’interpretazione di norme già esistenti; ciò dovrebbe valere anche al fine di esorcizzare il rischio di contribuire a sostituire l’identità reale sessuale con l’identità, solo auto percepita, di genere, frutto della più assoluta ed incontrollata soggettività personale.
Domanda; in quale altro ambito sociale la assoluta ed incontrollata soggettività personale ha possibilità e diritto di manifestarsi nel sistema di relazioni, senza disgregare le comunità?
Altro tema concerne le ”discriminazioni” da cui bisognerebbe proteggere, al pari delle violenze, concetto ben meglio definito dalle norme, chi le subisce: la norma non le definisce ed introduce nel settore “Penale” una ulteriore indeterminatezza, lasciata alla discrezionalità del singolo giudice. “Bisogna stare attenti a non usare formulazioni che, nelle teste e nella mani di malintenzionati, diventino strumenti di intolleranza” (Nunzio Galantino, Corriere della Sera, 24 Giugno 2021).
Il Disegno di Legge Zan, esitato dalla Camera dei Deputati, nel novembre 2020, con poco più di 70 voti a favore, dopo 9 mesi di gestazione, approderà il 13 Luglio al Senato; prima una nuova riunione della Commissione, poi nel pomeriggio, la discussione generale, iniziando con le pregiudiziali, poi con gli emendamenti.
La modifica dell’articolo 604 bis del Codice Penale non è prevista dall’articolo 2 del DdL Zan per la Propaganda ma solo per l’Istigazione. È una distinzione fondamentale, che è al centro del DdL Zan. La propaganda è, secondo la definizione della Cassazione, qualsiasi «divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni». Mentre l’istigazione è, sempre secondo la definizione della Cassazione, un «reato di pericolo concreto» e richiede che le affermazioni sanzionate determinino, un concreto pericolo di comportamenti discriminatori o violenti, e non si limitino ad esprimere una mera e generica antipatia o odio. Valutazione troppo generica e discrezionale per essere posta a base della comminazione di pene detentive ed inoltre accessorie. “In una Legge penale i reati devono essere ben definiti, ed invece (in questa norma) il livello di discrezionalità dei giudici rimane molto alto” (Stefano Zamagni qui su Politica Insieme.com CLICCA QUI ); meglio sarebbe che fosse tracciato dalla norma in modo esplicito ed incontrovertibile, il confine tra la libertà di espressione ed il reato.
Relativamente alla “clausola salva idee” di cui all’articolo 4, “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti», è di nuovo si affida ad “opinioni” del giudice penale la punibilità e conseguente irrogazione di pene detentive relativamente a “Convincimenti, opinioni e condotte”. Pericolo, per nulla astratto, come recentemente verificatosi dopo la sentenza della Corte Costituzionale in tema di “morte assistita!
Relativamente all’articolo 7, laddove si prevede di istituire la Giornata nazionale contro la omofobia, lesbofobia, bifobia, e trans fobia e si prevede di divulgare e spiegare le teorie Lgbt, anche in quelle scuole dove non si sia mai insegnata l’educazione sessuale, serve ricordare sempre che, Costituzionalmente, il compito dell’Educazione spetta alla Famiglia, il compito dell’Istruzione compete alla Scuola; giusto sarebbe lasciare i due campi ben distinti tra loro e non prevedere ipotesi di invasioni.
La Costituzione, secondo Mario Esposito, prevede stretti limiti alla limitazione della libertà personale; il primo criterio è l’aderenza alla natura delle cose; aderenza assente allorquando il testo normativo consente di prescindere dal dato biologico per affermarne uno assolutamente soggettivo.
Una interessante proposta di mediazione tra gli schieramenti è rappresentata dall’emendamento che prevede la cancellazione dell’articolo 1 del D.d.L. Zan. Solo il 14% degli italiani si è informato sui contenuti del Disegno di Legge ed ha seguito il dibattito politico.
Fin qui i fatti. Ora serve dar conto delle opinioni: l’incremento dei diritti, senza compressione di quelli di alcuno, è conquista che rende più forte e più credibile una democrazia.
Ha senso utilizzare il Diritto Penale come strumento non condiviso per la promozione di nuovi diritti? C’è chi ritiene che questa iniziativa legislativa, più che ad una esigenza di tutela risponda ad una necessità di propaganda politica, attuata per il tramite di una iniziativa legislativa.
Ad avviso del Cardinale Gualtiero Bassetti, la norma che si commenta sembra introdurre nuove discriminazioni per combatterne altre; per altri commentatori, rappresenta il possibile incipit dello Stato Etico, nello stesso momento in cui lo Stato ribadisce la propria laicità in Parlamento, astenendosi dall’individuare sul tema una ideologia prevalente, affida alla discrezionalità soggettiva del singolo giudice comportamenti suscettibili di valutazioni difformi, ma di erogazione di pesanti sanzioni detentive ed accessorie. “Chiedo di sapere tra la Legge Zan con piccoli aggiustamenti e nessuna Legge cosa preferisca il mio Partito”, si chiede Stefano Collina.
Inaccettabile, per gli estimatori della laicità, l’obbligo di propagandare l’identità di genere ed influenzare i più piccoli negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Per Stefano Fassina, “il Disegno di Legge Zan propone una visione antropologica parziale ed affida troppa discrezionalità ai giudici”; per altre donne impegnate, il D.d.L. è rischioso giuridicamente e rischiosissimo politicamente, con la sensibilità politica cattolica si media, non si contrasta.
Molto comune l’opinione che nel corso del suo iter, il testo sia stato strumentalizzato, da molti protagonisti dell’attuale dibattito, per fini esclusivamente politici e che del merito, in questa fase, importi a molti molto poco; con l’eccezione di chi lo ha promosso e di quanti intendono imporre alla collettività, per via surrettiziamente legislativa e passando, impropriamente per la Scuola, un nuovo indirizzo etico\antropologico radicalizzante; partita ove l’oggetto del contendere sembra infinitamente meno importante dell’esito che avrà sui rapporti di forza all’interno del perimetro del Governo (da un ragionamento di Carlo Verdelli).
Il consueto morbo dal quale è da molto tempo afflitta la Politica italiana, per la quale ogni tema è idoneo, anche, a battaglie di schieramento prescindenti dal merito della questione originaria.
L’asse tra alcuni protagonisti di questa fase politica viene dai commentatori interpretato come una prova generale di accordi che potranno realizzarsi al momento della corsa verso il Quirinale ed in tema di futura legge elettorale. Vedremo? Chissà? Chi vivrà, vedrà!
All’interno delle singole forze politiche coesistono sensibilità diverse sul tema, capaci di far dire ad un autorevole esponente dell’area cattolica del Partito Democratico “grave errore cercare di costruire il nostro profilo identitario su una bandierina ideologica grillina”.
Esistono spazi di laicità, rappresentabili assimilandoli al Mercato, dove tutti hanno il diritto di presentare i loro prodotti, anche vantandoli quali migliori di quelli degli altri; attenzione, quindi, a non consentire mai ad alcuno, sotto nessuna copertura mediatica, di limitare in alcun modo, meno che mai per via legislativa, la libera, finché corretta, espressione, fuor da metafora, del proprio pensiero e delle proprie convinzioni sociali\etico\morali.
La libertà di pensiero e di espressione (tutelata dalla Costituzione) è il punto sul quale insiste la controversa “Nota Informale” che la Segreteria Vaticana per i Rapporti con gli Stati ha consegnato al Ministro degli Esteri italiano il 17 Giugno 2021; il timore del Vaticano è relativo a come la legge, una volta approvata, ove non dettagliata correttamente nelle sue previsioni, possa essere interpretata, con il rischio di spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è; bisogna, invece, categoricamente evitare la teorica possibilità che il solo esprimere un’opinione diversa sia riconducibile a discriminazione, perché diversamente si potrebbe configurare una possibile fattispecie di censura delle idee.
Se è vero, come è vero, che in democrazia prevale l’opinione della maggioranza, in democrazia anche la minoranza ha il diritto di esprimere le proprie idee.
Le Libertà ribadite dal Concordato, delle scuole, di istruire e formare, di esercitare il magistero, di pensiero, parola, scrittura non possono essere messe in discussione dal Codice Penale; si deve evitare che ci sia il rischio di sanzionare penalmente espressioni o comportamenti che siano riconducibili a convincimenti; il pensiero può essere negativo, ma guai a porgli confini che non siano quelli del dolo od altre fattispecie penalmente già previste (da un ragionamento di Cesare Mirabelli); le garanzie di Libertà vanno ben formulate tecnicamente, con estrema precisione, qualità che diversi giuristi, parlando di norme vaghe ed inesatte, mettono in discussione nel Disegno di Legge Zan.
Chi sberleffi una persona per ciò che è, compie un atto ignobile che va stigmatizzato, anche gravemente; da questo a comminargli 18 o più mesi di carcere, alternativo a lavori socialmente utili in comunità per pari tempo, ritiro di patente e di porto d’armi, imposizione di coprifuoco sembra esserci una grande differenza; sarebbero misure eccessive, quando si comminano arresti domiciliari per omicidi stradali.
Le idee, ancorché magari sbagliate, non vanno combattute con il Codice Penale, perché come la Storia ci ha insegnato, questa è una strada sociologicamente e politicamente molto pericolosa.
Si ribadisce, a fine riflessione, l’auspicio che il Parlamento trovi la via per realizzare quanto di utile ed opportuno sia presente nel Disegno di Legge che si è fin qui commentato e trovi altresì la via per espungerne quanto di negativo e divisivo ancora resiste per farne una norma, alimentata da spirito di verità e di Bene Comune, largamente condivisa al suo interno dalle forze politiche e nel Paese da larga parte della Comunità.
Massimo Maniscalco