La Legge 6 Giugno 2025 n.82,meglio conosciuta come “Legge Brambilla” dal nome della parlamentare promotrice, che da sempre difende attivamente gli animali dalle vessazioni a cui sono sottoposti per varie ragioni, ha introdotto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”“ è entrata in vigore dal 1° luglio, giusto in tempo per tentare di prevenire l’odioso rito dell’abbandono degli animali domestici in Autostrada da parte di vacanzieri che non si fanno scrupolo di lasciarli al loro destino, spesso mortale, senza alcuna pietà Negli anni scorsi, a nulla sono valsi gli appelli della Polstrada rivolti a quanti si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura al mare o in montagna, come accade in occasione delle ferie, di evitare un fenomeno che, tuttavia, non riguarda solo questo periodo dell’anno.
La nuova Legge, nel modificare la rubrica del codice penale da “Delitti contro il sentimento per gli animali ”in “Delitti contro gli animali”, individua, questi ultimi, quale interesse direttamente protetto sul piano penale e ,non più mediato dalla protezione del sentimento umano di pietà.
La normativa, in conseguenza, inasprisce severamente le sanzioni a carico di chi delinque contro gli “esseri animali”, introducendo significative aggravanti e nuovi divieti, estesi a tutto il Territorio nazionale, quale quello di detenere animali di affezione alla catena, per la cui violazione viene prevista una rilevante sanzione amministrativa, fatta salva una sanzione differente e più afflittiva ove il fatto costituisca reato (v.il commento di M. Pittalis del 16/07/2025 su Alttalex).
Come afferma , in maniera condivisibile, l’Autrice citata la Riforma rappresenta così una svolta epocale e culturale per il nostro Paese, poiché, nei “Delitti contro gli animali”, attribuisce un effettivo rilievo giuridico ad un sentimento, da tempo diffuso nella vita sociale, e genera una nuova visione in tema di crimini contro gli animali, questi ultimi individuati come oggetto diretto della tutela penale, non più mediato dalla protezione del sentimento umano di pietà nei loro confronti.
Sta di fatto che, dopo il riconoscimento internazionale del Trattato di Lisbona, che, all’art.13,ha posto l’accento sulle parole chiave “esigenze” di “benessere” degli animali “in quanto” “esseri senzienti”, anche nella nostra Costituzione, nel febbraio del 2022,è stato introdotto l’art.9,tra i Principi Fondamentali, in base ad una necessaria esigenza di “tutela” degli animali con Leggi dello Stato, che ne determinino i modi e le forme della stessa, ricorrendo ad un termine più specifico in luogo di quello ,più generico, di “protezione”.
Si tratta, secondo la Brambilla, di ’’Una riforma storica che l’Italia attendeva da oltre vent’anni’’, perché “Gli animali esseri senzienti diventano soggetti giuridici, portatori di diritti, tutelati direttamente dalla legge, per cui ’’Chi uccide un animale rischierà fino a quattro anni di carcere e 60mila euro di multa sempre abbinata. Chi li maltratta fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa sempre abbinata con aggravanti generiche che aumentano anche di un terzo la pena, se il fatto è commesso innanzi a minori o diffuso in rete”.
La Riforma si pone, quindi, a livello di fonte primaria ordinaria, nel solco tracciato dalle fonti sovranazionali e nazionali, individuando quale sia, per gli animali, l’effettivo bene giuridico protetto dalla norma penale/costituzionale introdotta.
In linea più generale, si può notare, dalla lettura del testo della nuova Legge, come siano state inasprite le sanzioni previste a carico di chi delinque contro gli animali e siano stati introdotti anche nuovi divieti, come, ad esempio, quello sancito dall’art.10, di detenere animali di affezione alla catena, come pure significative aggravanti dei comportamenti illeciti posti in essere.
Tuttavia, occorre sottolineare che l’ostacolo al riconoscimento di una completa tutela degli animali, é costituito dalla perdurante vigenza delle disposizioni che prevedono una serie di ambiti in cui, la violazioni di esse, risulta ancora “giustificata”, sulla base della scriminante dell’esercizio di un diritto, sancita dall’art 51 del C.P., siccome attività normate da leggi speciali, che vanno dalla caccia, alla pesca, all’allevamento, al trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circensi, ma anche giardini zoologici .
Sulla questione, la Cassazione si è pronunciata, in più occasioni, stabilendo che a tali condotte sono pur sempre applicabili le norme generali del Codice Penale e le conseguenti sanzioni, nei casi in cui manchi una disposizione speciale che in maniera dettagliata descriva e consenta la specifica condotta potenzialmente criminosa, come già avvenuto per la non corretta detenzione di animali nei Circhi o per l’utilizzo di piccioni vivi per la pesca(v. Cass. Pen n.2372/2025;Cass.Pen. 1769/2018,).
Tuttavia, sarebbe auspicabile, come afferma l’Autrice citata, che la Riforma costituisca un ponte per futuri potenziamenti, sia a livello normativo nazionale sia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a livello regionale.
Le Regioni potrebbero, infatti, ampliare la tutela minimale apprestata dallo Stato con proprie, ancor più garantiste, norme in dettaglio ed eventuali ulteriori sanzioni di natura amministrativa per i responsabili delle condotte illecite.
Tuttavia, ci sono ancora obiettivi da percorrere, come innanzi ricordato, sebbene la Riforma sembri puntare decisamente in questa direzione, per riuscire a far ricomprendere gli animali tra i soggetti di diritto che ne amplierebbe, ovviamente, la tutela.
Occorre ricordare che la nozione di soggetto giuridico si è evoluta a seconda delle epoche storiche e delle Civiltà giuridiche sebbene, ancora oggi, vari Paesi nel Mondo si orientano con modalità diverse senza dimenticare che, ai tempi del diritto romano, gli stessi schiavi non avevano alcuna capacità giuridica ed erano considerati titolari di diritti soltanto i c.d. “liberi”, così come anche attualmente alcuni Paesi negano una piena soggettività giuridica a donne o persone di ceti sociali o di credo religiosi diversi siccome ritenuti meno nobili.
L’auspicio è che si passi da una concezione di soggettività giuridica, incardinata sul dominio di una specie sulle altre, ad una relazione fra essere umano ed essere animale fondata sul concetto di “vulnerabilità”, come sancito dalla nostra Costituzione con l’utilizzo del termine “tutela” degli animali, incentrata sull’auspicabile riconoscimento della “dignità” dell’essere animale ossia del “suo valore intrinseco, in quanto tale” e nel suo imprescindibile bilanciamento con quella dell’essere umano.
Mario Pavone
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