Con decorrenza 1 gennaio scorso la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali 19% ai sensi dell’art. 15 del TUIR.[1] Tale provvedimento va corretto con urgenza per i motivi seguenti: l’articolato discrimina ed impone costi impropri ad alcune categorie professionali, alle associazioni e alle famiglie. Infatti alcuni professionisti, diversamente da altri, sono obbligati a sostenere costi bancari (o postali) impropri, considerato l’obbligo, stabilito dalla norma in questione, di incassare il saldo di parcelle professionali tramite istituto di credito oppure tramite un ufficio postale.

Non è giusto distinguere e agevolare i professionisti che operano con accredito riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), rispetto a chi, con idonei curriculum certificati dallo Stato, opera con altrettanta competenza nel privato e non può conseguire l’accreditamento. E’ il caso, ad esempio, degli psicologi e psicoterapeuti con studio privato, la cui professione è definita dalla legge “di natura sanitaria”,[2] ma non è accreditata dal SSN. Costoro si ritrovano penalizzati due volte:

  • discriminati rispetto ai professionisti sanitari accreditati (le cui prestazioni, sancisce la nuova norma, possono essere pagate in contanti);
  • costretti ad imporre ai propri pazienti l’obbligo di saldare la prestazione sanitaria tramite bancomat, bonifico bancario o versamento postale.

A differenza degli odontoiatri o di altre professioni mediche, la prestazione sanitaria erogata dagli psicologi e psicoterapeuti è di entità limitata, considerate le tabelle stabilite dall’ordine di questa professione e dal mercato.

Se una prestazione di natura psicologica, che mediamente ammonta a qualche decina di euro, deve essere pagata tramite istituto di credito, il professionista deve attendere che l’utente si ricordi di eseguire l’operazione e controllare che la compia.

Inoltre il professionista stesso, già in difficoltà a reggere lo studio, si trova con un ricavo decurtato da quanto segue:

  • costi per oneri bancari;
  • per il recupero crediti;
  • per la perdita di clienti che, infastiditi da questi obblighi e solleciti, evitano di farsi curare.

In più, come già precisato, la prestazione professionale psicologica è per natura di rilievo sanitario: perché dunque non può essere detratta dal paziente che ne usufruisce, nel caso in cui essa fosse pagata in contanti e documentata da regolare parcella?

C’è da chiedersi quanto giova allo Stato che le famiglie debbano saldare allo stesso modo i costi dovuti all’iscrizione di figli alle associazioni sportive e all’uso di impianti sportivi. In Italia ci sono una infinità di associazioni per atleti dilettanti o ricreative no-profit che si sostengono con il volontariato. Costringere gli utenti ad eseguire i costi di iscrizione e di frequenza per pratiche sportive tramite bonifico, crea complicazioni e costi tali da scoraggiare l’uso di queste attività, con il rischio di compromettere la qualità e l’offerta di questi servizi.

Che dire poi rispetto all’obbligo medesimo che il decreto impone a chi si abbona ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale?  Ci sono persone anziane con poco reddito o persone immigrate povere o prive di home banking che faticano a recarsi in banca o all’ufficio postale per abbonarsi ad un mezzo pubblico; costoro, acquistando biglietti non agevolati, consumeranno i propri risparmi.

Non sono certamente i professionisti discriminati di cui sopra, le associazioni, gli anziani e gli immigrati a generare l’evasione fiscale e previdenziale che ammorba il Paese! Anzi, approvando decreti di questa natura, quel sommerso che si vuol far emergere finirà con l’aumentare, perché indurrà professionisti ed utenti ad evitare costi impropri ed usare il contante in modo illegale.

Da qui l’urgenza di correggere il decreto con massima urgenza.

Mario Rossi

 

Note

[1] Di seguito una tabella esemplificativa per capire come pagare le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020:

Tipologia spesa medica Modalità di pagamento

Farmaci:  sia bancomat che contanti

Dispositivi medici: (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc.): Sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture pubbliche: sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN: sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN: solo bancomat, carta o bonifici

Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate: solo bancomat, carta o bonifici

Sulla base di quanto precisato sopra, il pagamento in contanti non sarà un vincolo alla richiesta delle detrazioni fiscali 2020 solo per le seguenti spese sanitarie:acquisto di farmaci e dispositivi medici; visite mediche presso strutture pubbliche; visite mediche presso strutture private accreditate con il SSN. Resta in tal caso libera la scelta su come pagare. Quel che è certo è che l’uso di bancomat e altri mezzi di pagamento tracciabile non sarà obbligatorio.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per: interessi passivi mutui prima casa; intermediazioni immobiliari per abitazione principale; veterinarie; funebri; frequenza scuole e università; assicurazioni rischio morte; erogazioni liberali ;Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi; affitti studenti universitari; addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

[2] Il 22 Dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha convertito in legge il DdL Lorenzin “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, che prevede all’Art. 7. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561». Seguono poi alcune modifiche alle procedure elettorali. La professione di psicologo è annoverata tra le professioni sanitarie, attraverso cui si da piena applicazione all’articolo 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Immagine utilizzata: Pixabay

 

 

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