Il testo della legge costituzionale del 2025 oggetto di Referendum confermativo, in materia di “Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ” presenta importanti criticità. Alcune potrebbero seriamente rallentare la tempestività ed efficienza delle delibere dei neonati Consigli Superiori dei magistrati (uno per i giudicanti e l’altro per i requirenti); altre mettono in serio pericolo la effettiva indipendenza dei magistrati, sottoposti in futuro alla “spada di Damocle” della Corte disciplinare (creata in sostituzione della Sezione disciplinare dell’attuale Consiglio Superiore, tagliato dalla riforma in tre tronconi).
Tale lacuna non è coerente con la dichiarata intenzione legislativa di migliorare l’efficienza della magistratura, tanto più che i prevedibili ritardi nelle deliberazioni dei Consigli Superiori determinano serie disfunzioni, soprattutto negli uffici di piccola o media dimensione.
Il sorteggio
In tale contesto, il sorteggio cieco e generalizzato dei magistrati al CSM prelude ad un serio indebolimento dei due CSM e, quindi, ad indebolimento della funzione giudiziaria.
Tale lacuna è tanto più grave perché nell’art. 105 della Costituzione (modificato dall’art. 4 della citata Legge Costituzionale ), nella formazione della neonata Corte disciplinare, l’estrazione a sorte non riguarda un bacino ampio e generalizzato, ma è riservata soltanto ai magistrati, “…con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità…”.
Sentenze inoppugnabiliUna mina vagante, ancora più deleteria (in tal caso, contro la indipendenza dei magistrati) è la previsione della inoppugnabilità delle sentenza pronunciate dalla Corte disciplinare. In pratica, mentre attualmente contro le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare del CSM è previsto il ricorso per Cassazione (dinanzi alle Sezioni unite), tale previsione non è mantenuta. In futuro il ricorso in Cassazione contro le sentenze disciplinari potrà essere escluso, in quanto inammissibile.
“Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica ….” è scritto all’ Art. 4 comma 7° della legge costituzionale, in GU n. 253 del 30-10-2025.
Sul punto il legislatore costituzionale del 2025, pur conoscendo l’art. 111, comma 7, della Costituzione, secondo cui contro le sentenze….è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge … ha, in pratica, blindato le sentenze dell’Alta Corte, con la implicita previsione della esclusione del ricorso in Cassazione. Secondo là interpretazione più plausibile, la recente limitazione data dall’avverbio “soltanto”, rende più convincente tale interpretazione della norma costituzionale più recente. Tale è anche l’opinione di molti giuristi, tra cui Nello Rossi in “LE RAGIONI DEL NO” (Editori Laterza).
Non è difficile prevedere che, in tale contesto, una giurisprudenza della Corte disciplinare – anch’essa apicale, e, per di più, parallela a quella della Corte di Cassazione – potrebbe determinare la nascita di un gruppo di giudici intimoriti (come Ponzio Pilato) qualora, ad esempio, l’Alta Corte dovesse ravvisare un “atto abnorme” (fonte di responsabilità disciplinare) nella disapplicazione di norme del diritto nazionale, ritenute in contrasto con le norme comunitarie.
Eugenio Cetro
Già presidente della Sezione lavoro della Corte d’appello delle Marche; componente del Consiglio giudiziario
Pubblicato su www.italianotizie24.it