Torniamo a parlare di docenti e della loro valorizzazione. Nel decreto “Aiuti Bis” recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022), accanto a materie tra le più disparate che spaziano dal bonus carburanti all’emergenza idrica, dall’aiuto per l’industria siderurgica al bonus psicologo; troviamo anche il capo VI dedicato a Istruzione e Università e, più precisamente l’articolo 38, dall’anonimo titolo “Norme in materia di istruzione”.

E qui che, per rispondere alle sollecitazioni dell’Europa e a quanto già promesso e previsto all’interno del PNRR, il governo si impegna finalmente a introdurre alcuni elementi di sviluppo di carriera per gli insegnanti.

Ma vediamo più nel dettaglio di che si tratta.

La nuova disposizione normativa si salda a quella introdotta nei mesi scorsi con la legge 79/2022 a proposito della formazione in servizio che prevede un riconoscimento economico una tantum a seguito del positivo superamento di un percorso formativo triennale. A ciò si ricollega la novità del Decreto Aiuti per cui, al docente di ruolo che supererà 3 percorsi formativi triennali consecutivi, verrà attribuita la qualifica di docente esperto con il conseguente riconoscimento di un incremento stipendiale annuo di 5650 euro lordi.

Letta così sembrerebbe dunque una rilevante novità per il sistema scolastico italiano, ma andando più in profondità nell’analisi scopriamo che:

  • La misura andrà a regime solo a partire dall’anno scolastico 2032/33 ovvero tra 10 anni (un tempo biblico durante il quale la norma sarà esposta ad ogni possibile intervento di modifica, revisione o cancellazione tanto più che già ora si sono registrati i primi “mal di pancia” da parte di PD, FI e IV);
  • L’intervento riguarderà una platea di soli 8.000 docenti all’anno dal 2032/33 fino al 2036/37, il che equivale a dire che tra 15 anni ci saranno mediamente 4 docenti esperti per ogni istituzione scolastica; dopo di che si applicheranno i principi e i vincoli del regime autorizzatorio del cosiddetto turn over (di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) in base alle cessazioni dal servizio e sempre nell’ambito del contingente massimo di 32.000 unità (pari a circa il 4% di tutto il personale docente);
  • In terzo luogo la norma laconicamente dispone che la qualifica di docente esperto: “non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento” non è quindi affatto chiaro in cosa consisterà il proprium di questa futura nuova figura professionale e in cosa si distinguerà dal resto dei colleghi (stipendio a parte).

Per tutti coloro che hanno presente quanto in questi anni è stato scritto e indagato in materia di valorizzazione della professionalità docente, introduzione del middle management e differenziazione delle carriere (basti citare a titolo esemplificativo i lavori di Angelo Paletta, Dario Ianes, Andrea Gavosto, Daniele Checchi e le ricerche delle Fondazioni Agnelli, San Paolo per la Scuola e Treellle) sarà dunque agevole intuire quanto, per usare un’espressione di origine evangelica, il nuovo rattoppo rischi di essere peggiore dello strappo nel vestito vecchio.

Ci si potrebbe (giustamente) obiettare che è sempre più facile criticare l’opera altrui anziché essere propositivi; l’osservazione però non colpisce Insieme che, da tempo e grazie al lavoro del suo Dipartimento Scuola, ha messo a punto un ventaglio di 10 proposte volte a migliorare la qualità della scuola italiana sia in termini di processi di insegnamento-apprendimento che di riconoscimento e valorizzazione del personale docente alla cui lettura volentieri vi rimandiamo (CLICCA QUI).

Marcello Soprani

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