Dall’esplosione della pandemia, l’Italia ha potuto contare su una generosità straordinaria, che ha confermato il ruolo insostituibile del TS in campo sociale e assistenziale, coadiuvando e in diversi casi supplendo alle iniziative delle istituzioni pubbliche.


1. Qual è il nesso fra pandemia e TS-Terzo settore? La prima ha accelerato trasformazioni che in periodi ordinari avrebbero richiesto tempi più lunghi (si pensi allo smart working ed alla home schooling): cambiamenti destinati a consolidarsi anche quando si ritornerà alla normalità. L’economia sociale continua a rappresentare un motore di sviluppo:

  • in Europa rappresenta il 6,4% dell’occupazione, (11,9 milioni di posti di lavoro) e circa il 7% del PIL dell’Unione europea;
  • In Italia vale circa 80 miliardi di euro, pari al 5% del PIL, occupa 1,14 milioni di lavoratori retribuiti e 5,5 milioni di volontari, e soddisfa le necessità di oltre 1/3 della popolazione italiana. Ha pure una valenza “finanziaria” di grande significato, con un ruolo del Mezzogiorno da rinforzare;
  • Il totale delle entrate delle istituzioni non profit attive in Italia è di 70 miliardi di euro, mentre il totale delle uscite ammonta a 61 miliardi di euro,
  • Nel Mezzogiorno le entrate rappresentano il 12% del dato nazionale, pari a 8,4 miliardi di euro; il totale delle uscite rappresenta il 13,4% del totale, pari a 8,2 miliardi di euro. Sia le entrate che le uscite sono in crescita[1].

Durante la pandemia si è assistito a un meccanismo di sussidiarietà capovolta, in cui alle note fragilità del sistema sanitario e socio-assistenziale lo Stato ha reagito incentivando la mobilitazione del privato sociale, sia sul piano fiscale (incremento di donazioni, raccolte fondi), sia in relazione alle dinamiche di supporto e community building (sul piano sanitario e sociale), modificando le prassi relazionali tra sfera pubblica e società civile. È stato infatti demandato al TS, inteso come espressione delle varie forme di partecipazione civile, l’onere di operare a sostegno della comunità, mettendo in campo risorse ed energie al fine di garantire interventi di prima necessità (distribuzione cibo e beni), educativi (supporto al sistema scolastico, fornitura di devices, riduzione del digital divide), livelli essenziali di assistenza (soprattutto nel campo socio-sanitario)

2. Migliaia di soggetti del TS sono in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria e sociale. Le scuole facenti capo a quest’area si sono messe in evidenza per la velocità con la quale hanno trasferito la didattica sul digitale. Il mondo del volontariato e delle pratiche di prossimità con la consueta capacità creativa sta costruendo microreti e azioni sul territorio per scongiurare l’isolamento delle persone più fragili: dalla telemedicina, alla consegna a domicilio di alimenti e medicine, sino al conforto on line di chi ha perso, senza nemmeno l’ultimo saluto, un proprio congiunto. Le cooperative sociali stanno attrezzando strutture di accoglienza per persone in quarantena e quelle di inserimento lavorativo stanno riconvertendo la produzione per fornire camici e mascherine[2].

Il TS sta confermando coi fatti di saper svolgere un ruolo peculiare all’interno del tessuto sociale ed economico. Né lo Stato né le imprese private sono in grado di entrare con la medesima capacità di mobilitazione negli interstizi della società, recuperando e organizzando la capacità e le risorse diffuse di solidarietà.

3. Si può dire che l’economia sociale si appresta a vivere un anno di grandi cambiamenti. Il TS, sulla scorta della riforma e dell’istituzione del Registro Unico[3], è destinato ad assurgere a ‘terza gamba’ dell’economia dando al concetto di sussidiarietà la dinamicità di una forza aggregante che mette insieme imprese for profit, imprese non profit e pubblica amministrazione per definire comuni linee di intervento.  Quanto segue ne fa comprendere la portata:

  1. sono state abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97);
  2. in un solo testo sono state raggruppate tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Sono sette: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società);
  3. restano fuori dal nuovo universo degli Ets, tra le altre, le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale;
  4. dli Ets saranno obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts), che riordinerà i vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede al dipartimento per le Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale;
  5. viene infine costituito nello stesso dipartimento il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti, che sarà tra l’altro organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia;
  6. vengono definite in un unico elenco le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Ets. Si tratta di un elenco aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

4. Con l’iscrizione al registro gli Ets saranno tenuti al rispetto di obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “social bonus” e dei “titoli di solidarietà”. Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.

I Centri di servizio per il volontariato (CSV) sono stati interessati da una profonda revisione, che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni di esistenza, e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se era già cospicua la quota di realtà del terzo settore “servite” in questi anni).

5. I Centri – che dovranno essere di nuovo accreditati – verranno governati da un inedito Organismo nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria. Sarà inoltre ridotto il numero complessivo dei Centri in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets, secondo il c.d. principio delle “porte aperte”, lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un CSV e altre cariche, come ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all’“autocontrollo degli Enti del Terzo settore”. Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.

5. Il TS ha uno slancio vitale perché è variegato, e conosce al proprio interno realtà diverse. Per promuoverne la crescita è essenziale favorire il principio di sussidiarietà, il che comporta lo sviluppo di un’alleanza a livello paritetico fra il mondo delle imprese, la società civile organizzata, gli enti pubblici territoriali e nazionali. Questo non vuol dire elargire finanziamenti pubblici a pioggia o creare una sorta di impresa sociale di Stato, al contrario l’agire sociale e l’impatto prodotto dovranno diventare il framework del modello di sviluppo in un contesto di economia e sussidiarietà circolare.

“Non si governa senza società civile”, insegnava Václav Havel. All’epoca del Covid questo monito ha ancora più denso significato.

Daniele Onori


[1] Vedi REPORT IL RUOLO DEL TERZO SETTORE DI FRONTE ALLA SFIDA DEL COVID-19 in https://www.sr-m.it/report-srm-terzo-settore-covid19/

[2] Scalvini F. Costruire il futuro del Terzo settore ai tempi del Covid-19 in https://www.rivistaimpresasociale.it/

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