La «Nota Verbale» della Santa Sede, consegnata all’ambasciatore italiano dalla Segretaria di Stato, con la quale si chiede di riconsiderare il testo del DDL Zan, in quanto potrebbe essere difforme dal Concordato – in particolare, potrebbe non garantire le libertà sancite dall’art. 2, commi 1 e 3 –, pone in evidenza i difficili rapporti tra Stato e Chiesa e solleva questioni di carattere teorico politico, oltre che giuridico.

Il fatto che si sia richiamato il rispetto del Concordato, questa volta da parte della Santa Sede, ma in altre occasioni è capitato allo Stato italiano, solleva la questione teorica del «giurisdizionalismo». Tra gli esponenti di spicco di tale filone di pensiero vorremmo ricordare il contributo del giurista piemontese Francesco Ruffini (1863-1934): senatore del regno, laico, agnostico e estremamene rispettoso del sentimento religioso. Il giurisdizionalismo, scrive Ruffini, nasce allorquando «Stato e Chiesa assumono l’uno rispetto all’altro posizioni giuridiche da far valere, sia per salvaguardare la propria autonomia sia per affermare il proprio diritto d’intervento nella sfera dell’altro». La qualità liberale del rapporto Stato-Chiesa dipende dal regime giurisdizionalista adottato e, nel caso del «giurisdizionalismo liberale» di Ruffini, ci troviamo di fronte ad un regime che si oppone sia alla soluzione teocratica sia a quella cesaropapista, oltre che a quella separatista.

Il «giurisdizionalismo liberale» di Ruffini, osservato con attenzione dallo stesso Luigi Sturzo, si contrappone al «separatismo» e assume la tutela della libertà religiosa come diritto delle singole persone e non un «diritto dello Stato». Il nucleo teorico del giurisdizionalismo liberale consiste nel riconoscimento della libertà di coscienza e di culto per tutti, all’interno di un regime giuridico diversificato tra le diverse Chiese «in ragione della loro diversa posizione storica, sociale e politica». Distinto dal giurisdizionalismo liberale è invece il separatismo, inteso come «quel sistema di relazioni tra Stato e Chiesa secondo cui quest’ultima sia dal primo considerata come semplice associazione di diritto privato».

A parere del Ruffini, il limite del separatismo risiederebbe nella sua astrattezza e incapacità di cogliere l’anima concreta delle istituzioni giuridiche che, qualora fossero imposte, a dispetto del loro radicamento storico nella vita delle persone, finirebbero per essere percepite come estranee e verrebbero rifiutate, provocando la reazione che, nella fattispecie della vertenza Stato-Chiesa, ridarebbe vigore a soluzioni teocratiche e cesaropapiste. Il giurisdizionalismo liberale, al contrario, avrebbe il merito di essere coerente con l’elemento più profondo della cultura delle persone e di promuovere soluzioni istituzionali ad esse coerenti e ispirate alla nozione di «libertà religiosa».

Come sappiamo dalla Dignitatis humanae, la libertà religiosa è la prima e fondamentale libertà. Per questa ragione, l’agnostico e liberale Ruffini è del tutto coerente con il Ruffini antifascista e rispettoso del sentimento religioso, estimatore di Manzoni e amico di Sturzo. Il vecchio professore liberale che si rifiuta, insieme al figlio Edoardo, di prestare giuramento al fascismo ci insegna che quella per la libertà è una battaglia che non avrà mai fine e che il nemico numero uno del liberalismo è il monopolio: monopolio del potere, della produzione, delle idee.

Qualora dovessero prevale le istanze del separatismo, si correrebbe il rischio di farsi dilaniare dalla tensione proveniente dai poli del laicismo, inteso come la soluzione alle vertenze Stato-Chiesa in regime di monismo politico – una sorta di panteismo di Stato –, e del curialesimo, la soluzione alle suddette vertenze in regime di monismo clericale, ossia il clericalismo. Al contrario, la libertà religiosa opera in regime di poliarchia e considera il monismo, sia nella versione laicista sia in quella clericale, la più pericolosa tra le malattie che possano affliggere, rispettivamente, l’ordine politico e la Chiesa. Una malattia virale che si corrobora, promuovendo il sentimento della «servitù volontaria», la quasi-divinizzazione del Principe, l’identificazione della volontà del Principe con il destino del popolo e il popolo con il gregge informe che necessita di un pastore che lo governi, lo inginocchi e lo bastoni.

Flavio Felice

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