Alcune associazioni di cultura politica di ispirazione cristiana e precisamente il Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi, con sede in Sciacca, il Centro di Presenza Territoriale Giorgio La Pira con sede in Caltanissetta, l’associazione di promozione sociale Don Luigi Sturzo con sede in Caltanissetta, l’associazione sociale culturale e politica “Pericle” con sede in Comiso, quest’ultima ispirata ad una prestigiosa personalità politica dell’antica Grecia, e, unitamente ad esse, il partito politico di ispirazione cristiana “Insieme” con sede in Roma, hanno deciso di promuovere e costituire un nuovo Comitato nazionale per il No nel prossimo referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, a cui hanno dato la denominazione di Comitato Alcide De Gasperi e Aldo Moro.

Avendo lo scrivente il compito di rappresentare il Comitato, si ritiene necessario innanzitutto chiarire perché si è sentita l’esigenza di costituire un nuovo Comitato referendario per il No con il richiamo alle personalità di Alcide De Gasperi ed Aldo Moro. Viviamo in un periodo inquieto, in cui la democrazia appare come una forma di governo in crisi, sia per la scarsa considerazione che di essa hanno le superpotenze a guida non democratica che dominano la geopolitica mondiale, sia per una non matura cultura democratica che talvolta si percepisce anche in alcuni di coloro che sono stati eletti alla guida di Paesi democratici, e che possono far degenerare, anche lentamente, le democrazie dei loro Paesi in sistemi autocratici, un pericolo che le democrazie sempre corrono, come già insegnava tanti secoli fa Platone.

Rimane, per esempio, un tema aperto e problematico per  capire quale sia il livello di affezione alla democrazia di Trump, (il quale attacca costantemente nel suo Paese gli organi di controllo, quali i giudici a lui non graditi, e persino il presidente e i membri della Federal Reserve) nonché quale sia il livello di affezione alla democrazia di quei leaders che, almeno finora, si sono mostrati molto simpatizzanti con Trump, come la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nei periodi inquieti come quello presente, per trovare un orientamento sicuro occorre guardare alle luci che possono venire dal passato, che vengono dalla Storia. E quindi, venendo al tema, quando si parla in Italia di riforme costituzionali, in un periodo, come il presente, di crisi della democrazia, sarebbe segno di sicura cultura democratica per i leaders e le forze politiche che le propongono rispettare lo spirito ed il metodo di ampio confronto e di larga condivisione con cui è stata approvata il 22 dicembre 1947 la nostra Costituzione, approvata articolo per articolo e nel suo testo finale da una maggioranza molto ampia dell’Assemblea costituente, comprendente un ampio ventaglio di forze politiche, anche fortemente contrapposte fra loro sul piano ideologico.

Di questo spirito e metodo del dialogo, di paziente mediazione fra forze politiche contrapposte che ha caratterizzato storicamente i lavori dell’Assemblea Costituente, i padri costituenti cattolici sono stati i principali artefici; fra essi, si è ritenuto che Alcide De Gasperi, membro dell’Assemblea Costituente e al tempo stesso Presidente del Consiglio durante i lavori della stessa, sia stata la personalità più rappresentativa di quello che fu il metodo costituente, nonché la più rappresentativa dell’esigenza, di cui la Costituzione si è fatta carico, di garantire un attento bilanciamento fra i poteri dello Stato.

Di grande importanza fu l’impegno nell’Assemblea costituente anche del giovane professore Aldo Moro che, in stretta collaborazione con Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, diede attuazione continua al metodo del dialogo e della condivisione nella scrittura delle norme costituzionali. Divenuto poi nel 1955 e fino al 1957 Ministro della Giustizia, Aldo Moro è ricordato in quel ruolo come attento ascoltatore delle istanze di tutte le componenti del settore, tanto dell’avvocatura quanto della magistratura, e a chi gli chiedeva riforme in questo settore, egli rispondeva che per realizzarle occorreva costruire con pazienza un ampio consenso. Per contro, da troppo tempo, le riforme costituzionali sono approvate solo dalla maggioranza parlamentare di “turno”, da una parte politica contro l’altra, non nascono quindi dal confronto e da un’ampia condivisione. Così è stato anche in occasione del testo di legge costituzionale di riforma dell’assetto della magistratura italiana, fortemente voluto dal Governo Meloni e approvato dalla sola maggioranza parlamentare che lo sostiene. Da qui la decisione di costituire il Comitato Nazionale Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il No nel referendum del 2026 sulla legge di riforma costituzionale della magistratura, per opporsi, innanzitutto, al metodo seguito nell’approvazione di tale riforma, caratterizzato dall’unilaterale iniziativa del Governo, senza alcuno sforzo di dialogo e confronto con le opposizioni, senza alcun tentativo di ascolto delle osservazioni critiche avanzate al disegno di legge del Governo, che è stato approvato senza che il Parlamento abbia potuto apportarvi alcuna modifica, il che costituisce l’esatto contrario dello spirito e del metodo dei padri costituenti, di cui i nomi di Alcide De Gasperi e di Aldo Moro sono stati scelti dal Comitato come simbolo.

All’opposizione al metodo seguito, si aggiunge un’ulteriore considerazione preliminare per dire un secondo No di ordine politico a tale riforma. Occorre infatti chiedersi preliminarmente se questa riforma costituzionale affronti le priorità del settore giustizia in Italia. La risposta è no, perché essa non affronta in alcun modo né l’eccessiva durata dei processi, né il problema del drammatico sovraffollamento delle carceri italiane, che costituiscono le vere ed urgenti priorità in materia di funzionamento del sistema della giustizia ordinaria. Esaminata la riforma costituzionale, essa merita un deciso No anche in relazione al merito delle norme approvate, per i rischi che da esse derivano, anche in prospettiva, all’equilibrio fra i poteri dello Stato, con indebolimento dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura.

La separazione delle carriere fra Pubblici Ministeri e Giudici è stata presentata dai promotori della riforma come una necessità al fine di attuare il giusto processo e rendere il Giudice penale terzo rispetto al Pubblico Ministero ed alla difesa dell’imputato. Il Giudice penale secondo i sostenitori della riforma non sarebbe realmente terzo se il Pubblico Ministero appartiene alla sua stessa carriera. Ma di fronte a queste osservazioni, si evidenzia che esse non tengono conto dei rischi di carattere generale che la separazione delle carriere comporta; infatti, laddove è stata realizzata, ad esempio in Francia, la separazione delle carriere ha determinato la soggezione dei Pubblici Ministeri a forme di indirizzo e di controllo della loro azione penale da parte del potere esecutivo, con conseguente indebolimento della loro autonomia ed indipendenza.

Per restare nella comparazione, i pubblici ministeri francesi sono soggetti ad istruzioni di carattere generale del Ministro della Giustizia e, peraltro, a differenza dei pubblici ministeri italiani, non godono dell’inamovibilità, potendo essere trasferiti dal Potere esecutivo, senza il loro consenso. Pertanto, sulla base di tale esperienza comparativa, anche in Italia potrebbe verificarsi con la separazione delle carriere l’indebolimento dell’autonomia ed indipendenza dei pubblici ministeri.

L’aspetto più preoccupante della riforma è la sostituzione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura con due Consigli Superiori della Magistratura, uno della magistratura giudicante e l’altro della magistratura requirente, per i quali si prevede che i componenti siano estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, compilato mediante elezione dal Parlamento e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure da definirsi con una legge ordinaria successiva. Sul punto si evidenzia che il sorteggio non è di per sé un criterio idoneo per la selezione dei componenti di organi di rilevanza costituzionale, essendo un criterio di selezione che si identifica con il “caso”; in tal modo la riforma prefigura due CSM con un’autorevolezza inferiore rispetto a quella dell’attuale unico CSM, perché non si può dubitare che un Consiglio superiore della magistratura composto da soggetti eletti, come quello attuale, previsto dai padri costituenti, ha una rilevanza e autorevolezza in termini istituzionali superiore a quella di due distinti CSM i cui componenti, come prefigurato dalla riforma, sarebbero tali solo perché estratti a sorte, i quali, in ultima analisi, potrebbero solo vantare di essere stati fortunati vincitori di un sorteggio, come quando si vince al superenalotto.

Va inoltre evidenziato che, non solo il criterio del sorteggio per la nomina dei componenti dei due CSM prefigura due CSM istituzionalmente deboli, per la mancanza di un’adeguata legittimazione dei loro componenti che tali sarebbero solo per “caso”, ma la riforma prevede una grave asimmetria fra il sorteggio dei professori universitari in materie giuridiche e degli avvocati con quindici anni di professione, costituenti un terzo dei due CSM, ed il sorteggio dei magistrati giudicanti e requirenti costituenti i 2/3 dei due CSM. Infatti i professori e gli avvocati verrebbero sorteggiati da un elenco di eletti dal Parlamento (cosiddetto sorteggio temperato) mentre i componenti togati dei due CSM verrebbero sorteggiati fra i magistrati dell’una e dell’altra carriera in modo puro e semplice. Pertanto, qualora fosse approvata la riforma, all’interno dei due CSM i componenti non togati, sorteggiati da un elenco di eletti dal Parlamento, potrebbero vantare, proprio perché sorteggiati da un elenco di eletti, una legittimazione maggiore dei componenti togati sorteggiati in modo puro e semplice, con conseguente rischio di un ulteriore indebolimento dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, già indebolita dall’idea bislacca di due CSM costituiti da componenti estratti a sorte.

Peraltro la diversità dei due criteri di sorteggio è la prova che la riforma è contro la magistratura nel suo insieme, perché è privo di ragionevolezza l’aver previsto che il Parlamento possa eleggere un elenco di professori e di avvocati da cui sorteggiare i componenti non togati dei due CSM e che ai giudici e ai pubblici ministeri non sia stato concessa la stessa facoltà, cioè quella di compilare mediante elezione un elenco di loro colleghi da cui estrarre a sorte i componenti togati dei due CSM.

Occorre dunque dire No a tale riforma perché indebolisce il principio di autogoverno della magistratura. Anche l’istituzione, prevista dalla riforma, di un’”Alta Corte disciplinare” che avrà competenza a giudicare sui procedimenti disciplinari relativi sia ai giudici che ai pubblici ministeri si presta ad osservazioni negative. Salta in evidenza come, dopo avere previsto la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri e dopo avere previsto due distinti Csm, uno per la magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente, l’istituzione di una Corte disciplinare unica, sia per i giudici che per i pubblici ministeri, costituisca un elemento di contraddizione all’idea della separazione delle carriere, perché, dopo aver tanto separato, al momento di disciplinare la competenza sui procedimenti disciplinari, la riforma, anziché individuare due distinti organi disciplinari, uno per i Giudici ed uno per i Pubblici Ministeri, individua invece un Giudice disciplinare unico per entrambe le categorie di magistrati; proprio questa evidente anomalia spiega però bene quello che appare essere il vero scopo della riforma: indebolire la magistratura, tanto che, al momento di disciplinare l’aspetto disciplinare la riforma torna a riunire giudici e pubblici ministeri sotto la competenza di un Giudice disciplinare comune.

Un’ulteriore anomalia dell’Alta Corte disciplinare è costituita dal suo essere giudice disciplinare sia di primo che di secondo grado. Infatti, benché sia previsto che in secondo grado la stessa giudichi con una composizione diversa da quella di primo grado, la circostanza che a giudicare sull’appello avverso le decisioni disciplinari dell’Alta Corte disciplinare sia la stessa Alta Corte disciplinare, pone dubbi sulla imparzialità di tale Corte in relazione alle decisioni disciplinari di secondo grado. Inoltre, in tema di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, la riforma ha escluso il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dall’Alta Corte disciplinare quale Giudice disciplinare di secondo grado, riducendo le garanzie attualmente previste per tutti i magistrati ordinari che, se sottoposti a sanzioni disciplinari da parte dell’attuale CSM, possono impugnare la decisione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Infine, ma non in ordine d’importanza, un’altra ragione di carattere sistematico per dire No alla riforma costituzionale sull’assetto della magistratura è di ordine politico generale; essa è stata approvata da un Parlamento costituito, per la maggior parte, dai cosiddetti “nominati”. Infatti il 61% degli attuali parlamentari non ha ricevuto una legittimazione personale a far parte del Parlamento, essendo risultati eletti, non grazie a voti individuali di preferenza, ma grazie alla loro collocazione utile nelle liste “bloccate” dei partiti di appartenenza. Invece, il 2 giugno del 1946 i padri costituenti furono tutti eletti personalmente per far parte dell’Assemblea Costituente, con un voto di preferenza espresso in favore di ciascuno di loro, ed essi avevano quindi una legittimazione forte per concorrere nella redazione ed approvazione della Costituzione.

Occorre allora chiedersi se sia politicamente accettabile il fatto che la maggior parte dei parlamentari che ha approvato tale riforma costituzionale, non abbia ricevuto una legittimazione personale a sedere in Parlamento e men che meno ad approvare riforme costituzionali. Nessuno li ha personalmente votati. Devono dire grazie ai segretari dei loro partiti di appartenenza che hanno assegnato loro una posizione utile per accedere in Parlamento. Diciamo dunque anche per questa ragione NO a tale riforma.

Per riformare la Costituzione, per di più in un settore delicatissimo come quello relativo all’assetto della magistratura, è necessario che il Parlamento sia costituito da parlamentari tutti realmente eletti dal popolo italiano, con i voti di preferenza personali, ovvero eletti personalmente con il sistema dei collegi uninominali; e quest’ultima considerazione ci induce a ritenere che oggi sia proprio il Parlamento il principale malato fra le istituzioni della Repubblica, sicché, prima di riformare altre istituzioni, occorre innanzitutto ridare dignità al Parlamento e ai singoli parlamentari, partendo da una seria riforma della legge elettorale che reintegri pienamente la sovranità popolare, restituendo ai cittadini italiani il potere di scegliere realmente tutti i loro rappresentanti. Per il Comitato nazionale Alcide De Gasperi ed Aldo Moro per il No nel referendum del 2026 sulla legge di riforma costituzionale della magistratura.

Stefano Antonio Scaduto

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