Ha suscitato notevoli perplessità nell’Opinione Pubblica la notizia, diffusa dalla Stampa e sui Mass Media,che dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 nel Registro delle Imprese.

Nel nuovo elenco compaiono, con il Codice 96.99.92, i “Servizi di incontro ed eventi simili”, che esplicitamente includono le attività di prostituzione(sex worker ) e di servizi d accompagnamento(Escort).

Al di là dei sorrisi di circostanza,suscitati dalla singolare notizia ,è apparso chiaro ai Giuristi ed ai fautori di una seria regolamentazione di un fenomeno socialmente rilevante,che si è voluto,in tal modo,superare,a pié pari,la più rilevante necessità di affrontare sul piano legislativo il problema,specie con riferimento ala violenza a cui vengono sottoposte le le lavoratrici del sesso a  pagamento da parte di biechi sfruttatori senza scrupoli.

Peraltro,l’assimilazione alla prostituzione delle attività di accompagnamento svolte dalle Escort,che.benché a pagamento,nella maggior parte dei casi,avvengono senza alcun scopo ses suale getta alcune ombre sul provvedimento emanato.

Occorre,quindi,fare chiarezza sull’argomento.

Il Codice ATECO 2025

La nuova classificazione è motivata dalla necessità di sostituire la precedente allo scopo di descrivere in modo più accurato le nuove attività economiche, in base ai processi di innovazione e le recenti trasformazioni che hanno interessato sia l’eco nomia che la Società.

Come chiarito dal Comunicato Stampa,per la realizzazione della Tabella di riclassi ficazione,sia l’Istat che il Sistema Camerale hanno lavorato in parallelo e, inizial mente,in modo indipendente adottando metodi diversimcon incontri periodici che hanno consentito un confronto costante, ch henno cnsentito  la definizione della Tabella finale condivisa.

Invero,la classificazione del Codice ATECO 2025 viene attribuita all’esito di una serie di operazioni eseguite da esperti sia dell’Istat che del Sistema Camerale, che sono preordinate ad integrare le diverse informazioni a disposi zione.

Il Codice, attribuito ad ogni Impresa,viene aggiornato in modo automatico e, per un periodo transitorio, e in ogni “Visura” camerale sarà possibile trovare sia il nuovo che il precedente codice,mentre le nuove attività adottano direttamente la classificazione ATECO 2025.

Pertanto,il nuovo Codice ATECO viene attribuito dalla Camera di commercio in base alla Tabella operativa di riclassificazione Ateco 2022 – Ateco 2025 mentre il sistema fiscale non ha l’obbligo di effettuare alcuna riclassificazione d’ufficio ed  i e i singoli contribuenti,nell’adempimento delle proprie scadenze fiscali,potranno indicare l’attività economica svolta impiegando i Codici ATECO 2025 tramite la modulistica fiscale.

L’elenco ATECO 2025 della attività economiche è strutturato in codici e titoli.

Tra le novità apportate,al Codice 96,che riguarda le “Attività di servizi alla persona”,è stato aggiunto il Codice 96.99 che disciplina “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.”,tra le quali è stato inserito quello 96.99.92 che concerne i “Servizi di incontro ed eventi simili”.

I dettagli vengono forniti nelle note esplicative della classificazione che, alla classe 96.99 “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.” include le altre attività di servizi alla persona non classificate altrove, rivolte prevalentemente a singoli individui (non a clienti industriali e commerciali).

In tale elenco sono comprese, ad esempio, le attività di studi di tatuaggi e piercing, i servizi di incontro e simili, l’organizzazione di feste e cerimonie.

Inoltre nella stessa classe sono compresi anche i servizi di cura degli animali da compagnia (animali domestici).

Ancora più nello specifico, al Codice 96.99.92 “Servizi di incontro ed eventi simili” corrispondono, sempre in base alla stessa nota esplicativa:

  • attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali,organizzazione di eventi di prosti tuzione o gestione di locali di prostituzione;
  • organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.

Pertanto, grazie alle nuova classificazione introdotta, sarà possibile, anche per “le” e “i” sex worker ed escort, iscriversi alla Camera di Commercio, che ha riservato un Codice specifico a tali attività, senza operare, tuttavia, alcuna distinzione tra di esse.

Tuttavia, i base a tale configurazione, una prima riflessione non tanto morale ma giuridica, in questa sede, appare opportuna.

La regolarizzazione in ambito fiscale di tali attività potrebbe collidere con una serie di attività che costituiscono reato e celare illeciti penali come non solamente l’attività di chi si prostituisce bensì pure l’organizzazione di servizi sessuali, l’organizzazione di eventi e la gestione di locali di prostituzione, attività che, nelle singole fattispecie, potrebbero essere configurate quali delitti di sfruttamento della prostituzione, reato a cui soggiace chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la prostituzione altrui ed a cui la legge riserva elevate sanzioni penali come la reclusione da quattro a otto anni e la multa da 5 a 25mila euro.

Appare,dunque,paradossale avere regolamentato a fini fiscali quello che, di norma costituisce un illecito penalmente sanzionato(!!).

Non si comprende come contabilizzare l’attivitù svolta per strada e non i locali chiusi né che potrebbe rilevare i compensi percepiti, posto che, nella maggior parte dei casi, sono destinati agli sfruttatori e non alle Vittime dello sfruttamento.

Ma vi é molto di più da considerare.

Qualche tempo fa chi scrive intervenne sul doloroso fenomeno, in considerevole aumento, delle attività di prostituzione dovuto allo sfruttamento delle Donne che immigravano nel Nostro Paese con la promessa di un lavoro ma che erano costrette a pagare il viaggio, affrontato nella speranza di una vita migliore, con presta zioni sessuali agli angoli delle strade senza alcuna sicurezza della propria incolumità (v.M.Pavone, Le proposte di legge di regolamentazione della prostituzione, in Riv Altalex)

Come ha ricordato, più di recente, Mauro Rocco nelle pagine di questa Rivista (v. Prostituzione, pornografia e la violenza sulle donne. Giugno 2021)l’opinione più diffusa tra i Giuristi è sempre stata quella della scarsa attenzione che la Magistratura inquirente dedicava all’applicazione delle disposizioni penali vigenti che puniscono lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.

Queste norme erano scaturite dall’ampio dibattito politico e parlamentare che aveva condotto all’abolizione della prostituzione.

Alla testa della battaglia contro lo sfruttamento pubblico fu la senatrice socialista Lina (Angelina) Merlin (1887-1979),ammirevole avvocata dei diritti delle donne e della dignità femminile, che proseguì tale nobile battaglia anche negli anni successivi schierandosi apertamente contro l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana.

Il focus delle norme introdotte dalla cosiddetta Legge Merlin era rivolto a colpire le con dotte degli appartenenti alla criminalità organizzata, approfittavano della condizione di fragilità e soggezione delle Donne sfruttate che, in mancanza di una tutela, restavano abbandonate alla mercé degli aguzzini.

Tuttavia,va sottolineato che anche la stessa proposta di legge della senatrice socialista Lina Merlin in tema di “Abolizione della prostituzione regolamentata e lotta allo sfruttamento della prostituzione altrui”,venne presentata per la prima volta il 6 agosto del 1948,ma andò incontro a dieci anni di dibattiti, rinvii, insabbiamenti,prima di entrare definitivamente in vigore il 20 settembre del 1958.

All’epoca, si trattava di chiudere le 730 case di tolleranza esistenti in Italia e sulle quali lo Stato incassava una regolare “tassa di esercizio” da parte dei gestori (per un gettito, scrive lo storico Giovanni De Luna, “pari a 10-15 miliardi l’anno”).

La normativa, tuttavia, come pure ricorda l’Autore citato, sofferse di un’applicazione minimale, poiché la Magistratura inquirente, omettendo di svolgere, in sinergia con la Polizia Giudiziaria, una doverosa vigilanza sul contesto criminale che genera e che alimenta, tuttora, il lenocinio, ne abbandonò l’applicazione limitandosi ad una pratica episodica e frammentaria.

Dopo un iniziale fuoco di paglia, infatti, la giurisprudenza si ridusse ad affrontare  con la Legge Merlin casi marginali rispetto ai gravi problemi di politica criminale aperti dalla liberalizzazione della prostituzione, dapprima quasi esclusivamente femminile  poi anche maschile.

In conseguenza,l’uso dello strumento penale divenne sempre più evanescente, tanto che la deterrenza della normativa introdotta ne 1958 scemò progressiva mente fin quasi a diventare una cosa irrilevante.

  • La regolamentazione della prostituzione all’Estero

In Europa la situazione è sempre stata ben diversa.

Gran Bretagna: La prostituzione non è proibita, ma lo sono alcune attività ad essa connessa, come l’adescamento in luogo pubblico. Le case di appuntamento sono illegali. Sono punibili le prostitute, ma non i loro clienti. Commette reato chi abborda una prostituta per strada.

Olanda: Basta avere 18 anni e l’autorizzazione a risiedere in territorio olandese per fare la prostituta, che in quel Paesei è considerata una professione come le altreLe donne lavorano in appartamenti o in case d’appuntamento e sono presenti distretti a “luci rosse”.

Germania:E’ consentito sia l’esercizio della prostituzione che la presenza di case chiuse. Non solo, le donne coinvolte nel fenomeno pagano le tasse e hanno recentemente chiesto una nuova legge che garantisca più diritti e tutela sociale.

Francia: Sono abolite le case chiuse, ma la maggioranza dei francesi si è schierata a favore della loro riapertura. Sulla carta il fenomeno è vietato, nei fatti, la pratica è largamente diffusa.

Svizzera: L’art. 199 del Codice penale Svizzero (esercizio illecito della prostitu zione)costituisce la base legale della nuova legge e consente ai Cantoni di delega re le loro competenze ai Comuni per tener conto in misura accresciuta delle situazioni locali.

Il campo di applicazione della normativa risulta particolarmente ampio inclu dendovi la prostituzione femminile e quella maschile ed assoggettandovi qualsiasi persona che compia atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo. Occorre comunque che tali attività siano finalizzate al conseguimento di un vantaggio patrimoniale o materiale.

La tempestiva informazione dell’autorità fiscale è destinata a chiarire immediata mente la posizione di queste persone nei confronti del fisco mentre l’informazione altrettanto tempestiva della divisione della salute pubblica risponde a motivi di Ordine Pubblico inerenti in modo particolare alla tutela della salute pubblica.

Le infrazioni e le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità dell’esercizio della prostituzione contemplate dalla legge sono punite con l’arresto o con la multa.

In definitiva, in alcuni Stati Europei ed, in particolare, nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti “sex workers” (lavoratori sessuali),si sarebbe quindi deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con tutti i diritti e doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi.

Le misure adottate in tali Paesi hanno, innanzitutto, permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta in cui a prima è “emersa” e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla Società e sulle persone che svolgono l’attività più antica al Mondo..

Sin qui la Legislazione in materia negli altri Stati europei.

Tuttavia, prima di passare all’esame delle varie proposte presentate in Parlamento merita una sottolineatura la proposta di Legge n.0018 presentata il 9/1/2002 al Consiglio Regionale della Lombardia per la legalizzazione della prostituzione ispirata ai modelli stranieri di regolamentazione della materia in Europa.

I promotori del DDL regionale, dopo avere ricordato che la legge 20 febbraio 1958, n.75(legge Merlin)non solo non avrebbe chiuso le case, ma bensì aperto le strade alla prostituzione per strada così come essa non solo non avrebbe abolito lo sfruttamento, ma avrebbe consegnato l’affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali che, attraverso la violenza, la minaccia o l’inganno reclutano, gestiscono l’attività, percepiscono i proventi delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l’abbandono del meretricio alle persone che vogliano sottrarsi allo sfruttamento sessuale.

Secondo gli stessi Relatori Lomnardi, sebbene la Legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prostituzione, su di esse finirebbero con il ricadere le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate che vano dalla ricerca dei clienti, alla pubblicità, al mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino per l’affittare una casa o svolgere lavori di servizio.

In base alle leggi restrittive sull’immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione.sarebbe nato e si sarebbe sviluppato il racket del traffico delle perso ne ai fini di sfruttamento sessuale,con la conseguenza che la maggioranza delle persone coinvolte sarebbero straniere illegalmente presenti sul territorio italiano e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.

Anche nel caso di prostituzione volontaria,situazione che riguarderebbe ,sopra tutto le persone di cittadinanza italiana,sussisterebbero numerose situazioni di discriminazione o di emarginazione,atteso che le persone coinvolte non avrebbero alcun diritto a nessun tipo di copertura previdenziale ed a nessuna garanzia sull’ottenimento del compenso pattuito col cliente.

Pertanto,per risolvere il problema,la proposta di Legge  presentata al Consiglio Regionale Lombardo risulterebbea ispirata ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all’Estero,nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell’interesse delle persone che si prostituiscono nonché della Società intera.

(Segue)

Mario Pavone

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