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TESTO UNICO (TUB) DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DI CUI AL D.LGS 01/09/1993 n.385.

La situazione economico finanziaria dell’IRI e l’esigenza di adeguare, a seguito delle raccomandazioni e direttive europee, il nostro sistema bancario a quello europeo e agli effetti della globalizzazione portarono il governo Amato ad emanare con il d. lgs 1° settembre 1993 n. 385, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), in vigore dal 1° gennaio 1994.

Il TUB abrogò di fatto la legislazione bancaria esistente ed espressa dalle leggi bancarie del 1926 e 1936: la banca era una azienda impresa che gestiva l’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito a livello privatistico e con l’obbiettivo di perseguire e ottenere, attraverso l’equilibrio economico aziendale, redditi positivi con la massimizzazione dei ricavi e la minimizzazione dei costi. La banca non era più un ente di emanazione dello Stato o sotto il suo stretto controllo, in quanto l’esercizio del credito non era più un problema di interesse pubblico.

Le principali regole e novità del TUB sono:

  • Con il TUB viene abrogata la specializzazione del credito non esistendo più la distinzione tra aziende bancarie di credito ordinario e istituti di credito speciale e viene applicata la despecializzazione delle banche; pertanto ogni banca può effettuare operazioni bancarie a breve, a medio e lungo termine. La legge del 1936 aveva creato la specializzazione dell’attività bancaria e con la riforma del 1993 tale suddivisione non esiste più. Esiste solo la banca come azienda-impresa, il cui oggetto viene gestito a livello privatistico, con i criteri economici aziendalisti e quindi con il carattere di impresa, pertanto la banca può effettuare ogni tipo di operazione;
  • Per poter svolgere l’attività bancaria una azienda, costituita sotto forma di S.p.A., deve ottenere una regolare autorizzazione della Banca d’Italia;
  • Possibilità da di una banca regolarmente iscritta in uno Stato dell’UE di poter aprire filiali in un qualsiasi Stato membro dell’Eurozona;
  • Tutte le banche devono assumere la forma giuridica di Società per Azioni o Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Dopo la riforma le aziende bancarie possono assumere tre tipi di modelli:

  1. La banca universale che compie tutti i tipi di operazioni, ha natura imprenditoriale e cioè è gestita con i criteri economici aziendalisti come sopra accennato e tende al raggiungimento in via diretta di risultati economici positivi e all’equilibrio finanziario-economico-patrimoniale;dell’
  2. Il gruppo bancario, formato da un insieme di banche o intermediari finanziari giuridicamente autonomi e appartenenti tutti ad una società capogruppo;
  3. L’azienda bancaria specializzata che può compiere solo un tipo di operazioni. Questo tipo di banca si avvicina al tipo di banca della legge del 1936. Personalmente penso che questo tipo di banca non può essere praticamente presente sul mercato del credito perché, la concorrenza dei gruppi bancari più potenti o delle banche universali, non le permetterebbe di reggere ai prezzi dell’intermediazione creditizia praticata dalle grandi banche nel mercato del credito e del risparmio. Possono o potranno  esistere forse soltanto piccole imprese bancarie periferiche e senza grande importanza nel esercizio del credito. Al massimo questo tipo di banca potrebbe occupare il ruolo che occuperebbe un’impresa marginale che lavora al costo di produzione o meglio al costo economico-tecnico uguale al prezzo di vendita.

Con il TUB si è passati da una attività bancaria pienamente controllata dallo Stato attraverso i suoi organi ad un’attività bancaria con carattere di impresa e pienamente libera e sottoposta alle leggi del mercato. Un salto voluto dall’esigenza di adeguare l’esercizio del credito a quello degli altri paesi e alle deliberazioni e direttive dell’Europa.

Al comma 3 dell’art.10 del TUB inoltre alle banche viene data facoltà di svolgere oltre all’attività bancaria ogni altra attività finanziaria.

La banca inoltre può svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie e cioè operazioni a breve, medio e lungo termine. Viene così annullata la specializzazione del credito asse portante della legge del 1936.

Gli organi dell’attività bancaria così come previsti dal TUB

Tali organi sono: Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), la Banca d’Italia, il MEF (Ministero di economia e finanza).

BANCA D’ITALIA

Le funzioni della Banca d’Italia erano tra le altre, le seguenti:

  • Emissione di carta moneta e perseguimento dell’equilibrio monetario interno ed esterno, nonché la funzione della parità del cambio della lira;
  • Suggerimenti di emanazione di provvedimenti di politica economica;
  • Attraverso operazioni di risconto e di anticipazione svolge la funzione di finanziamento alle banche;
  • Controllo sull’attività di tutte le banche e susseguente emanazioni di disposizioni vincolanti;
  • Controllo e mantenimento dell’equilibrio del mercato monetario;
  • Tutela dei depositanti e salvataggi bancari attraverso la tutela diretta e indiretta.

Tali funzioni sono in parte cambiate e/o eliminate: la tutela indiretta è stata abrogata nel 1987 mentre la Banca d’Italia è rimasto Istituto di emissione fino al 1998 quando con l’adozione dell’euro da parte dell’Italia, spetta solo alla Banca Centrale europea (BCE) emettere nuova moneta.

Si riporta integralmente l’articolo 4 (Banca d’Italia) del TUB 385/93  che così definisce la Banca d’Italia:

“1) La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II (2). La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza

2) La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell’attività di vigilanza.

3) La Banca d’Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3) (4).

4) La Banca d’Italia pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza. 4-bis. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (5).”

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

L’Articolo 2 del TUB 385/93 parla del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) che si riporta integralmente:

1) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio “ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze (1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia (2)

2) Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

3) Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

 4) Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia.”

MINISTRO DELL’ECONOMIA E FINANZA

Articolo 3 del TUB 385/93 (Ministro dell’economia e delle finanze)

“1) Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CIC

  • In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni”

VIGILANZA BANCARIA

L’autonomia gestionale delle banche ha creato la necessità di una maggiore vigilanza in modo da tenere sotto controllo l’attività bancaria. La vigilanza bancaria e finanziaria è svolta dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari non bancari.

Con la creazione dell’Unione bancaria europea del 2012 la vigilanza è svolta dal novembre 2914 nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Il Meccanismo di Vigilanza Unico è un sistema di vigilanza a livello dell’UE di natura prudenziale sugli enti creditizi della zona euro e sugli enti non appartenenti alla zona euro.

I poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca D’Italia sono disciplinati dal Testo unico bancario (TUB), in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, e sono posti al servizio degli obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva, dell’efficienza della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi di banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento.”  (Banca d’Italia – compiti di vigilanza).

E’ un controllo che riguarda l’intero sistema finanziario e si distingue in controllo micro prudenziale (sui singoli intermediari) e macro prudenziale (sui rischi presenti nel sistema finanziario nel suo insieme). ( Segue )

Antonio Mascolo

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