Il Dipartimento Istituzioni di INSIEME, coordinato da Alessandro Diotallevi, intervenne a suo tempo  per lanciare una proposta sull’attività dei gruppi d’interesse e sul conflitto d’interessi (CLICCA QUI). Questione resa più che attuale dalle vicende che vedono coinvolti politici ed assistenti parlamentari che operano nelle istituzioni europee e che vengono definiti “Qatargate”.

INSIEME avanzò la seguente proposta:

Disciplina dei gruppi di interesse e del conflitto d’interessi
Parallelamente, si deve dar vita ad una autentica legge sul conflitto d’interesse costruita non sulle
aspirazioni dell’una o dell’altra forza politica, ma su proposte che non possano essere identificate
come mosse da spirito di parte. L’Autorità Antitrust ha ripetutamente formulato valutazioni e
proposte di aggiornamento della normativa vigente che qui si intendono richiamate. Esse possono
costituire la base per impostare la riflessione che conduce alla riforma.

I gruppi d’interesse svolgono una legittima ma non sempre trasparente attività di pressione sulle
decisioni politiche. Spesso si tratta di un’opera utile per portare a conoscenza dei decisori politici
realtà frequentemente ignorate. Ma, come ha suggerito l’OCSE, è un’opera che ha bisogno di
trasparenza per non diventare un mezzo per alterare la concorrenza o per condizionare
indebitamente le decisioni.
Si propone una disciplina che, superando la disciplina incompleta attualmente adottata dalla
Camera, riprenda i modelli del Parlamento europeo e quello degli Stati Uniti, e sia fondata su tre
elementi fondamentali:
a) si istituisce presso la Camera, il Senato e presso le assemblee regionali l’albo dei portatori di
interessi;
b) costoro hanno diritto a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che
incidono su interessi da loro rappresentati, secondo nome poste dai Regolamenti parlamentari (v.
più avanti) e correlativamente i decisori legislativi hanno l’obbligo di chiamare nel procedimento i
titolari di interessi toccati dalla loro decisione (identificati sulla base di una legge sulla
rappresentanza degli interessi tale da produrre condizioni di non inceppamento delle procedure
decisionali). Eventuali errori costituiranno vizio del procedimento legislativo da valutarsi da parte
della Corte Costituzionale.
c) il decisore deve rendere esplicite nella relazione al provvedimento le ragioni della propria scelta
(per consentire al corpo elettorale il controllo sulle scelte compiute dagli eletti) e deve evitare ogni
possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi.
Sempre per la tutela del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra i cittadini e chi esercita
funzioni pubbliche i regolamenti parlamentari dovranno costituire presso la Camera e presso il
Senato due distinte giunte per la deontologia parlamentare che vigilino sugli eventuali conflitti di
interessi dei parlamentari, sulla compatibilità delle attività e delle iniziative non parlamentari di
deputati e senatori, sulla trasparenza delle loro attività.
Le giunte svolgerebbero un’attività consultiva anche fornendo avvisi preventivi. La linea di fondo
deve essere costituita dall’attuazione dell’indirizzo fissato dall’art. 54 della Costituzione sui valori
della “disciplina” e dell’“onore”.

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