E’ stato sottoposto al vaglio della Corte Suprema Federale degli U.S.A. il caso di Joseph Kennedy, valente allenatore della squadra di football del liceo di Bremerton dello Stato di Washington e persona impegnata nell’assistenza agli adolescenti in difficoltà, licenziato a causa dell’abitudine di raccogliersi in una preghiera di ringraziamento dopo le partite dei suoi ragazzi. Ne avevamo dato notizia ieri (CLICCA QUI).

Il Consiglio scolastico, infatti, ha ritenuto che la natura pubblica delle sue preghiere e la sua statura di leader e modello per la comunità portasse gli studenti a sentirsi obbligati ed implicitamente costretti a partecipare alla preghiera, qualunque fosse la loro religione e che lo volessero o meno.

La questione sollevata invita ad una riflessione sul contemperamento tra il diritto di libertà religiosa del minore, il diritto alla sua educazione riconosciuto ai genitori, anche in ambito religioso, ed il principio di neutralità dello Stato nell’ambito di una società pluriconfessionale.

Il diritto di libertà religiosa è riconosciuto e tutelato dagli ordinamenti democratici come espressione della identità della persona, non solo credente, ma anche non credente, e costituisce un valore irrinunciabile rappresentativo del pluralismo ed un diritto inviolabile della persona umana che ha carattere assoluto ed incondizionato quale espressione della libertà di coscienza, ma può essere limitato nelle sue manifestazioni esterne per la tutela di altri valori inderogabili protetti dalle convenzioni internazionali e dalle costituzioni.

L’esperienza religiosa nella educazione del fanciullo viene riconosciuta come elemento fondante della sua personalità e del modo in cui egli si rapporta con il mondo.

Il Patto sui diritti civili e politici, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, agli artt. 18 e 26, riconosce il diritto alla libertà religiosa ed alla non discriminazione per motivi religiosi ed accenna al ruolo dei genitori nell’educazione religiosa dei figli, prevedendo l’impegno degli Stati aderenti “a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.

Una decisiva affermazione di un diritto personale del minore alla libertà religiosa si ravvisa nella Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, che non si limita a riconoscere alcuni diritti fondamentali, ma detta altresì i principi generali ai quali devono uniformarsi le azioni degli Stati per assicurare l’effettività della tutela riconosciuta.

Particolarmente controversa fu la stesura dell’art. 14, inerente le scelte religiose del minore in età evolutiva. Nella sua prima formulazione, infatti, la norma attribuiva al minore la facoltà di optare per un credo di sua preferenza. Nella sua redazione definitiva l’art. 14 della Convenzione di New York riconosce espressamente il minore quale autonomo titolare di un diritto alla libertà religiosa, pur attribuendo ai genitori o ai tutori il diritto, ma anche il dovere, di esercitare il compito di guida nell’esercizio della libertà religiosa “in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.

L’omessa previsione di una espressa facoltà di scelta non ha impedito, tuttavia, l’attribuzione al minore, capace di discernimento, di una sua partecipazione nelle specifiche decisioni concernenti la sfera spirituale, posto che il riferimento normativo allo sviluppo delle sue capacità implica la necessità di renderlo partecipe e progressivamente responsabile delle proprie scelte.

Sotto questo profilo, dunque, la Convenzione di New York introduce un elemento nuovo che si pone in sintonia con la evoluzione della concezione della potestà genitoriale sul minore, fondata originariamente sull’idea che il bambino fosse un oggetto da plasmare secondo la volontà dei genitori quali unici soggetti deputati ad assicurare il suo benessere, per arrivare alla diversa visione che indica nel minore un soggetto da rispettare nelle sue potenzialità, pur tenendo sempre in debito conto l’età ed il grado di maturità raggiunto.

Si afferma, dunque, un orientamento che tende a conciliare il diritto dei genitori a svolgere la funzione educativa del minore con la nuova posizione attribuita al medesimo, quale soggetto titolare di autonomi diritti, riconoscendo tutela al preminente interesse superiore del fanciullo sancito dall’art. 3 della Convenzione di New York, ferma restando l’essenzialità del ruolo dei genitori, congiuntamente responsabili dell’indirizzo educativo della prole, ma anche tenuti a considerarne le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni.

La stessa Convenzione, agli artt. 28 e 29, detta alcuni principi in materia di educazione ed istruzione del bambino, configurando un percorso di sviluppo della sua personalità ispirato alla tolleranza ed al rispetto dei diritti dell’uomo. Assumono particolare rilievo le finalità dell’educazione imposte agli Stati aderenti, indicate alle lettere c) e d) dell’art. 29, comma 1, della Convenzione di New York,  “c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona”.

Il Relatore speciale sulla libertà religiosa delle Nazioni Unite ha posto l’accento sulla necessità di bilanciamento tra il ruolo dei genitori ed il minore all’interno della comunità, anche religiosa, alla quale appartengono, all’interno di un percorso educativo volto ad evitare che il minore possa subire una dipendenza psicologica che potrebbe rivelarsi deleteria in età post-adolescenziale. Vengono stigmatizzati, in particolare, gli atti destinati a provocare lesioni dei diritti fondamentali, come i matrimoni forzati, il diniego di accesso ai servizi pubblici o l’indottrinamento forzato.

In ambito europeo gli orientamenti del Relatore speciale sono stati ripresi dalle Corte europea dei diritti dell’Uomo, che ha improntato le proprie decisioni sulla ricerca di un punto di equilibrio tra il legittimo diritto dei genitori di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli, i limiti all’intervento dello Stato nel rispetto dei principi del pluralismo confessionale e della neutralità, il diritto del minore ad essere educato secondo le sue capacità ed inclinazioni e nel rispetto del suo benessere fisico e psichico.

Allo Stato è stata riconosciuta, in questo contesto normativo, la funzione di tutelare il preminente interesse del minore e, in particolare, la sua integrità fisica e psichica, nonché quello di assicurare il diritto del minore ad un’istruzione pluralistica e non discriminatoria. Entro tale ambito, dunque, deve essere ricondotto il concetto di neutralità e laicità dello Stato.

L’esercizio della libertà religiosa nei luoghi pubblici e, in particolare, nella scuola,è stata oggetto di diverse pronunce della Corte Europea, che ha distinto le posizioni dei docenti rispetto agli studenti.

Quanto ai primi, è stata sottolineata la possibile influenza della manifestazione del proprio credo da parte dei docenti su minori molto piccoli, lasciando ai singoli Stati ampio margine di discrezionalità nella disciplina da adottare. In considerazione di tale evenienza, sono stati dichiarati infondati i ricorsi avverso norme che proibivano l’uso del foulard islamico e altri abiti religiosi da parte di docenti durante lo svolgimento delle lezioni in istituzioni pubbliche a bambini tra i 4 e gli 8 anni (Dahlab c. Suisse, 15.2.2001).

Sull’uso del velo o di altri simboli religiosi da parte degli studenti di scuole, collegi o licei pubblici, la Corte, attestandosi sempre sul riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità dello Stato, aveva, in ossequio al principio di laicità dello Stato, ritenuto legittimo il rifiuto dell’amministrazione scolastica di autorizzare gli studenti musulmani al suo uso (Gamaleddyn c. France, Aktas c. France,Ranjit Singh c. France, Jasvir Singh c. France, 30.6.2009).

Tali decisioni si fondano su un concetto di laicità, di matrice francese, volto a costruire uno spazio pubblico neutrale privo di qualsiasi riferimento religioso, ritenuto l’unica opzione idonea ad assicurare il pluralismo e la tutela delle differenti identità.

Questa concezione è stata superata da alcune decisioni con le quali è stata considerata conforme alle norme internazionali sulla libertà di religione l’impartizione di insegnamenti di etica e religione corredati da informazioni obiettive, critiche e pluralistiche (Folgero c. Norway, 29.6.2007), così come è stata ritenuta legittima l’apposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto simbolo passivo, espressione di legittime istanze culturali e religiose identitarie, non implicante, da parte del potenziale destinatario, alcun atto anche implicito di adesione o di ossequio ad esso, né manifestazione di uno specifico sostegno dello Stato alla religione cattolica, in quanto espressione di una consolidata tradizione storica (Lautsi c. Italia, 18.3.2011, Grand Chambre).

In un contesto pluriconfessionale, dunque, la stretta neutralità dello spazio pubblico appare più discriminante rispetto ad un modello che consenta a tutti di manifestare le proprie convinzioni religiose o antireligiose, soprattutto nelle scuole, all’interno di un percorso di rispetto reciproco e di coesione sociale che tenga conto, da un lato, delle espressioni di legittime istanze culturali e religiose; d’altro lato, del preminente interesse del minore, soprattutto se capace di discernimento, del quale deve essere tutelata la libertà di aderire o non aderire ad un determinato culto, anche rispetto a scelte imposte dai genitori, nonché il diritto di essere ascoltato in caso di controversia, riconosciuto in Europa dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996.

Ci auguriamo che la Corte Suprema valuti il caso tenendo in considerazione questo diverso concetto di laicità ed il preminente interesse dei minori interessati, titolari di un autonomo diritto alla libertà religiosa, i quali, nel caso Kennedy, sono stati privati di una figura di riferimento di alta statura morale, come riconosciuto non solo dalla gran parte della comunità di riferimento, ma anche da coloro che si erano dichiarati contrari alla pratica religiosa.

Desidero tanto che in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere fra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità … Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!” (Papa Francesco, Enc. Fratelli Tutti, 8 CLICCA QUI)

Anna Maria Pitzolu

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